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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Tar Lombardia 30 giugno 2021, n. 1592

Rifiuti - Discarica (N.d.R.: articolo 3, Dlgs 36/2003) - Discarica per rifiuti contenenti amianto - Pianificazione e individuazione dei siti dove realizzare le discariche per la gestione dell'amianto - Articolo 10, legge 257/1992 - Mancata approvazione del Piano regionale di smaltimento amianto - Autorizzazione della discarica - Rilascio del provvedimento valutazione di impatto ambientale - Articolo 25, Dlgs 152/2006 - Anche in assenza del Piano regionale di smaltimento amianto - Legittimità - Sussistenza - Valutazione ambientale strategica (Vas) - Articolo 6, Dlgs 152/2006 - Esperibilità su un singolo intervento - Condizioni - Contrasto con un Piano o programma già sottoposto a Vas

In mancanza di atti pianificatori regionali che individuino i siti dove localizzare le discariche per lo smaltimento amianto non impedisce di autorizzarne di nuove.
Confermata dal Tar Lombardia (sentenza 30 giugno 2021, n. 1592) la legittimità della valutazione ambientale positiva rilasciata dalla Regione per la realizzazione di una nuova discarica monodedicata per rifiuti contenenti amianto. I Comuni ricorrenti lamentavano che non essendoci atti di pianificazione regionale che ai sensi dell'articolo 10, legge 257/1992, individuino i siti ove collocare le discariche per lo smaltimento dell'amianto (o che dettino perlomeno i criteri per procedere all'individuazione) non sia possibile il rilascio di autorizzazioni all'apertura di tali discariche.
I Giudici lombardi invece hanno sostenuto che, in mancanza di un esplicito divieto ed in mancanza di specifiche previsioni riguardanti misure sanzionatorie o sostitutive che assicurino l'effettivo rispetto dell'obbligo di emanazione dei suddetti Piani, la mancata approvazione del Piano non preclude l'apertura di nuove discariche. I ricorrenti inoltre lamentavano che sul progetto non era stata fatta la valutazione ambientale strategica (Vas). Il Tar sottolinea che la Via è sufficiente a verificare gli impatti ambientali di un progetto e che la Vas su un singolo intervento è possibile solo se esso è in contrasto coi Piani e programmi già sottoposti a Vas, circostanza che non ricorre nel caso di specie. (FP)

Tar Lombardia

Sentenza 30 giugno 2021, n. 1592