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Rischio incidenti rilevanti / Seveso
Giurisprudenza

Sentenza Tar Toscana 4 maggio 2023, n. 446

Rischio di incidenti rilevanti (Seveso) - Rifiuti - Provvedimento autorizzatorio regionale (Paur) ex articolo 27-bis, Dlgs 152/2006 per il potenziamento di un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti - Illegittimità - Mancato rispetto della disciplina Seveso ex Dlgs 105/2015 - Sussistenza - Ragioni - Verifica del superamento delle soglie di sostanze pericolose rimessa all'autodeterminazione del gestore anche attraverso programmi gestionali - Contrasto con la disciplina Seveso - Sussistenza - Assoggettamento alla disciplina Seveso da verificare ex ante sulla base della capacità dell'impianto accertata nell'autorizzazione - Sussistenza

N.d.R.: si vedano sul punto la sentenza Consiglio di Stato 22 gennaio 2022, n. 490 e l'ordinanza Corte di Giustizia Ue 15 dicembre 2022, causa C-144/22

 

Il superamento delle soglie al fine dell'applicazione della disciplina Seveso III (incidenti connessi alla presenza di sostanze pericolose) va verificato ex ante in base alla capacità dell'impianto, non autodeterminato dal gestore.
A ricordarlo il Tar Toscana nella sentenza 4 maggio 2023, n. 446 che ha annullato il provvedimento di autorizzazione unica regionale (Paur) ex articolo 27-bis, Dlgs 152/2006 rilasciato per un potenziamento di un impianto esistente di stoccaggio e trattamento rifiuti in quanto violativo della disciplina del Dlgs 105/2015 (Seveso III) sul rischio di incidente rilevante connesso alla presenza di sostanze pericolose. La Regione Toscana nel dare il via libera all'impianto aveva ritenuto che il superamento delle soglie delle sostanze ai fini dell'assoggettamento dell'impianto alla Seveso III dovesse essere lasciata all'autodeterminazione del gestore attraverso una verifica svolta "momento per momento" sulla base di procedure operative.
Per i Giudici toscani invece la soggezione o meno alla Seveso III va definita ex ante, in via previsionale, sulla base della capacità degli impianti, così come ufficialmente accertata dal provvedimento autorizzatorio. Un principio, afferma il Tar, cristallizzato dal Consiglio di Stato nella sentenza 22 gennaio 2022, n. 490 e sottoposto al vaglio della Corte di Giustizia Ue che nella ordinanza 15 dicembre 2022 n. 144, causa C-144/22 ha chiarito come il Giudice italiano non debba nemmeno porre la questione qualora "la corretta interpretazione del diritto dell'Unione si imponga con un'evidenza tale da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio". (FP)

Tar Toscana

Sentenza 4 maggio 2023, n. 446