Sentenza Corte di Giustizia Ue 15 giugno 2023, causa C-721/21
Habitat - Progetto per la costruzione di abitazioni nelle vicinanze di zone speciali di costruzione e protezione (N.d.R.: articoli 1 e 3, direttiva 92/43/Cee - cd. "direttiva habitat") - Autorizzazione alla realizzazione - Omessa valutazione di impatto ambientale ex articolo 2, direttiva 2011/92/Ue - Omessa valutazione di incidenza ex articolo 6, paragrafo 3, direttiva 92/43/Cee - Legittimità - Condizioni - Motivazione adeguata sull'assenza di ragionevoli dubbi in merito alla possibilità che il progetto incida significativamente sul sito protetto - Necessità - Sussistenza - Valutazione di incidenza ex articolo 6, paragrafo 3, direttiva 92/43/Cee - Elementi da tenere in considerazione - Caratteristiche del piano/progetto idonee a ridurre le conseguenze nocive sul sito - Ammissibilità - Sussistenza
Qualora l'Autorità autorizzi un progetto senza richiedere la valutazione di incidenza di cui alla direttiva 92/43/Cee deve motivare le ragioni che escludono con certezza impatti significativi sul sito protetto.
Così la Corte di Giustizia con sentenza 15 giugno 2023 (causa C-721/21) chiamata a pronunciarsi sulla corretta interpretazione della direttiva 92/43/Cee (cd. "direttiva habitat") nell'ambito di un procedimento relativo a un progetto per la costruzione di alcune abitazioni nelle vicinanze di zone speciali di protezione e conservazione. Nella specie l'Autorità competente (irlandese) autorizzava il progetto e rilasciava il relativo permesso di costruire escludendo la necessità di procedere alla valutazione di impatto ambientale ex direttiva 2011/92/Ue e alla valutazione di incidenza ex direttiva 92/43/Cee.
La Corte, ripercorsa la normativa europea in materia, si pronuncia sul punto affermando che l'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 92/43/Cee deve essere interpretato nel senso che qualora l'Autorità competente decida, come nella specie, di autorizzare un progetto non direttamente connesso alla gestione di un sito protetto, ma idoneo ad avere incidenze significative sullo stesso, senza richiedere un'opportuna valutazione, deve fornire adeguata motivazione. In particolare, indicando le ragioni che le hanno consentito di "acquisire la certezza, nonostante i pareri contrari e i ragionevoli dubbi eventualmente ivi espressi, che sia stato escluso ogni ragionevole dubbio scientifico circa la possibilità che il progetto indica significativamente su tale sito". (IM)
Corte di Giustizia dell'Unione europea
Sentenza 15 giugno 2023, causa C-721/21
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