Sentenza Consiglio di Stato 29 maggio 2023, n. 5257
Rifiuti - Gestione integrata del servizio rifiuti ex articolo 2 comma 186-bis, legge 191/2009 e articolo 25, comma 4, Dl 1/2012 - Attività di raccolta e recupero dei rifiuti provenienti da abitazioni civili e conferiti da produttori privati a soggetto diverso dal Comune - Violazione della “privativa comunale” in materia di gestione rifiuti ex articolo 198, Dlgs 152/2006 - Esclusione - Privativa del Comune in relazione all’attività di recupero dei rifiuti - Esclusione
La privativa dei Comuni in materia di gestione dei rifiuti, come confermato dal Consiglio di Stato, non copre il recupero, operazione mai menzionata dall'articolo 198 del Dlgs 152/2006.
La sentenza del Consiglio di Stato 29 maggio 2023, n. 5257 ha riformato la decisione del Tar Veneto 1012/2019 in relazione alla modifica di una autorizzazione rilasciata ad una impresa che in origine le consentiva di ricevere anche rifiuti urbani da avviare a recupero provenienti da abitazioni civili e conferiti da produttori privati. Nel rinnovare l'autorizzazione il Comune vietava all'impresa di ricevere tali rifiuti urbani sulla base della "privativa comunale" che assegna ai Comuni nell'ambito della gestione integrata dei rifiuti anche la fase del recupero. Una visione condivisa dal Tar ma che non ha invece convinto il Consiglio di Stato.
Osservano i Supremi Giudici amministrativi in primo luogo che il principio di concorrenza previsto negli articoli 101-109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea esige che una limitazione a tale concorrenza, come la privativa comunale in materia di rifiuti, vada esplicitato da norma di legge senza che possa essere ricavato o esteso in via interpretativa. Ebbene, osservano i Giudici dalle norme sulla gestione integrata dei rifiuti - l'articolo 2 comma 186-bis, legge 191/2009 e l'articolo 25, comma 4, Dl 1/2012 - non si desume in modo espresso l'esistenza di alcuna privativa e tantomeno di una privativa estesa al recupero. "Le uniche norme di legge che richiamano espressamente la "privativa" sono allora quelle dell'articolo 21 del Dlgs 22/1997 e quelle dell'articolo 198 Dlgs 152/2006 che nel primo caso ne eccettuano espressamente il recupero e nel secondo non ne parlano affatto."
Di qui l'assenza di una "privativa" comunale sul recupero dei rifiuti. Quanto alle preoccupazioni espresse dal MinAmbiente (nota 8 marzo 2022 prot. n. 28965) per cui l'attività di un operatore che raccoglie e avvia a recupero rifiuti dai privati possa influire sul calcolo della raccolta differenziata e sugli obiettivi Ue per i Giudici "la tematica può essere disciplinata dal Comune con apposite convenzioni, sulla base del principio di leale collaborazione fra soggetti pubblici e privati". (FP)
Consiglio di Stato
Sentenza 29 maggio 2023, n. 5257
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