Sentenza Tar Puglia 8 maggio 2023, n. 724
Energia - Impianto di produzione di biometano dalla frazione organica di rifiuti urbani (Forsu) - Natura dell'impianto - Impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili e allo stesso tempo impianto di trattamento di rifiuti - Procedimento autorizzatorio applicabile - Autorizzazione unica per gli impianti a fonti rinnovabili ex articolo 12, Dlgs 387/2003 e autorizzazione unica impianti di trattamento rifiuti ex articolo 208, Dlgs 152/2006 anche nel caso in cui la potenza dell'impianto sia sotto le soglie previste per l'autorizzazione unica di impianti a fonti rinnovabili - Sussistenza - Applicabilità della procedura abilitativa semplificata ex articolo 6, Dlgs 28/2011 - Esclusione Qualifica della Forsu come sottoprodotto ex articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 - Esclusione - Ragioni - Derivazione da processi di consumo non da un processo produttivo - Sussistenza - Qualifica della Forsu come biomassa per impianti a fonti rinnovabili ex articolo 2, Dlgs 28/2011 - Mantenimento della condizione di rifiuto - Sussistenza
La frazione organica dei rifiuti urbani (Forsu) non è un sottoprodotto ma un rifiuto e quindi un impianto di produzione di biogas da Forsu da trasformare poi in biometano è un impianto di trattamento rifiuti non a fonti rinnovabili.
Un principio ricordato dal Tar Puglia nella sentenza 8 maggio 2023, n. 724. L'impresa ricorrente aveva presentato la procedura abilitativa semplificata (Pas) ex articolo 6, Dlgs 28/2011 per realizzare un impianto di digestione anaerobica per il trattamento dei rifiuti organici urbani (Forsu) per ottenere biogas da trasformare in biometano. La Pas veniva rigettata e il ricorrente lamentava il fatto che il Comune aveva considerato il progetto come un impianto di raccolta e trattamento rifiuti non come un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili con la conseguenza di bocciarlo perché non conforme allo strumento urbanistico.
Secondo l'impresa la materia organica conferita nell'impianto perdeva la qualifica di rifiuto configurandosi come sottoprodotto, cioè un residuo da un processo di produzione da usare nello stesso o in altro processo di produzione. In realtà, affermano i Giudici "la Forsu non deriva da alcun processo produttivo, ma da processi di consumo, ragion per cui non è possibile qualificarla come "sottoprodotto"." Semmai la perdita della qualifica di rifiuto avverrà in un momento successivo al processo di recupero dello stesso. E sebbene la Forsu possa essere qualificata come "biomassa" ai fini della applicabilità delle norme sulla produzione di energia rinnovabile (articolo 2, Dlgs 28/2011), questo non toglie che essa continua ad essere un rifiuto fino a quando, alla fine del trattamento, viene definitivamente trasformata in un prodotto secondario. (FP)
N.d.R.: la presente sentenza è stata confermata dalla sentenza Consiglio di Stato 10 maggio 2024, n. 4233.
Tar Puglia
Sentenza 8 maggio 2023, n. 724
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