Sentenza Tar Lazio 20 giugno 2023, n. 10455
Rifiuti - Rifiuti urbani - Principio di prossimità ex articolo 182-bis, Dlgs 152/2006 - Trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati all'interno dell'Ambito territoriale di appartenenza - Legittimità - Sussistenza - Ricorso di una impresa operante in altro ambito territoriale contro i provvedimenti relativi a imprese che operano in ambito territoriale diverso - Carenza di interesse al ricorso in giudizio - Sussistenza
Il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati deve avvenire in uno degli impianti più vicini al centro di raccolta, quindi all'interno dell'Ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune che ha conferito i rifiuti.
Questo secondo il principio, quello di prossimità ricordato dal Tar Lazio nella sentenza 20 giugno 2023, n. 10455. L'articolo 182-bis, Dlgs 152/2006 individua i principi di autosufficienza e prossimità nella gestione dei rifiuti. Affermano i Giudici che se è vero che il criterio dell'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti opera a livello di territorio regionale, quello di prossimità opera a livello più ristretto e circoscritto a livello di Ambito territoriale ottimale questo per ridurre movimenti e trasporti dei rifiuti limitando gli impatti ambientali connessi al trattamento dei rifiuti.
I due principi si intersecano: quello di autosufficienza impone alla Regione di individuare una rete di impianti che consentano il trattamento dei rifiuti urbani in Regione, con quello di prossimità fa sì che tali rifiuti siano trattati all'interno dell'Ato che li ha prodotti. Pertanto, nel caso di specie è legittimo che il trattamento dei rifiuti indifferenziati debba avvenire in uno degli impianti più vicini al luogo di raccolta e, quindi, all'interno degli impianti inclusi nell'Ambito territoriale di appartenenza del Comune conferente. Va respinta dunque la domanda dell'impresa ricorrente per carenza di interesse: l'impresa in questione non ha un interesse diretto e attuale a contestare i provvedimenti autorizzatori relativi ai soggetti operanti in un Ato diverso da quello di appartenenza. L'impresa concorrente potrebbe accaparrarsi fette di mercato in Ato diverso (quello in cui opera la ricorrente) solo in caso di deficienza dell'Ato di appartenenza. (FP)
Tar Lazio
Sentenza 20 giugno 2023, n. 10455
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