Sostanze chimiche / pericolose
Normativa Vigente

Regolamento Commissione Ue 2023/2049/Ue

Disposizioni per il bando dal mercato di determinate lampade contenenti mercurio - Modifica al regolamento 2017/852/Ue

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Commissione europea

Regolamento delegato 14 luglio 2023, n. 2023/2049/Ue

(Guue 26 settembre 2023 n. L 236)

Regolamento che modifica il regolamento (Ue) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i prodotti con aggiunta di mercurio soggetti a divieti di fabbricazione, importazione ed esportazione

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ue) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (Ce) n. 1102/20081, in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 5 del regolamento (Ue) 2017/852, l'esportazione, l'importazione e la fabbricazione nell'Unione di prodotti con aggiunta di mercurio di cui all'allegato II di detto regolamento è vietata a decorrere dalle date ivi stabilite, tranne che per i prodotti essenziali per impieghi militari o di protezione civile e i prodotti utilizzati per la ricerca, la taratura della strumentazione o destinati ad essere utilizzati come campione di riferimento.

(2) La Convenzione di Minamata sul mercurio ("Cnvenzione") è stata conclusa dall'Unione con decisione (Ue) 2017/939 del Consiglio2 ed è entrata in vigore il 16 agosto 2017. L'articolo 4, paragrafo 1, della convenzione vieta la fabbricazione, l'importazione o l'esportazione dei prodotti con aggiunta di mercurio di cui alla parte I dell'allegato A di detta convenzione dopo la data di eliminazione progressiva indicata per i prodotti in questione. L'articolo 4, paragrafo 8, della convenzione impone alla conferenza delle parti ("Cop") di esaminare l'allegato A della convenzione al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore della stessa.

(3) L'Unione ha presentato proposte di modifica degli allegati A e B della convenzione mediante la decisione (Ue) 2021/727 del Consiglio3. Nella sua quarta riunione, tenutasi dal 21 al 25 marzo 2022, la COP ha adottato la decisione MC-4/3 che modifica la parte I dell'allegato A della convenzione inserendovi otto prodotti con aggiunta di mercurio. L'Unione ha sostenuto tale decisione mediante la decisione (Ue) 2022/549 del Consiglio4.

(4) L'allegato II, parte A, del regolamento (Ue) 2017/852 elenca già gli estensimetri da usare nei pletismografi, che sono tra i prodotti con aggiunta di mercurio che la decisione MC-4/3 ha inserito nell'allegato A, parte I, della convenzione, e le lampade fluorescenti compatte con alimentatore integrato (CFL.i) per usi generali di illuminazione ≤ 30 watt con un tenore di mercurio superiore a 2,5 mg per bruciatore. Di conseguenza, per allineare il regolamento (Ue) 2017/852 alla decisione MC-4/3, è necessario inserire sette prodotti con aggiunta di mercurio nell'allegato II, parte A, di detto regolamento: i) lampade fluorescenti compatte con alimentatore integrato (CFL.i) per usi generali di illuminazione ≤ 30 watt con un tenore di mercurio non superiore a 2,5 mg per bruciatore, ii) lampade fluorescenti a catodo freddo (CCFL) e lampade fluorescenti con elettrodo esterno (Eefl) di tutte le lunghezze per i display elettronici, iii) trasduttori, trasmettitori e sensori di pressione di fusione, iv) pompe da vuoto a mercurio, v) equilibratrici per pneumatici e pesi di equilibratura delle ruote, vi) pellicole e carta per fotografia, e vii) propellente per satelliti e veicoli spaziali.

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (Ue) 2017/852,

ha adottato Il presente regolamento:

Articolo 1

 

L'allegato II del regolamento (Ue) 2017/852 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

 

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2023

Allegato

L'allegato II, parte A, del regolamento (Ue) 2017/852 è così modificato:

(1) è inserita la seguente voce 3-bis:

 

Prodotti con aggiunta di mercurio Data a decorrere dalla quale sono vietate l’esportazione, l’importazione, e la fabbricazione dei prodotti con aggiunta di mercurio
"3-bis. Lampade fluorescenti compatte con alimentatore integrato (CFL.i) per usi generali di illuminazione ≤ 30watt con un tenore di mercurio non superiore a 2,5 mg per bruciatore.

31.12.2025";

 

(2) è inserita la seguente voce 6-bis:

 

Prodotti con aggiunta di mercurio Data a decorrere dalla quale sono vietate l'esportazione, l'importazione, e la fabbricazione dei prodotti con aggiunta di mercurio

"6-bis. Lampade fluorescenti a catodo freddo (Ccfl) e lampade fluorescenti con elettrodo esterno (Eeefl) di tutte le lunghezze per i display elettronici non incluse nella voce 6.

31.12.2025";

 

(3) sono inserite le seguenti voci 10 e 11:

 

Prodotti con aggiunta di mercurio

Data a decorrere dalla quale sono vietate l'esportazione, l’importazione, e la fabbricazione dei prodotti con aggiunta di mercurio

"10. I seguenti dispositivi di misurazione elettrici ed elettronici, tranne quelli installati in attrezzature su larga scala o quelli utilizzati per misurazioni di alta precisione qualora non siano disponibili alternative adeguate prive di mercurio:
a) trasduttori di pressione di fusione;
b) trasmettitori di pressione di fusione;
c) sensori di pressione di fusione.

31.12.2025

11. Altri prodotti con aggiunta di mercurio:
a) pompe da vuoto a mercurio;
b) equilibratrici per pneumatici e pesi di equilibratura delle ruote;
c) pellicole e carta per fotografia;
d) propellente per satelliti e veicoli spaziali.

31.12.2025".

Note ufficiali

1

Gu L 137 del 24 maggio 2017, pag. 1.

2

Decisione (Ue) 2017/939 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della Convenzione di Minamata sul mercurio (Gu L 142 del 2 giugno 2017, pag. 4).

3

Decisione (Ue) 2021/727 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla presentazione, a nome dell'Unione europea, di proposte di modifica degli allegati A e B della Convenzione di Minamata sul mercurio riguardanti i prodotti con aggiunta di mercurio e i processi di fabbricazione che comportano l'utilizzo di mercurio o di composti di mercurio (Gu L 155 del 5 maggio 2021, pag. 23).

 

4

Decisione (Ue) 2022/549 del Consiglio, del 17 marzo 2022, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, al secondo segmento della quarta riunione della conferenza delle parti della Convenzione di Minamata sul mercurio con riguardo all'adozione di una decisione che modifica gli allegati A e B di tale Convenzione (Gu L 107 del 6 aprile 2022, pag. 78).