Dm Agricoltura 11 maggio 2023, n. 246750
Misure premiali al comandante dei pescherecci per il conferimento di rifiuti accidentalmente pescati - Articolo 2, comma 9, legge 17 maggio 2022, n. 60 ("Legge Salvamare")
N.d.R.: il presente decreto è stato registrato dalla Corte dei Conti l'11 agosto 2023.
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Decreto 11 maggio 2023, n. 246750
(Atto pubblicato ex articolo 32, legge 69/2009 sul sito web del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il 17 agosto 2023)
Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
di concerto con
Il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, recante regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
Vista la legge 31 dicembre 2009 n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica" e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni";
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132";
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9361300 del 4 dicembre 2020, recante "Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali";
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", e, in particolare, l'articolo 3;
Visto il regolamento (Ue) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti
Visto il regolamento (Ue)2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (Ue) 2017/1004;
Vista la legge 17 maggio 2022, n. 60 recante "Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (legge "SalvaMare")", pubblicata in Gazzetta ufficiale — Serie Generale n. 134 del 10 giugno 2022;
Visto l'articolo 2 della legge 17 maggio 2022, n. 60, recante "Modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati" il quale dispone, che il comandante della nave o il conducente del natante che approda in un porto conferisce i rifiuti accidentalmente pescati in mare all'impianto portuale di raccolta;
Visto il medesimo articolo 2, comma 9, della citata legge 17 maggio 2022, n. 60, il quale dispone, che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate misure premiali, ad esclusione di provvidenze economiche, nei confronti del degli obblighi di comandante conferimento del peschereccio soggetto al rispetto disposti dal citato articolo 2, che non pregiudichino la tutela dell'ecosistema marino e il rispetto delle norme sulla sicurezza;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197 recante "Recepimento della direttiva (Ue) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/Ue e abroga la direttiva 2000/59/Ce", e, in particolare, l'articolo 4;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" (c.d. Codice dell'ambiente), e, in particolare, l'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), n. 6-bis;
Ritenuta la necessità di individuare con decreto interministeriale le citate misure premiali, ad esclusione di provvidenze economiche, nei confronti del comandante del peschereccio soggetto al rispetto degli obblighi di conferimento disposti dall'articolo 2 della citata legge 17 maggio 2022, n. 60.
Decreta
Articolo unico
Misure premiali per il conferimento di rifiuti accidentalmente pescati
1. Il comandante del peschereccio che approda in un porto del territorio nazionale conferisce – previa pesatura e gratuitamente — i rifiuti accidentalmente pescati in mare all'impianto portuale di raccolta, secondo le modalità di cui alla legge 17 maggio 2022, n. 60, relativa a "Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (legge "SalvaMare")", commi 3 e 4 dell'articolo 2, recante "Modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati".
2. Nei casi sopra indicati, al conferente è riconosciuta — previa istanza dell'interessato — una priorità nell'accesso ai bandi e ai benefici di cui al fondo Feampa 2021-2027, disciplinato dai regolamenti (Ue)1060/2021 e regolamento (Ue) 1139/2021, citati in premessa.
3. L'accesso al beneficio di cui al comma precedente è consentito del peschereccio che ha raccolto/conferito i rifiuti, anche in qualità di delegato rappresentante del proprietario/armatore dell'unità con cui ha effettuato l'attività di raccolta e conferimento.
4. La priorità di cui sopra è riconosciuta a condizione che modalità di raccolta impiegate non abbiano comportato pregiudizio alla tutela dell'ecosistema marino o alla sicurezza della navigazione e anche in base al peso dei rifiuti in tal modo conferiti.
5. I criteri e le modalità di fruizione della priorità di cui al comma 2 del presente articolo sono definiti con successivo decreto del Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura — Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Il presente decreto è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed è divulgato attraverso i siti internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero dell'ambiente, della sicurezza energetica.