Sentenza Corte di Cassazione 19 aprile 2023, n. 16570
Rumore - Collocazione di torri eoliche in siti diversi da quelli indicati nel progetto autorizzato - Funzionamento delle turbine - Disturbo continuato alla quiete pubblica - Reato ex articolo 659, comma 1, Codice penale - Insussistenza - Esercizio di un'attività o un mestiere rumorosi - Illecito amministrativo ex articolo 10, comma 2, legge 447/1995 - Integrazione - Presupposti - Superamento dei limiti di emissione - Necessità - Sussistenza - Reato ex articolo 659, comma 1, Codice penale - Presupposti - Svolgimento dell'attività eccedendo le normali modalità di esercizio - Idoneità della condotta a turbare la quiete pubblica - Necessità - Sussistenza - Reato ex articolo 659, comma 2, Codice penale - Presupposti - Violazione di specifiche disposizioni di legge/prescrizioni delle Autorità diverse da quelle di cui alla legge 447/1995 - Necessità - Sussistenza
Integra un reato lo svolgimento di un'attività rumorosa (nella specie derivante dal funzionamento di pale eoliche) che ecceda dalle normali modalità di esercizio e sia idonea a turbare la quiete pubblica.
Così la Corte di Cassazione con sentenza 16570/2023 pronunciandosi sul ricorso presentato dagli amministratori di una società a responsabilità limitata a cui si contestava il reato di cui all'articolo 659, primo comma, Codice penale. In particolare, per le condotte consistite nell'aver procurato rumori molesti allocando alcune torri eoliche in siti diversi da quelli indicati nel progetto autorizzato, il cui funzionamento disturbava in modo continuo il riposo e le occupazioni degli abitanti della zona.
La Cassazione, nell'annullare nella specie la sentenza di non doversi procedere per prescrizione emessa dalla Corte d'Appello di Caltanissetta, ricorda che l'esercizio di un'attività o di un mestiere rumoroso integra: l'illecito amministrativo di cui all'articolo 10, comma 2, legge 447/1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico) qualora si verifichi esclusivamente il superamento dei limiti di emissione del rumore previsti dalle disposizioni normative in materia; il reato di cui all'articolo 659, comma 1, Codice penale se l'attività o il mestiere vengono svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio attraverso una condotta idonea a turbare la quiete pubblica; il reato di cui al comma secondo dell'articolo 659 qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni dell'Autorità che regolano l'esercizio del mestiere o dell'attività, diverse da quelle relative ai valori limite di emissione stabiliti in applicazione dei criteri di cui alla legge 447/1995. (IM)
Corte di Cassazione
Sentenza 19 aprile 2023, n. 16570
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: