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Normativa Vigente

Decisione Commissione Ue 2023/2726/Ue

Elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi - Modifiche alla decisione 2016/2323/Ue

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Commissione europea

Decisione di esecuzione 6 dicembre 2023, n. 2023/2726/Ue

(Guue 7 dicembre 2023)

Decisione di esecuzione (Ue) 2023/2726 della Commissione del 6 dicembre 2023 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 che istituisce l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ue) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (Ce) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/Ce1, in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (Ue) n. 1257/2013 impone agli armatori di garantire che le navi destinate ad essere riciclate lo siano unicamente negli impianti di riciclaggio delle navi inclusi nell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi ("elenco europeo"), pubblicato a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

(2) L'elenco europeo figura nella decisione di esecuzione (Ue) 2016/2323 della Commissione2.

(3) Le autorizzazioni degli impianti di riciclaggio delle navi AF Offshore Decom, Green Yard AS e Aker Solutions AS (Stord) situati in Norvegia scadono il 28 gennaio 2024. Le autorizzazioni degli impianti di riciclaggio delle navi Fosen Gjenvinning AS e Norscrap West AS, anch'essi situati in Norvegia, scadranno rispettivamente il 9 gennaio 2024 e il 1° marzo 2024. La Norvegia ha informato la Commissione che le autorizzazioni concesse a detti impianti per effettuare operazioni di riciclaggio delle navi sono state rinnovate prima della scadenza, conformemente all'articolo 14 del regolamento (Ue) n. 1257/2013. La Norvegia ha inoltre informato la Commissione in merito a modifiche riguardanti il metodo di riciclaggio e il tipo e le dimensioni delle navi accettate da AF Offshore Decom, modifiche riguardanti il volume annuo massimo di riciclaggio delle navi comunicato da Green Yard AS e Aker Solutions AS (Stord) e modifiche riguardanti il tipo e le dimensioni delle navi, le limitazioni e le condizioni, nonché il volume massimo annuo di riciclaggio delle navi comunicato dalla Norscrap West AS. Inoltre, la Finlandia ha informato la Commissione di una modifica da apportare alla data di scadenza dell'autorizzazione di Turun Korjaustelakka Oy (Turku Repair Yard Ltd), la Lettonia di una modifica relativa al volume massimo annuo di riciclaggio delle navi comunicato da "Galaksis N" Ltd e i Paesi Bassi di modifiche dei recapiti di Damen Verolme Rotterdam B.V. e Decom Amsterdam B.V. L'elenco europeo dovrebbe pertanto essere aggiornato di conseguenza.

(4) La Commissione è stata informata dalla Danimarca del fatto che la sua autorità competente ha revocato l'autorizzazione a effettuare il riciclaggio delle navi concessa a Stena Recycling A/S in quanto l'impianto non svolge attività di riciclaggio delle navi. L'impianto dovrebbe pertanto essere rimosso dall'elenco europeo.

(5) La Commissione è stata informata dai Paesi Bassi del fatto che Scheepssloperij Nederland B.V. non opera più nel settore del riciclaggio delle navi. L'Autorità competente ha dunque revocato l'autorizzazione dell'impianto a effettuare operazioni di riciclaggio delle navi. L'impianto dovrebbe pertanto essere rimosso dall'elenco europeo.

(6) La Commissione è stata informata dalla Norvegia del fatto che Lutelandet Offshore AS non opera più nel settore del riciclaggio delle navi. L'Autorità competente ha dunque revocato l'autorizzazione dell'impianto a effettuare operazioni di riciclaggio delle navi. L'impianto dovrebbe pertanto essere rimosso dall'elenco europeo.

(7) L'inclusione nell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi Leyal Gemi Söküm Sanayi ve Ticaret Ltd. e Leyal-Demtaş Gemi Söküm Sanayi ve Ticaret A.Ş. situati in Turchia scadrà il 9 dicembre 2023. La Commissione ha ricevuto informazioni da Leyal Gemi Söküm Sanayi ve Ticaret Ltd. e Leyal-Demtaş Gemi Söküm Sanayi ve Ticaret A.Ş. in merito alla loro intenzione di rinnovare l'inclusione nell'elenco europeo, conformemente all'articolo 15 del regolamento (Ue) n. 1257/2013. Dopo aver valutato le informazioni e i documenti giustificativi trasmessi e raccolti conformemente all'articolo 15 del regolamento (Ue) n. 1257/2013, la Commissione ritiene che gli impianti soddisfino i requisiti di cui all'articolo 13 del medesimo regolamento per poter effettuare operazioni di riciclaggio delle navi. La loro inclusione nell'elenco europeo dovrebbe pertanto essere rinnovata.

(8) L'inclusione nell'elenco europeo dell'impianto di riciclaggio delle navi International Shipbreaking Limited L.L.C situato negli Stati Uniti d'America scade il 9 dicembre 2023. La Commissione ha ricevuto da International Shipbreaking Limited L.L.C informazioni in merito alla sua intenzione di rinnovare l'inclusione nell'elenco europeo, conformemente all'articolo 15 del regolamento (Ue) n. 1257/2013. La Commissione ha effettuato una valutazione delle informazioni e dei documenti giustificativi forniti e raccolti conformemente all'articolo 15 del medesimo regolamento. La Commissione ritiene che l'impianto soddisfi i requisiti di cui all'articolo 13 del regolamento (Ue) n. 1257/2013 per poter effettuare operazioni di riciclaggio delle navi. La sua inclusione nell'elenco europeo dovrebbe pertanto essere rinnovata.

(9) È quindi opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (Ue) 2016/2323.

(10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 25 del regolamento (Ue) n. 1257/2013,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (Ue) 2016/2323 è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2023

 

Allegato

Note ufficiali

1

Gu L 330 del 10 dicembre 2013, pag. 1. Eli: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1257/oj.

2

Decisione di esecuzione (Ue) 2016/2323 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che istituisce l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (Ue) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi (Gu L 345 del 20 dicembre 2016, pag. 119, Eli: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2323/oj).