Dm Salute 31 marzo 2022
Export sostanze chimiche pericolose - Attuazione articolo 11, Dlgs 28/2017 - Determinazione delle tariffe per l'integrale copertura dei costi sostenuti dal MinSalute
N.d.R.: la data di emanazione del presente decreto è stata così corretta - da 31 marzo 2022 a 31 marzo 2023 - tramite comunicato di errata-corrige pubblicato sulla Gu 16 agosto 2023 n. 190.
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Ministero della salute
Decreto 31 marzo 2022
(Gu 12 agosto 2023 n. 188)
Il Ministro della salute
di concerto con
Il Ministro dell'economia
e delle finanze Visti gli articoli 32, 117, commi 2 e 3, e 118 della Costituzione;
Visto il regolamento (Ue) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose;
Considerato che l'articolo 8 del regolamento (Ue) n. 649/2012:
definisce la procedura per l'esportazione di sostanze elencate nella parte 1 dell'allegato I o di miscele contenenti tali sostanze in concentrazioni tali da far scattare l'obbligo di etichettatura a norma del regolamento (Ce) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
prevede, in particolare, l'obbligo da parte dell'esportatore di una notifica all'Autorità competente del proprio Paese, che ha l'onere di verificare che le informazioni fornite dall'esportatore siano conformi alle disposizioni dell'allegato II nonché di trasmettere la notifica, se completa, all'Agenzia europea per le sostanze chimiche;
Tenuto conto che l'articolo 14 del medesimo regolamento (Ue) n. 649/2012 stabilisce al paragrafo 6, le condizioni per le quali è possibile esportare le sostanze elencate nelle parti 2 o 3 dell'allegato I o le miscele contenenti tali sostanze in concentrazioni tali da poter far scattare l'obbligo di etichettatura a norma del citato regolamento (Ce) n. 1272/2008;
Tenuto conto delle attività poste in carico all'Autorità nazionale designata ai sensi dello stesso articolo 14, paragrafi 6 e 7;
Tenuto conto che il paragrafo 8 del menzionato articolo 8 stabilisce che gli Stati membri hanno la facoltà di istituire, in maniera trasparente, sistemi che obblighino gli esportatori a versare, per ciascuna notifica di esportazione e richiesta di consenso esplicito, un contributo amministrativo che corrisponda ai costi da essi sostenuti per espletare i procedimenti di cui ai richiamati articoli 8, paragrafi 2 e 4, e 14, paragrafi 6 e 7;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" e, in particolare, l'articolo 30, comma 4;
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 28, recante "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (Ue) n. 649/2012 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose" e, in particolare, l'articolo 11, che stabilisce che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, sulla base del costo effettivo del servizio, le tariffe per l'integrale copertura dei costi sostenuti dal Ministero della salute, quale Autorità designata nazionale coordinatrice, per l'espletamento delle attività di notifica di esportazione e di richiesta di consenso esplicito;
Considerato che, al fine di determinare i costi delle predette attività e, di conseguenza, gli importi delle tariffe, si è tenuto conto del costo medio orario e del tempo medio dedicato da ogni singola figura professionale impiegata in ogni singola attività;
Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante "Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337";
Ritenuto di dover procedere alla individuazione delle predette tariffe e alla determinazione delle loro entità;
Decreta:
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 28, le tariffe per le attività di cui all'articolo 8, paragrafo 8, del regolamento (Ue) n. 649/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose da porre a carico degli esportatori di sostanze elencate nella parte 1, 2 o 3 dell'allegato I del citato regolamento o delle miscele contenenti tali sostanze in concentrazioni tali da poter far scattare l'obbligo di etichettatura a norma del regolamento (Ce) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.
2. Gli importi delle tariffe sono calcolati tenendo conto del costo medio orario e del tempo medio dedicato da ogni singola figura professionale impiegata in ogni singola attività e sono riportati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Le tariffe per le attività di cui al comma 1 trovano applicazione alle notifiche effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativamente alle esportazioni che si riferiscono all'anno 2023 e agli anni successivi.
Articolo 2
Versamento delle tariffe
1. Le notifiche effettuate dai soggetti interessati devono recare l'indicazione degli estremi dell'avvenuto pagamento della tariffa corrispondente al tipo di attività svolta, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 28.
2. Le tariffe di cui all'allegato 1 sono versate al capo XX del bilancio dello Stato, capitolo 2582, articolo 6, mediante bonifico bancario — Codice Iban IT — IT 53W 01000 03245 348 0 20 2582 06, intestato a: Tesoreria centrale. Nella causale di versamento deve essere indicato il numero Rin della notifica di esportazione e l'anno solare in cui si intende esportare.
Articolo 3
Aggiornamento delle tariffe
1. Le tariffe stabilite dal presente decreto vengono aggiornate e rideterminate, nel rispetto del criterio della copertura del costo effettivo del servizio, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare con cadenza biennale.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 marzo 2023 31 marzo 2022
Allegato 1
| Gestione delle notifiche di esportazione Pic (sostanze parte 1 dell'allegato 1 del regolamento Pic) | euro 45,77 |
| Gestione delle notifiche di esportazione Pic (sostanze parte 2 dell'allegato 1 del regolamento Pic) | euro 104,24 |
| Gestione delle notifiche di esportazione Pic (sostanze parte 3 dell'allegato 1 del regolamento Pic) | euro 104,24 |
Note redazionali
La data di emanazione del presente decreto è così stata corretta - da 31 marzo 2022 a 31 marzo 2023 - tramite comunicato di errata-corrige pubblica sulla Gu 16 agosto 2023 n. 190.