Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato
Via (Pua-Paur-Pauar) / Vas
Giurisprudenza

Sentenza Tar Lazio 2 maggio 2023, n. 7336

Via - Procedimento autorizzatorio unico regionale ex articolo 27-bis, Dlgs 152/2006 - Bonifica del sito di una ex cava - Procedimento autorizzatorio - Meccanismo del silenzio-assenso tra Amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 17-bis, legge 241/1990 - Applicazione tra Amministrazione procedente e amministrazioni chiamate a rendere atti a questo prodromici - Sussistenza - Applicazione anche al rapporto interno tra Amministrazioni chiamate a co-gestire l'istruttoria e la decisione in ordine al rilascio di tali assensi nei confronti di un'Amministrazione terza - Esclusione

La procedura del silenzio-assenso tra Amministrazioni normato dall'articolo 17-bis, legge 241/1990 non si applica nel procedimento di valutazione di impatto ambientale (Via) ex Dlgs 152/2006.
Lo ha precisato il Tar Lazio nella sentenza 2 maggio 2023, n. 7336 in relazione ad un procedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) ex articolo 27-bis, Dlgs 152/2006 per un progetto di bonifica di una ex cava con sistemazione idrogeologica, rinaturalizzazione e deposito definitivo in sito dei rifiuti rimossi dalla bonifica e sovvalli. L'articolo 17-bis, legge 241/1990 prevede che nel caso l'Amministrazione procedente debba acquisire assensi di altre Amministrazioni necessari per varare un provvedimento, tali assensi risultano acquisiti (silenzio-assenso) se le Amministrazioni che dovevano rilasciarli non si esprimono entro 30 giorni (90 in caso di provvedimenti ambientali).
Il meccanismo di silenzio-assenso, ricordano i Giudici, opera solo "nel caso in cui l'Ente procedente debba acquisire l'assenso di una sola amministrazione; negli altri casi, ossia quando debbano essere acquisiti più atti di assenso da parte di diversi Enti, troverà applicazione la disciplina della Conferenza di servizi." Quest'ultimo è il caso del procedimento di Via al quale pertanto il meccanismo di silenzio-assenso nell'acquisizione degli atti da altre Amministrazioni non si applica.
Il Tar ha anche ricordato che l'articolo, 6, comma 10-bis, Dlgs 152/2006 come modificato dall'articolo 25, comma 1, lettera b) n. 1 del Dl 77/2021, convertito dalla legge 108/2021 ha previsto che ai procedimenti di screening e di Via non si applica la disciplina del preavviso di rigetto (articolo 10-bis, legge 241/1990) e che pertanto l'Amministrazione non deve più "preavvisare" il proponente dell'arrivo di una valutazione ambientale negativa. (FP)

Tar Lazio

Sentenza 2 maggio 2023, n. 7336