Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 2025/2365/Ue
Prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica per ridurre l'inquinamento da microplastiche
N.d.R.: il presente regolamento si applica dal 17 dicembre 2027.
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea
Regolamento 12 novembre 2025, n. 2025/2365/Ue
(Guue 26 novembre 2025)
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
visto il parere del Comitato delle Regioni2,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,
considerando quanto segue:
(1) Le microplastiche sono onnipresenti e persistenti e travalicano le frontiere. Sono dannose per l'ambiente e potenzialmente nocive per la salute umana. I danni causati dalle microplastiche all'ambiente e potenzialmente alla salute umana possono essere ancora più gravi in presenza di additivi chimici nocivi e altre sostanze che destano preoccupazione aggiunte durante la produzione e la conversione. Le microplastiche sono facilmente trasportate dall'aria, dalle acque superficiali e dalle correnti oceaniche e la loro mobilità è un fattore aggravante. Si trovano nel suolo, compresi i terreni agricoli, nei laghi, nei fiumi, negli estuari, nelle spiagge, nelle lagune, nei mari, negli oceani e in Regioni remote un tempo incontaminate. La loro presenza nel suolo ha effetti sulle proprietà dei suoli e vi innesca alterazioni che influiscono negativamente sulla crescita di alcune piante. Gli effetti delle microplastiche sull'ambiente marino sono stati ampiamente documentati. Una volta rilasciate nell'ambiente marino, le microplastiche sono quasi impossibili da recuperare e sono notoriamente ingerite da diversi organismi e animali, nuocendo così alla biodiversità e agli ecosistemi. La persistenza dei pellet di plastica nell'ambiente acquatico può essere misurata per decenni e l'ingestione dei pellet di plastica da parte della fauna marina, in particolare uccelli marini e tartarughe marine, può causare danni fisici o la morte. Le microplastiche contribuiscono inoltre ai cambiamenti climatici come fonte aggiuntiva di emissioni di gas a effetto serra e di pressione sugli ecosistemi. Il potenziale delle microplastiche di fungere da vettore per sostanze tossiche adsorbite o microrganismi patogeni è parte integrante del problema. Gli esseri umani sono esposti alle microplastiche attraverso l'aria e il consumo di alimenti. La crescente consapevolezza della presenza di microplastiche nella catena alimentare può minare la fiducia dei consumatori e avere conseguenze economiche. Potrebbero manifestarsi effetti economici negativi su attività come la pesca commerciale e l'agricoltura, nonché sulle attività ricreative e turistiche nelle aree interessate dai rilasci.
(2) Nel suo parere del 30 aprile 2019 intitolato "Rischi ambientali e sanitari dell'inquinamento da microplastiche", il gruppo dei principali consulenti scientifici della Commissione ha ritenuto che "esistano motivi significativi di preoccupazione che inducono all'adozione di misure precauzionali".
(3) Sono pellet di plastica tutti i materiali da stampaggio contenenti polimeri di origine primaria o secondaria, o di entrambi i tipi, indipendentemente dal fatto che derivino da biomassa o siano destinati a biodegradarsi nel tempo. I pellet di plastica sono destinati primariamente all'impiego nelle operazioni di fabbricazione di prodotti di plastica mediante stampaggio, il che comprende lo stampaggio in senso stretto, l'estrusione, la schiumatura, la filmatura, la compressione o l'iniezione. In alternativa, i pellet di plastica possono essere utilizzati nelle operazioni di fabbricazione di prodotti non di plastica, in cui tali pellet sono incapsulati chimicamente in una matrice, come il calcestruzzo alleggerito, o sono fisicamente contenuti nel prodotto, come l'asfalto. I pellet di plastica possono contenere additivi chimici e possono assumere aspetti e forme molteplici, quali nurdle, granuli, fiocchi, resine, cilindri, perle, polveri, micropolveri, microsfere e agglomerati di plastica. Hanno un diametro generalmente compreso tra 2 e 5 mm, e solo una piccola percentuale ha dimensioni inferiori o superiori.
(4) La polvere di pellet di plastica è il residuo industriale della manipolazione, della macinazione o della lavorazione di pellet di plastica che non è utilizzata nelle operazioni di fabbricazione di prodotti di plastica e pertanto non rientra nell'ambito di applicazione della definizione di pellet di plastica di cui al presente regolamento. La produzione di tali polveri è difficile da evitare, ma può essere ridotta al minimo. È opportuno che tali polveri siano estratte tramite filtri o dispositivi di raccolta, come misura di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
(5) La dispersione di pellet di plastica costituisce la terza fonte di microplastiche rilasciate involontariamente nell'ambiente nell'Unione e si verifica a causa di pratiche di manipolazione inadeguate in tutte le fasi della catena di approvvigionamento dei pellet di plastica, che comprende la produzione, incluso il riciclaggio, il master batching, il compounding, la conversione, la trasformazione, la distribuzione, il trasporto, anche via mare, e altre operazioni logistiche, lo stoccaggio, l'imballaggio e la pulizia di contenitori e serbatoi di pellet di plastica. Pertanto un approccio a livello di catena di approvvigionamento è essenziale per garantire che tutti i soggetti economici che partecipano alla manipolazione dei pellet di plastica si impegnino a favore della prevenzione della dispersione. Dal 2015 l'industria manifatturiera europea della plastica ha progressivamente adottato il programma internazionale Operation Clean Sweep® (Ocs) come impegno volontario. Nell'ambito di tale programma, ogni impresa che produce o manipola pellet di plastica riconosce l'importanza di azzerare le dispersioni di pellet di plastica e si impegna ad adottare le migliori pratiche. Sebbene tali pratiche siano generalmente ben comprese dai firmatari dell'Ocs, non sono state attuate in modo completo. L'adozione del programma Ocs da parte dell'industria della plastica rimane contenuta.
(6) Gli effetti dell'inquinamento da microplastiche sull'ambiente e sulla salute umana hanno sollevato preoccupazioni nella maggior parte del mondo. Alcuni Stati membri hanno adottato o proposto misure specifiche. Tuttavia un mosaico di restrizioni nazionali potrebbe potenzialmente ostacolare il funzionamento del mercato interno.
(7) Nel tentativo di contrastare l'inquinamento da plastica, nella sua comunicazione del 16 gennaio 2018 intitolata "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare", la Commissione ha riconosciuto i rischi rappresentati dalle microplastiche e invitava ad adottare soluzioni innovative mirate alle diverse fonti di microplastiche. La Commissione ha ribadito tale impegno nelle sue comunicazioni dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo, dell'11 marzo 2020 sul nuovo piano d'azione per l'economia circolare e del 12 maggio 2021 sul piano d'azione per l'inquinamento zero. Il piano d'azione per l'inquinamento zero include, tra i suoi obiettivi per il 2030, la riduzione del 30% della quantità di microplastiche rilasciate nell'ambiente.
(8) Il regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio4 affronta il problema dell'inquinamento da microplastiche imponendo una restrizione all'immissione sul mercato di microplastiche aggiunte intenzionalmente ai prodotti, dal momento che l'uso di microparticelle di polimeri sintetici in quanto tali o aggiunte intenzionalmente nei prodotti genera un notevole inquinamento da microplastiche, il quale rappresenta un rischio inaccettabile per l'ambiente.
(9) La raccomandazione Ospar 2021/06 sulla riduzione della dispersione di pellet di plastica nell'ambiente marino (Ospar Recommendation 2021/06 on the reduction of plastic pellet loss into the marine environment, di seguito la "raccomandazione Ospar 2021/06") è stata adottata nel giugno 2021 dalle parti contraenti della convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale (convenzione Ospar) con l'obiettivo di ridurre i rifiuti marini promuovendo lo sviluppo e l'attuazione tempestivi di standard efficaci e coerenti per la prevenzione della dispersione di pellet e di sistemi di certificazione per l'intera catena di approvvigionamento della plastica. Le misure per ridurre al minimo il rischio associato al trasporto di pellet di plastica via mare sono all'esame dell'Organizzazione marittima internazionale (Imo), che ha pubblicato la circolare non vincolante MEPC.1/Circ 909 concernente raccomandazioni per il trasporto di pellet di plastica via mare mediante container ("MEPC.1/Circ 909"). In tale contesto, l'Unione e i suoi Stati membri dovranno seguire da vicino eventuali sviluppi futuri in seno all'Imo e svolgere in quest'ambito un ruolo guida nel garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente, per esempio fissando un elevato livello di protezione.
(10) Nel documento presentato dall'Unione al programma delle Nazioni Unite per l'ambiente in vista della seconda sessione del Comitato intergovernativo di negoziato su uno strumento internazionale giuridicamente vincolante sull'inquinamento da plastica (INC-2), l'Unione e i suoi Stati membri hanno sottolineato la necessità che il futuro strumento preveda misure per la riduzione dei rilasci non intenzionali di microplastiche.
(11) Nonostante esistano atti giuridici dell'Unione in materia di prevenzione dei rifiuti, dell'inquinamento, dei rifiuti marini e delle sostanze chimiche, non esistono norme specifiche dell'Unione volte a contrastare la dispersione di pellet di plastica come fonte di inquinamento da microplastiche lungo l'intera catena di approvvigionamento. La direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio5 stabilisce i principi fondamentali della gestione dei rifiuti e impone agli Stati membri l'obbligo generale di adottare misure per prevenirne la produzione. Questi obblighi generali dovrebbero essere integrati da aspetti e requisiti specifici per un'attenta manipolazione dei pellet di plastica, al fine di evitare che diventino rifiuti.
(12) Mentre la produzione di materiali polimerici su scala industriale rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio6, ne sono invece escluse altre attività, come la conversione, il trasporto o lo stoccaggio di pellet di plastica, solitamente gestite da piccole e medie imprese. Inoltre il documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili nella produzione di polimeri dell'agosto 2007, elaborato ai sensi della direttiva 96/61/Ce del Consiglio7, non affronta la questione specifica della dispersione di pellet di plastica.
(13) La direttiva 2008/56/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio8 riguarda il monitoraggio e la valutazione degli effetti dei microrifiuti, comprese le microplastiche, negli ambienti costieri e marini. È stato elaborato un aggiornamento della prima guida sul monitoraggio dei rifiuti marini al fine di armonizzare le metodologie, anche per quanto riguarda il monitoraggio della presenza e della distribuzione di pellet di plastica lungo la costa. Tuttavia la direttiva 2008/56/Ce non prevede prescrizioni specifiche per la prevenzione o la riduzione della dispersione di pellet di plastica alla fonte.
(14) Il regolamento (Ue) 2023/20559 della Commissione recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (Ce) n. 1907/2006 considera le dispersioni di microparticelle di polimeri sintetici per l'uso in siti industriali, ossia di pellet di plastica, come rilasci evitabili e introduce obblighi in materia di informazione della quantità stimata di microplastiche rilasciate annualmente nell'ambiente. Benché non sia prevista una metodologia per stimare la dispersione, tale obbligo è inteso ad aumentare la disponibilità di dati sulla dispersione di pellet di plastica e in futuro migliorerà la qualità delle informazioni raccolte per valutare i rischi derivanti da tali microplastiche.
(15) Per garantire che i pellet di plastica siano manipolati in modo sicuro e responsabile in tutte le fasi della catena di approvvigionamento dei pellet di plastica, in modo da evitarne la dispersione nell'ambiente e realizzare l'ambizione di azzerare le dispersioni di pellet di plastica, occorre stabilire prescrizioni sulla manipolazione dei pellet di plastica lungo l'intera catena di approvvigionamento, segnatamente nelle fasi di: produzione (anche risultante dal riciclaggio) master batching, compounding, conversione, trasformazione, distribuzione, trasporto, stoccaggio, imballaggio e pulizia dei serbatoi e dei contenitori presso stazioni di pulizia. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutti i soggetti che manipolano pellet di plastica lungo l'intera catena di approvvigionamento, indipendentemente dal loro uso finale.
(16) Le prescrizioni in materia di manipolazione dovrebbero tenere conto delle buone pratiche di manipolazione raccomandate a livello internazionale e delle prescrizioni esistenti sulla manipolazione dei pellet di plastica stabilite dall'industria nell'Unione. A tale riguardo, è importante che l'Unione e i suoi Stati membri proseguano gli sforzi per rendere vincolanti a livello internazionale le raccomandazioni di cui alla circolare MEPC. 1/Circ 909. Inoltre, l'Unione può promuovere la discussione a livello internazionale sull'obbligo per i vettori di notificare le Autorità competenti quando trasportano pellet di plastica in un Paese diverso da quello in cui sono stabiliti.
(17) Alla luce della natura dannosa dei pellet di plastica dispersi nell'ambiente e tenuto conto dell'obbligo generale per gli operatori economici e i vettori di evitare le dispersioni di pellet di plastica di cui al presente regolamento, è opportuno stabilire obblighi di informazione specifici sotto forma di un pittogramma e di un'avvertenza. Al fine di ridurre l'onere a carico degli operatori economici e dei vettori, tali obblighi dovrebbero poter essere attuati tenendo conto degli obblighi già esistenti a norma dell'allegato XVII del regolamento (Ce) n. 1907/2006. I punti 7 e 10 della voce 78 di tale allegato stabiliscono obblighi di informazione per i fornitori di microparticelle di polimeri sintetici. Ai fini del presente regolamento, per fornitori di microparticelle di polimeri sintetici si dovrebbe intendere qualsiasi fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore che immette sul mercato pellet di plastica che sono microparticelle di polimeri sintetici. Tali fornitori dovrebbero fornire le informazioni pertinenti sull'etichetta, sull'imballaggio, sul foglietto illustrativo o sulla scheda di dati di sicurezza. Dovrebbero essere in grado di fornire tali informazioni pertinenti quando forniscono le informazioni di cui alla voce 78, punto 10, dell'allegato XVII del regolamento (Ce) n. 1907/2006. Ciononostante, poiché i diversi mezzi possibili per fornire tali informazioni pertinenti possono avere una diversa efficacia per quanto riguarda il contributo all'adempimento dell'obbligo generale di evitare dispersioni, è opportuno che la Commissione ne valuti l'efficacia relativa nel contesto del riesame del presente regolamento.
(18) Quando sono rilasciati e dispersi nell'ambiente marino, i pellet di plastica possono danneggiare le risorse e la vita marina e possono interferire con altri usi legittimi del mare, come la pesca e l'acquacoltura. Poiché i pellet di plastica sono scambiati dagli uccelli per uova di pesce, questi rappresentano circa il 70% della plastica ingerita dagli uccelli marini, sebbene solo lo 0,05% dei pezzi di plastica delle acque superficiali sia costituito da pellet di plastica. Tali piccoli pezzi di plastica sono stati rinvenuti negli stomaci di 63 delle circa 250 specie di uccelli marini del mondo. Inoltre, si stima che, in peso, i pellet di plastica siano la seconda principale fonte diretta di inquinamento marino da microplastiche. Si stima che ogni anno nell'oceano entrino miliardi di singoli pellet di plastica. Ciò è dovuto a perdite e fuoriuscite di piccole e grandi dimensioni che si verificano a terra e in mare in tutte le fasi della catena di approvvigionamento, soprattutto durante il transito dei pellet di plastica. Inoltre, i pellet possono essere trascinati dalle correnti sulle spiagge e sulle coste, e di conseguenza, avere un impatto negativo sul turismo e sulle attività a terra. Vari incidenti che hanno coinvolto navi marittime hanno comportato il rilascio di diverse tonnellate di pellet di plastica nell'ambiente marino, con conseguenze disastrose per l'ambiente e le Comunità locali. Ad esempio, l'incidente della Toconao nel 2023 ha avuto un impatto sulle coste settentrionali della Spagna a causa della perdita di sei container di cui uno contenente un migliaio di sacchi di pellet di plastica da 25 kg ciascuno. Milioni di pellet di plastica sono stati trascinati sulla costa galiziana.
(19) Per affrontare la questione dal punto di vista del trasporto marittimo, il Comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'Imo ha approvato nel 2024 la circolare MEPC.1/Circ.909. Tuttavia, dal momento che tali raccomandazioni non sono giuridicamente vincolanti, l'Unione, in linea con l'obbligo che le incombe a norma dei trattati di salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente e di promuovere sul piano internazionale misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello mondiale, dovrebbe introdurre norme vincolanti mediante il presente regolamento al fine di essere la prima al mondo a introdurre un livello più elevato di tutela ambientale in questo settore. Gli speditori dovrebbero fare in modo che i pellet di plastica siano imballati in imballaggi di buona qualità, che le informazioni sul trasporto siano trasmesse tempestivamente all'operatore, all'agente e al comandante della nave marittima e che sia debitamente compilata una speciale richiesta di stivaggio. Gli operatori, gli agenti e i comandanti delle navi marittime dovrebbero provvedere, sulla base delle informazioni sul trasporto ricevute dagli speditori, a che i container contenenti pellet di plastica siano adeguatamente stivati e posizionati in modo sicuro per ridurre al minimo i rischi per l'ambiente marino senza compromettere la sicurezza della nave marittima e delle persone a bordo. In particolare, i container contenenti pellet di plastica dovrebbero essere stivati sottocoperta, ogniqualvolta ragionevolmente praticabile, o a bordo in aree riparate dei ponti esposti. Tali requisiti integrano i quadri giuridici generali dell'Imo e dell'Unione in materia di sicurezza del trasporto marittimo e di prevenzione dell'inquinamento causato da navi, segnatamente la direttiva 2002/59/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio10, che hanno istituito un sistema di prevenzione degli incidenti in mare e dell'inquinamento dell'ambiente marino tenendo conto delle norme giuridiche internazionali.
(20) Gli operatori economici, i vettori dell'Ue e i vettori dei Paesi terzi dovrebbero attuare le prescrizioni sulla manipolazione dei pellet di plastica seguendo un ordine di priorità di azione, affinché la prevenzione del rilascio di pellet di plastica nell'ambiente sia una priorità assoluta. Pertanto il primo passo dovrebbe consistere nella prevenzione delle fuoriuscite di pellet di plastica dal contenimento primario durante la manipolazione ordinaria, riducendo così il più possibile il rischio di fuoriuscite, anche evitando qualsiasi manipolazione non necessaria, ad esempio riducendo i punti di trasferimento, e utilizzando imballaggi di buona qualità, seguito dal contenimento dei pellet di plastica fuoriusciti per assicurarsi che non si disperdano nell'ambiente e dalla bonifica dopo una fuoriuscita o un evento di dispersione. Gli interventi di contenimento e bonifica dovrebbero essere effettuati in modo da ridurre al minimo il danno ambientale, in particolare negli habitat sensibili.
(21) Sebbene l'obiettivo del presente regolamento sia quello di prevenire la dispersione di pellet di plastica da parte di tutti gli operatori economici, i vettori dell'Ue e i vettori dei Paesi terzi, gli obblighi per le micro, piccole e medie imprese dovrebbero essere adattati per attenuare l'onere a loro carico. D'altro canto, agli Stati membri non dovrebbe essere impedito di introdurre o mantenere misure di protezione più rigorose. Tali misure, anche rivolte agli operatori economici che manipolano più di cinque tonnellate di pellet di plastica, devono essere compatibili con i trattati.
(22) Al fine di garantire la tracciabilità dei pellet di plastica manipolati e trasportati in ogni Stato membro e per consentire alle Autorità competenti di effettuare in modo efficiente i controlli di conformità, è necessario che gli impianti che manipolano pellet di plastica e i vettori che li trasportano siano registrati.
(23) Al fine di prevenire la dispersione di pellet di plastica, gli operatori economici dovrebbero istituire, attuare e tenere costantemente aggiornato un piano di gestione dei rischi, comprensivo di una valutazione dei rischi, che identifichi il potenziale di fuoriuscite e dispersione e che documenti in particolare le attrezzature e le procedure specifiche esistenti che sono in atto per prevenire, contenere e bonificare le dispersioni di pellet di plastica. Il piano di gestione dei rischi dovrebbe inoltre prendere in considerazione i costi e i benefici di attrezzature e procedure supplementari per affrontare i rischi individuati, tenendo conto della natura e delle dimensioni dell'impianto come anche della portata delle sue operazioni. Qualora ai pellet di plastica siano stati aggiunti additivi, gli operatori economici dovrebbero considerare le proprietà pericolose dei pellet di plastica in questione e, qualora tali additivi siano suscettibili di aumentare i danni per la salute umana o per l'ambiente in caso di dispersione di pellet di plastica, gli operatori economici dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di includere tali informazioni nel piano di gestione dei rischi.
(24) Per consentire alle Autorità competenti di verificare la conformità alle prescrizioni del piano di gestione dei rischi, gli operatori economici dovrebbero fornire all'Autorità competente il piano di gestione dei rischi che hanno stabilito, unitamente a un'autodichiarazione di conformità o a un certificato, a seconda dei casi.
(25) Gli operatori economici dovrebbero poter determinare mediante un approccio basato sul rischio l'attrezzatura specifica da installare o le procedure da mettere in atto. Tuttavia le Autorità competenti, nel verificare la conformità, dovrebbero poter imporre agli operatori economici la modifica del piano di gestione dei rischi, anche adottando, entro un determinato periodo di tempo, una qualsiasi delle azioni elencate nel presente regolamento per garantire un'adeguata attuazione delle sue prescrizioni.
(26) Al fine di valutare l'adeguatezza del piano di gestione dei rischi messo a punto per ogni impianto, gli operatori economici dovrebbero tenere traccia in un registro delle stime della quantità di pellet di plastica dispersa annualmente, unitamente alle quantità totali manipolate. Per ridurre gli oneri a carico degli operatori economici, le Autorità competenti e i certificatori dovrebbero poter usare i dati sulle stime delle quantità rilasciate nell'ambito degli obblighi in materia di informazione previsti nell'allegato XVII del regolamento (Ce) n. 1907/2006.
(27) Date le caratteristiche della loro attività, i vettori non dovrebbero essere obbligati a stabilire e attuare un piano di gestione dei rischi. Dovrebbero invece essere tenuti ad adottare misure tangibili volte a prevenire, contenere e affrontare le fuoriuscite e la dispersione. Tali misure dovrebbero essere soggette a verifica da parte delle Autorità competenti, principalmente durante il processo di trasporto. Alcune di queste misure dovrebbero essere attuate durante le operazioni di carico e scarico, che sono fasi critiche per le fuoriuscite e la dispersione. Tali operazioni sono generalmente effettuate sotto la responsabilità sia degli operatori economici che dei vettori, mentre i vettori sono l'unica parte responsabile del trasporto.
(28) I vettori dei Paesi terzi dovrebbero designare un rappresentante autorizzato, il quale dovrebbe agire per conto del vettore di un Paese terzo e dovrebbe poter fungere da punto di contatto per le Autorità competenti. Il rappresentante autorizzato dovrebbe essere esplicitamente designato mediante un mandato scritto del vettore di un Paese terzo per quanto riguarda gli obblighi specifici previsti dal presente regolamento. La designazione di tale rappresentante non incide sulla responsabilità del vettore di un Paese terzo ai sensi del presente regolamento. Il rappresentante autorizzato dovrebbe essere oggetto di procedimenti esecutivi, per quanto attiene al suo mandato, in caso di non conformità da parte del vettore di un Paese terzo.
(29) Il successo dell'attuazione delle azioni necessarie per prevenire, contenere e bonificare la dispersione di pellet di plastica richiede la piena collaborazione e l'impegno del personale degli operatori economici, dei vettori dell'Ue e dei vettori dei Paesi terzi. Gli operatori economici, i vettori dell'Ue e i vettori dei Paesi terzi dovrebbero essere tenuti a formare il proprio personale in base ai ruoli e alle responsabilità specifici di ognuno, affinché conosca e sia in grado di installare e usare le attrezzature, nonché provvedere alla loro manutenzione, ed eseguire le procedure necessarie per assicurare la conformità alle prescrizioni del presente regolamento, comprese le modalità con cui monitorare e notificare le dispersioni di pellet di plastica. Se del caso, gli operatori economici, i vettori dell'Ue e i vettori dei Paesi terzi dovrebbero adottare misure correttive, compreso, ove necessario, il miglioramento delle attrezzature e delle procedure in uso. Dovrebbero inoltre essere tenuti a monitorare le quantità di dispersioni stimate annualmente, e a tenerne traccia, per contribuire a colmare le persistenti lacune in termini di conoscenze.
(30) Le medie e grandi imprese hanno generalmente una struttura più complessa a causa delle loro dimensioni. Nei casi in cui gestiscano impianti in cui vengono manipolati pellet di plastica in quantità pari o superiori alla soglia di 1.500 tonnellate all'anno, tali imprese dovrebbero essere tenute ad attuare, per ogni impianto, azioni supplementari come la realizzazione di una valutazione interna annuale e l'adozione di un programma di formazione che affronti le esigenze di formazione specifiche e le modalità per il programma di formazione. La valutazione interna potrebbe riguardare temi quali le quantità stimate e le cause delle dispersioni, le attrezzature o le procedure di prevenzione, contenimento e bonifica implementate per evitare future dispersioni e la loro efficacia, colloqui con il personale, ispezioni delle attrezzature e delle procedure in uso e la revisione della documentazione pertinente.
(31) Le microimprese e le piccole, medie e grandi imprese che gestiscono impianti in cui sono manipolati pellet di plastica in quantità inferiori alla soglia di 1.500 tonnellate all'anno dovrebbero essere tenute a rilasciare un'autodichiarazione di conformità. Inoltre dovrebbe essere concesso loro un periodo di tempo sufficiente per dimostrare la propria conformità.
(32) Le imprese che gestiscono impianti in cui vengono manipolati pellet di plastica in quantità pari o superiori alla soglia di 1.500 tonnellate all'anno possono essere responsabili di rischi maggiori di dispersione di pellet di plastica. Le medie e grandi imprese che gestiscono impianti in cui vengono manipolati pellet di plastica in quantità pari o superiori alla soglia di 1.500 tonnellate all'anno dovrebbero dimostrare la conformità alle prescrizioni del presente regolamento mediante l'ottenimento e il rinnovo di un certificato rilasciato da certificatori. In linea con un approccio a livello di catena di approvvigionamento, pur con una limitazione degli oneri amministrativi, le piccole imprese che gestiscono impianti in cui vengono manipolati pellet di plastica in quantità pari o superiori alla soglia di 1.500 tonnellate all'anno dovrebbero dimostrare la conformità mediante l'ottenimento di un certificato rilasciato da certificatori con una validità di cinque anni. Il processo di certificazione è inteso inoltre ad aiutare le piccole imprese che gestiscono impianti in cui vengono manipolati pellet di plastica in quantità pari o superiori alla soglia di 1.500 tonnellate all'anno a individuare le azioni necessarie per conformarsi alle prescrizioni del presente regolamento. Dopo il periodo di scadenza del certificato, tali piccole imprese dovrebbero dimostrare la conformità notificando all'Autorità competente un aggiornamento del loro piano di gestione dei rischi e un'autodichiarazione di conformità ogni cinque anni dall'ultima notifica, a meno che tali piccole imprese non decidano tempestivamente di continuare a dimostrare la conformità mediante il rinnovo di un certificato rilasciato da certificatori.
(33) I certificatori, in particolare i servizi di consulenza, non dovrebbero intraprendere alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o integrità in relazione alle attività di certificazione per le quali sono accreditati. I certificatori possono essere un organismo di valutazione della conformità accreditato o un verificatore ambientale abilitato a svolgere attività di verifica e convalida ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio11. Il certificato dovrebbe corrispondere a un formato unico per garantire dati omogenei.
(34) Per consentire alle Autorità competenti di verificare la conformità in modo più efficace ai sensi del presente regolamento, i certificatori dovrebbero notificare alle Autorità competenti l'esito delle loro valutazioni. I certificati non dovrebbero pregiudicare la valutazione della conformità da parte delle Autorità competenti.
(35) Al fine di garantire la trasparenza, le Autorità competenti dovrebbero rendere pubbliche talune informazioni. Tali informazioni, che includono la notifica degli impianti gestiti, la partecipazione al trasporto di pellet di plastica nell'Unione, comprese modifiche significative rispetto a quanto precedentemente notificato, la designazione di un rappresentante autorizzato, i piani di gestione dei rischi, le autodichiarazioni di conformità, i certificati e le autorizzazioni, dovrebbero essere accessibili su un sito web facilmente reperibile, a titolo gratuito e senza limitazioni di accesso. Tuttavia, per garantire la sicurezza e la riservatezza, le Autorità competenti dovrebbero avere la facoltà di non divulgare dettagli specifici qualora la loro pubblicazione potrebbe compromettere la sicurezza degli impianti interessati, la sicurezza della popolazione locale o altri interessi pubblici. La Commissione dovrebbe inoltre pubblicare gli elenchi dei siti web nazionali e dei rappresentanti autorizzati di vettori dei Paesi terzi per assicurare un ampio accesso a tali informazioni, salvaguardando nel contempo la riservatezza delle informazioni commerciali.
(36) Per ottenere la registrazione nel sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas), gli operatori economici sono tenuti a rispettare la legislazione ambientale, compreso il presente regolamento. Di conseguenza, gli operatori economici che hanno ottenuto la registrazione Emas dovrebbero essere considerati conformi alle prescrizioni del presente regolamento, purché un verificatore ambientale abbia verificato che tali prescrizioni siano state inserite nel sistema di gestione ambientale di tali operatori e attuate. Tali operatori economici dovrebbero quindi essere esentati dagli obblighi di certificazione e notifica alle Autorità competenti al momento di rinnovare le autodichiarazioni e aggiornare il piano di gestione dei rischi. Oltre all'esenzione prevista per gli operatori registrati con l'Emas e al fine di ridurre l'onere che grava su altri sistemi ad alta integrità, dovrebbe essere possibile che gli operatori economici che preparano e attuano altri sistemi di gestione ambientale per ciascun impianto siano esentati dal conformarsi al presente regolamento se soddisfano determinati criteri stabiliti nel presente regolamento.
(37) Le Autorità competenti dovrebbero verificare il rispetto degli obblighi stabiliti nel presente regolamento da parte degli operatori economici, dei vettori dell'Ue e dei vettori dei Paesi terzi utilizzando, se del caso, i risultati forniti nell'ambito del processo di certificazione o delle autodichiarazioni. Tali verifiche dovrebbero essere effettuate, se del caso, sulla base di ispezioni ambientali o di altre misure di verifica, e dovrebbero seguire un approccio basato sul rischio. Le ispezioni dovrebbero essere coordinate, ove possibile, con quelle previste da altri atti giuridici dell'Unione. Le Autorità competenti dovrebbero fornire alla Commissione informazioni sull'attuazione del presente regolamento.
(38) Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di garantire la conformità al presente regolamento mediante autorizzazioni basate su un sistema di ispezioni periodiche degli impianti per esaminare l'intera gamma di effetti ambientali pertinenti, comprese le fuoriuscite e le dispersioni. Per quanto riguarda gli impianti situati in uno Stato membro che decida di applicare e accertare la conformità mediante tale sistema di autorizzazioni e ispezioni periodiche, gli operatori economici dovrebbero essere esentati dall'ottenimento di un certificato o dalla presentazione di un'autodichiarazione di conformità per gli impianti per i quali sono in possesso di un'autorizzazione che impone le condizioni necessarie previste dal presente regolamento. Per gli impianti cui si applica tale esenzione, gli operatori economici dovrebbero notificare alla pertinente Autorità competente il piano di gestione dei rischi e i suoi aggiornamenti periodici. Quando la conformità è garantita tramite autorizzazioni, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per rivedere le condizioni delle autorizzazioni esistenti e rilasciarne di nuove in modo da conformarsi al presente regolamento in tempo utile.
(39) La direttiva 2008/98/Ce prevede che gli Stati membri debbano imporre ai riciclatori di ottenere un'autorizzazione le cui condizioni garantiscano che la produzione di pellet di plastica sia effettuata senza danneggiare la salute umana o senza recare pregiudizio all'ambiente, in particolare evitando rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la flora o la fauna.
(40) Al fine di ridurre al minimo gli effetti dell'eventuale dispersione, gli operatori economici, i vettori dell'Ue e i vettori dei Paesi terzi dovrebbero adottare le misure correttive necessarie per ripristinare la conformità al presente regolamento. Le misure correttive dovrebbero essere proporzionate alla violazione rilevata e agli effetti nocivi attesi sull'ambiente. Qualora le Autorità competenti rilevino una violazione del presente regolamento, dovrebbero darne notifica all'operatore economico, al vettore dell'Ue o al vettore di un Paese terzo ed esigere l'adozione di misure correttive per ripristinare la conformità.
(41) È opportuno che le Autorità competenti dispongano di un insieme minimo di poteri di ispezione e di applicazione delle norme affinché possano garantire la conformità al presente regolamento, cooperare tra loro in modo più rapido ed efficiente e dissuadere gli operatori economici, i vettori dell'Ue, i vettori dei Paesi terzi, i rappresentanti autorizzati, gli speditori nonché gli operatori, gli agenti e i comandanti di navi marittime che trasportano pellet di plastica, se del caso, dal violare il presente regolamento. Tali poteri dovrebbero essere sufficienti ad affrontare efficacemente le sfide poste dall'applicazione delle norme e a evitare che gli operatori economici inadempienti possano sfruttare la presenza di carenze nel sistema di esecuzione, trasferendo le loro attività in Stati membri le cui Autorità competenti non dispongono di strumenti atti a contrastare le pratiche illecite. Le Autorità competenti dovrebbero poter utilizzare tutti i fatti e le circostanze del caso come elementi di prova a fini di ispezione.
(42) Le micro, piccole e medie imprese rappresentano una quota importante della catena di approvvigionamento dei pellet di plastica. Nel rispettare i pertinenti obblighi stabiliti nel presente regolamento, potrebbero trovarsi ad affrontare sfide specifiche in materia di attuazione e costi in proporzione maggiori. La Commissione dovrebbe sensibilizzare gli operatori economici e i vettori sulla necessità di prevenire la dispersione di pellet di plastica. Inoltre, in consultazione con tutti i pertinenti portatori di interessi, la Commissione dovrebbe elaborare materiale di formazione, che potrebbe assumere varie forme, tra cui guide e corsi, per aiutare gli operatori economici e i vettori ad adempiere ai loro obblighi, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni sulla valutazione del rischio. La raccomandazione Ospar 2021/06 dovrebbe essere presa in considerazione a tale riguardo. Gli Stati membri dovrebbero fornire accesso a informazioni e assistenza, in particolare per le micro e piccole imprese, per quanto riguarda il rispetto degli obblighi e delle prescrizioni sulla valutazione del rischio. L'assistenza fornita dagli Stati membri potrebbe includere sostegno tecnico e formazione specializzata a tutto il personale che manipola pellet di plastica. Potrebbe includere anche sostegno finanziario, anche ai fini della certificazione per le piccole imprese, nonché accesso ai finanziamenti. Gli Stati membri dovrebbero agire nel rispetto delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.
(43) Al fine di raggiungere una base comune per la stima delle dispersioni di pellet di plastica occorre disporre di una metodologia standardizzata stabilita in una norma armonizzata adottata in conformità del regolamento (Ue) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio12. Il regolamento (Ue) n. 1025/2012 prevede una procedura di obiezione alle norme armonizzate qualora tali norme non soddisfino completamente le prescrizioni di tale regolamento.
(44) Al fine di garantire che gli obiettivi del presente regolamento siano raggiunti e le sue prescrizioni siano applicate con efficacia, gli Stati membri dovrebbero designare le proprie Autorità competenti incaricate dell'applicazione e dell'esecuzione del presente regolamento. Se, sul loro territorio, sono designate più Autorità competenti, gli Stati membri dovrebbero assicurare una stretta cooperazione fra tutte loro al fine di garantire l'esercizio efficiente delle funzioni che esplicano.
(45) Al fine di garantire la conformità, le Autorità competenti dovrebbero inoltre adottare le misure necessarie, comprese ispezioni e audizioni, sulla base di informazioni pertinenti, come i reclami motivati presentati da terzi. I terzi che presentano un reclamo dovrebbero essere in grado di dimostrare un interesse sufficiente o far valere la violazione di un diritto.
(46) Gli Stati membri dovrebbero garantire che qualsiasi misura adottata dalle rispettive Autorità competenti ai sensi del presente regolamento sia soggetta a ricorsi giurisdizionali effettivi, conformemente all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"). Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea, spetta agli organi giurisdizionali degli Stati membri assicurare la tutela giurisdizionale dei diritti di una persona nell'ambito del diritto dell'Unione. Inoltre l'articolo 19, paragrafo 1, del trattato dell'Unione europea (Tue) prevede che gli Stati membri stabiliscano i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione. A tale riguardo, gli Stati membri dovrebbero garantire che il pubblico, comprese le persone fisiche o giuridiche che ricadono nell'ambito del presente regolamento, abbia accesso alla giustizia in linea con gli obblighi che gli Stati membri hanno concordato in quanto parti della convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (Unece) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale del 25 giugno 199813 ("convenzione di Aarhus").
(47) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate conformemente al presente regolamento e provvedere affinché tali norme siano attuate. Gli Stati membri possono stabilire norme relative alle sanzioni amministrative e penali. In ogni caso, l'imposizione di sanzioni penali e amministrative non dovrebbe comportare la violazione del diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato (principio ne bis in idem), secondo l'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea. Per le violazioni più gravi commesse da una persona giuridica, come quelle che presentano un elevato livello di gravità a causa della loro natura, portata e reiterazione, o quelle che comportano un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente, gli Stati membri dovrebbero garantire che il loro sistema nazionale di sanzioni comprenda sanzioni amministrative di natura pecuniaria il cui importo massimo sia pari almeno al 3% del fatturato annuo di tale persona giuridica a livello dell'Unione nell'esercizio finanziario precedente quello in cui la sanzione amministrativa di natura pecuniaria è comminata. Per tali violazioni, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri a norma della direttiva 2008/99/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio14, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati anche, o in alternativa, a comminare sanzioni penali, a condizione che siano effettive, proporzionate e dissuasive.
(48) Se del caso, gli Stati membri dovrebbero sostenere il finanziamento di progetti volti a: bonificare le zone inquinate da pellet di plastica mediante pratiche sostenibili da un punto di vista ambientale; raccogliere, trattare e fornire informazioni sugli inconvenienti e incidenti che causano perdite e relative risposte; migliorare la conoscenza dell'impatto delle dispersioni di pellet di plastica sulla salute umana e sull'ambiente; promuovere programmi di sensibilizzazione, in particolare per le zone maggiormente interessate, come le zone industriali e i porti.
(49) In caso di danno alla salute umana in conseguenza di una violazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero garantire che le persone colpite possano chiedere e ottenere un indennizzo dalle persone fisiche o giuridiche pertinenti. Tali norme sull'indennizzo contribuiscono al perseguimento degli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente e della protezione della salute umana, come stabilito dall'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue). Esse sostengono inoltre il diritto alla vita, all'integrità della persona e alla protezione della salute di cui agli articoli 2, 3 e 35 della Carta e il diritto a un ricorso effettivo di cui all'articolo 47 della Carta. Inoltre la direttiva 2004/35/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio15 non conferisce ai privati un diritto a essere indennizzati in seguito a un danno ambientale o a una minaccia imminente di tale danno.
(50) È quindi opportuno che il presente regolamento tratti del diritto all'indennizzo delle persone fisiche per il danno subito e garantisca che le persone possano difendere i propri diritti a fronte del danno alla salute causato da violazioni del regolamento stesso grazie a una sua applicazione più efficace. Le procedure relative alle richieste di indennizzo dovrebbero essere concepite e applicate in modo da non rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto al risarcimento del danno.
(51) L'impatto del presente regolamento sull'autonomia procedurale degli Stati membri dovrebbe essere limitato a quanto necessario per garantire l'obiettivo di proteggere la salute umana grazie a un ambiente sicuro e non dovrebbe incidere su altre norme procedurali nazionali che stabiliscono il diritto di chiedere un indennizzo in caso di violazione del presente regolamento. Le norme nazionali non dovrebbero tuttavia ostacolare il funzionamento efficace del meccanismo di richiesta di indennizzo previsto dal presente regolamento.
(52) Per garantire che le persone possano difendere i propri diritti a fronte del danno alla salute causato da violazioni del presente regolamento, assicurandone anche in tal modo un'applicazione più efficace, è opportuno che le organizzazioni non governative che promuovono la tutela della salute umana o dell'ambiente, o coloro che promuovono la tutela dei consumatori che soddisfano i requisiti previsti dal diritto nazionale, in quanto parte del pubblico interessato, abbiano la facoltà di avviare un procedimento secondo le modalità stabilite dagli Stati membri, per conto o a sostegno delle vittime, fatte salve le norme procedurali nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio. Gli Stati membri godono generalmente di autonomia procedurale nel garantire un ricorso efficace contro le violazioni del diritto dell'Unione, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza ed efficacia. L'esperienza mostra tuttavia che, sebbene esistano prove epidemiologiche schiaccianti degli effetti negativi dell'inquinamento sulla salute della popolazione, non è così evidente stabilire un collegamento diretto tra una data dispersione di pellet di plastica e impatti specifici sulla salute umana o sull'ambiente; generalmente, peraltro, tali impatti non sono immediati.
(53) Al fine di tenere conto del progresso tecnico e degli sviluppi scientifici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 Tfue riguardo alle modifiche degli allegati del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201616. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(54) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione in merito alla comunicazione di informazioni sull'attuazione del presente regolamento al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del medesimo. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (Ue) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio17.
(55) Al fine di concedere agli operatori economici, ai vettori dell'Ue, ai vettori dei Paesi terzi, agli speditori nonché agli operatori, agli agenti e ai comandanti di navi marittime un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi alle prescrizioni del presente regolamento, è opportuno posticiparne l'applicazione.
(56) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 Tue. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
hanno adottato Il presente regolamento:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce gli obblighi per la manipolazione dei pellet di plastica al fine di prevenirne la dispersione in tutte le fasi della catena di approvvigionamento, nell'intento di azzerare la dispersione dei pellet di plastica.
2. Il presente regolamento si applica alle persone fisiche e giuridiche seguenti:
a) operatori economici che hanno manipolato pellet di plastica nell'Unione in quantità pari o superiori alla soglia di cinque tonnellate nell'anno civile precedente;
b) operatori economici che gestiscono impianti nell'Unione per la pulizia dei contenitori e dei serbatoi di pellet di plastica;
c) vettori dell'Ue e vettori dei Paesi terzi che trasportano pellet di plastica nell'Unione; e
d) speditori e operatori, agenti e comandanti di navi marittime che trasportano pellet di plastica in container che lasciano un porto di uno Stato membro o vi fanno scalo.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) "pellet di plastica": una massa di materiale contenente polimeri, a prescindere dalla forma, dallo stato o dalle dimensioni, prodotta per lo stampaggio nelle operazioni di fabbricazione di prodotti di plastica, indipendentemente dal suo utilizzo effettivo;
2) "fuoriuscita": una perdita puntuale o prolungata di pellet di plastica dal contenimento primario all'interno del perimetro dell'impianto o all'interno di veicoli stradali, vagoni ferroviari o navi della navigazione interna che trasportano pellet di plastica;
3) "dispersione": una perdita puntuale o prolungata di pellet di plastica nell'ambiente in qualsiasi fase della catena di approvvigionamento, dal perimetro dell'impianto o da veicoli stradali, vagoni ferroviari, navi della navigazione interna o navi marittime che lasciano un porto di uno Stato membro o vi fanno scalo, che trasportano pellet di plastica;
4) "impianto": qualsiasi locale, struttura, luogo, sito o posto in cui si svolgono una o più attività economiche che comportano la manipolazione di pellet di plastica;
5) "operatore economico": qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o controlla, in tutto o in parte, l'impianto oppure, ove il diritto nazionale lo preveda, a cui è stato delegato un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dell'impianto stesso;
6) "vettore dell'Ue": qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro, impegnata nel trasporto di pellet di plastica nell'ambito della propria attività economica mediante l'utilizzo di veicoli stradali, vagoni ferroviari o navi della navigazione interna;
7) "vettore di un Paese terzo": qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita in un Paese terzo, impegnata nel trasporto di pellet di plastica nell'ambito della sua attività economica nell'Unione mediante l'utilizzo di veicoli stradali, vagoni ferroviari o navi della navigazione interna;
8) "speditore": qualsiasi persona fisica o giuridica dalla quale, ovvero in nome o per conto della quale, è stato concluso un contratto di trasporto di merci con qualsiasi persona fisica o giuridica impegnata nel trasporto di pellet di plastica nell'ambito della sua attività economica utilizzando navi marittime;
9) "operatore": il proprietario o il gestore di una nave marittima;
10) "agente": qualsiasi persona incaricata o autorizzata a fornire informazioni per conto dell'operatore;
11) "micro, piccole e medie imprese": microimprese e piccole e medie imprese quali definite nell'allegato della raccomandazione 2003/361/Ce della Commissione18;
12) "grande impresa": un'impresa che non è una micro, piccola o media impresa;
13) "Autorità competente": un'Autorità o un organismo designati da uno Stato membro per adempiere agli obblighi risultanti dal presente regolamento;
14) "rappresentante autorizzato": una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che è stata designata, mediante incarico scritto da un vettore di un Paese terzo a norma dell'articolo 4, ad agire per suo conto in relazione a compiti specifici per quanto riguarda gli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, all'articolo 5, paragrafo 6, terzo comma, e all'articolo 15, paragrafo 1;
15) "certificatore": una delle persone fisiche o giuridiche seguenti:
a) un organismo di valutazione della conformità quale definito all'articolo 2, punto 13), del regolamento (Ce) n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio19;
b) una persona fisica o giuridica che abbia ottenuto l'abilitazione a svolgere le attività di verifica e convalida secondo quanto previsto dal regolamento (Ce) n. 1221/2009;
16) "valutazione della conformità": il processo che dimostra se un impianto soddisfa le norme applicabili del presente regolamento e degli atti delegati adottati sulla sua base;
17) "autorizzazione": un'autorizzazione scritta, rilasciata dalla pertinente Autorità competente, a gestire un impianto.
Articolo 3
Obblighi generali
1. Gli operatori economici, i vettori dell'Ue e i vettori dei Paesi terzi provvedono affinché le dispersioni siano evitate. In caso di dispersioni, gli operatori economici, i vettori dell'Ue e i vettori dei Paesi terzi intervengono immediatamente per contenerle e bonificarle in conformità a pratiche sostenibili da un punto di vista ambientale.
2. Gli operatori economici notificano alle Autorità competenti dello Stato membro ogni impianto situato in tale Stato membro che gestiscono o controllano o, se del caso, per il quale è stato loro delegato un potere economico determinante sull'esercizio tecnico. Per ogni impianto notificato, essi specificano se nell'impianto sono manipolati pellet di plastica in quantità inferiori, pari o superiori alla soglia di 1.500 tonnellate all'anno. Prima del trasporto di pellet di plastica nell'Unione per la prima volta, i vettori dell'Ue o i rappresentanti autorizzati di cui all'articolo 4, se del caso, informano le Autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabiliti il vettore dell'Ue o il rappresentante autorizzato in merito alla loro partecipazione al trasporto di pellet di plastica nell'Unione e ai mezzi di trasporto utilizzati.
3. Gli operatori economici, i vettori dell'Ue e i rappresentanti autorizzati notificano alle Autorità competenti di cui al paragrafo 2 qualsiasi modifica significativa rispetto a quanto precedentemente notificato conformemente al paragrafo 2, per quanto riguarda gli impianti e le attività in questione in relazione alla manipolazione e al trasporto di pellet di plastica, compresi la chiusura di un impianto esistente, la cessazione delle attività di trasporto o il fatto che non siano più soggetti al presente regolamento, nonché qualsiasi modifica nelle quantità di pellet di plastica manipolati che sia pertinente per l'applicazione degli obblighi associati alle soglie.
Articolo 4
Rappresentanti autorizzati di vettori dei Paesi terzi
1. Un vettore di un Paese terzo designa per iscritto un rappresentante autorizzato in almeno uno Stato membro in cui il vettore di un Paese terzo è impegnato nel trasporto di pellet di plastica.
2. I vettori dei Paesi terzi conferiscono per iscritto al rappresentante autorizzato il mandato di agire per loro conto al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, all'articolo 5, paragrafo 6, terzo comma, e all'articolo 15, paragrafo 1, del presente regolamento. Tale rappresentante autorizzato può fungere da interlocutore in aggiunta ai vettori dei Paesi terzi o in loro sostituzione. Il mandato del rappresentante autorizzato è valido solo se accettato per iscritto dallo stesso. La designazione di un rappresentante autorizzato fa salve le azioni legali che potrebbero essere promosse nei confronti di vettori dei Paesi terzi.
3. Il vettore di un Paese terzo informa contemporaneamente le Autorità competenti dello Stato membro di cui al paragrafo 1 e la Commissione in merito alla designazione di un rappresentante autorizzato e al suo mandato prima che avvenga il primo trasporto di pellet di plastica nell'Unione.
Articolo 5
Obblighi relativi alla manipolazione di pellet di plastica
1. Gli operatori economici intraprendono le azioni seguenti:
a) elaborano un piano di gestione dei rischi per ciascun impianto conformemente all'allegato I, tenendo conto della natura e delle dimensioni dell'impianto nonché della portata delle sue operazioni;
b) installano le attrezzature ed eseguono le procedure descritte nel piano di gestione dei rischi; e
c) notificano il piano di gestione dei rischi all'Autorità competente dello Stato membro in cui si trova l'impianto, trasmettendo altresì un'autodichiarazione di conformità rilasciata secondo il modulo di cui all'allegato II.
Gli operatori economici mantengono aggiornato il piano di gestione dei rischi, tenendo conto in particolare dei punti deboli individuati in funzione della loro esperienza di manipolazione di pellet di plastica e, su richiesta, lo mettono a disposizione delle Autorità competenti.
2. Gli operatori economici che sono piccole, medie o grandi imprese, che gestiscono impianti in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità inferiori alla soglia di 1.500 tonnellate nell'anno civile precedente, o che sono microimprese, notificano all'Autorità competente dello Stato membro in cui l'impianto è situato un aggiornamento del piano di gestione dei rischi per ciascun impianto e un rinnovo dell'autodichiarazione di conformità ogni cinque anni dall'ultima notifica.
3. Le Autorità competenti possono richiedere agli operatori economici di intraprendere le azioni seguenti:
a) modificare i piani di gestione dei rischi notificati in conformità dei paragrafi 1 e 2 per garantire che le dispersioni possano essere effettivamente evitate e, se del caso, contenute e bonificate e che siano rispettate le prescrizioni di cui all'allegato I; e
b) attuare tempestivamente un'azione elencata nell'allegato I.
4. I vettori dell'Ue e i vettori dei Paesi terzi garantiscono l'attuazione delle azioni di cui all'allegato III.
5. Quando gli operatori economici attuano le azioni previste dal piano di gestione dei rischi e i vettori dell'Ue e i vettori dei Paesi terzi attuano le azioni di cui all'allegato III, essi procedono nell'ordine di priorità seguente:
a) azioni di prevenzione delle fuoriuscite;
b) azioni di contenimento delle fuoriuscite per evitare che diventino una dispersione;
c) azioni di bonifica dopo una fuoriuscita o una dispersione.
6. Gli operatori economici, i vettori dell'Ue e i vettori dei Paesi terzi hanno gli obblighi seguenti:
a) garantire che il proprio personale sia formato in base ai ruoli e alle responsabilità specifici di ognuno e che conosca e sia in grado di utilizzare le attrezzature pertinenti e di eseguire le procedure stabilite per garantire la conformità al presente regolamento; e
b) tenere un registro delle quantità di dispersioni stimate annualmente e delle quantità totali di pellet di plastica manipolate.
A partire da sei mesi dopo la pubblicazione della norma armonizzata pertinente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o dalla data di applicazione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, gli operatori economici, i vettori dell'Ue e i vettori dei Paesi terzi stimano le quantità di dispersioni di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, secondo la metodologia standardizzata di cui all'articolo 18.
I rappresentanti autorizzati forniscono prove della conformità, da parte dei vettori dei Paesi terzi, all'obbligo stabilito al primo comma, lettera a). Gli operatori economici, i vettori dell'Ue e i rappresentanti autorizzati conservano i registri di cui al primo comma, lettera b), per un periodo di cinque anni e, su richiesta, li mettono a disposizione delle Autorità competenti e, se del caso, dei certificatori ai fini dell'articolo 6.
7. Se un'azione intrapresa per la prevenzione, il contenimento e la bonifica di fuoriuscite e dispersioni non sortisce il risultato atteso, gli operatori economici, i vettori dell'Ue e dei Paesi terzi adottano senza indugio misure correttive.
8. Ogni anno gli operatori economici che sono medie o grandi imprese, che gestiscono impianti in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità pari o superiori alla soglia di 1 500 tonnellate nell'anno civile precedente, effettuano per ogni impianto una valutazione interna dello stato di conformità dell'impianto alle prescrizioni del piano di gestione dei rischi di cui all'allegato I o alle condizioni alle quali è stata concessa l'autorizzazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a).
Gli operatori economici di cui al primo comma del presente paragrafo conservano i registri delle valutazioni interne per un periodo di cinque anni e, su richiesta, li mettono a disposizione delle Autorità competenti e dei certificatori ai fini dell'articolo 6.
Articolo 6
Certificazione
1. Entro il 17 dicembre 2027, e successivamente ogni tre anni, gli operatori economici che sono grandi imprese dimostrano che il processo di manipolazione presso ogni impianto in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità pari o superiori alla soglia di 1.500 tonnellate nell'anno civile precedente è conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, ottenendo un certificato rilasciato da un certificatore.
2. Entro il 17 dicembre 2028, e successivamente ogni quattro anni, gli operatori economici che sono medie imprese dimostrano che il processo di manipolazione presso ogni impianto in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità pari o superiori alla soglia di 1.500 tonnellate nell'anno civile precedente è conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, ottenendo un certificato rilasciato da un certificatore.
3. Entro il 17 dicembre 2030, gli operatori economici che sono piccole imprese dimostrano che il processo di manipolazione presso ogni impianto in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità pari o superiori alla soglia di 1 500 tonnellate nell'anno civile precedente è conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, ottenendo un certificato rilasciato da un certificatore. Il certificato è valido per un periodo di cinque anni.
Gli operatori economici di cui al primo comma del presente paragrafo rispettano le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, dopo il periodo di scadenza del certificato, a meno che scelgano di rinnovarlo in conformità del primo comma del presente paragrafo.
4. I certificatori effettuano controlli a campione, anche, se accessibili, nelle zone immediatamente circostanti, per garantire che il piano di gestione dei rischi sia atto a prevenire dispersioni di pellet di plastica e che tutte le misure ivi previste siano debitamente attuate.
5. I certificati devono soddisfare i requisiti seguenti:
a) essere rilasciati in conformità del modulo di cui all'allegato IV e in formato elettronico;
b) specificare l'operatore economico, l'impianto oggetto del certificato, la data di ciascun controllo a campione effettuato e il periodo di validità;
c) attestare la conformità dell'impianto oggetto del certificato alle prescrizioni di cui all'allegato I.
6. I certificatori devono notificare senza ritardo all'Autorità competente quanto segue:
a) i certificati rilasciati;
b) i certificati sospesi o ritirati;
c) le modifiche dei certificati.
Articolo 7
Conformità mediante autorizzazioni
1. Gli Stati membri possono esentare gli operatori economici dagli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 5, paragrafo 2, nonché dall'obbligo dell'ottenimento di un certificato a norma dell'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3, per ciascun impianto, a condizione che:
a) il funzionamento dell'impianto sia soggetto a un'autorizzazione;
b) l'operatore economico abbia notificato all'Autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni il proprio piano di gestione dei rischi e i relativi aggiornamenti, ogni tre anni per le grandi imprese, ogni quattro anni per le medie imprese e ogni cinque anni per le micro e piccole imprese;
c) l'autorizzazione sia stata concessa o riesaminata e, se necessario, aggiornata sulla base della verifica della conformità, da parte degli operatori economici, alle prescrizioni di cui all'allegato I, a seguito della notifica di un piano di gestione dei rischi e dei successivi aggiornamenti di cui alla lettera b); e
d) l'impianto sia sottoposto a ispezioni regolari da parte delle Autorità competenti, comprese visite in loco, che prendano in esame l'intera gamma degli effetti ambientali pertinenti, compresi quelli delle fuoriuscite e delle dispersioni, con la periodicità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e la periodicità equivalente a quella derivante dall'applicazione dell'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3.
2. Lo Stato membro notifica alla Commissione l'esenzione degli operatori economici e le norme nazionali in materia di autorizzazioni.
Articolo 8
Conformità mediante sistemi di gestione ambientale
1. Gli operatori economici registrati nel sistema comunitario di ecogestione e audit (Community eco-management and audit scheme – Emas) ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009 sono esonerati dagli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3, del presente regolamento, purché il verificatore ambientale, quale definito all'articolo 2, punto 20), del regolamento (Ce) n. 1221/2009, abbia controllato che le prescrizioni di cui all'allegato I siano state inserite nel sistema di gestione ambientale dell'operatore economico e siano state attuate.
2. Gli Stati membri possono esentare gli operatori economici dal rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3, se hanno preparato e attuato un sistema di gestione ambientale (environmental management system – Ems) per ciascun impianto e a condizione che:
a) un certificatore accreditato abbia effettuato una valutazione della conformità per verificare, anche mediante controlli a campione, che l'Ems e le relative modalità di attuazione siano conformi alle prescrizioni di cui all'allegato I;
b) l'operatore economico notifichi alle Autorità competenti la valutazione della conformità dell'Ems di cui alla lettera a), comprese informazioni sull'operatore economico, sull'impianto per il quale è verificata la conformità, sulla data in cui sono effettuati i controlli a campione e sul periodo di validità della valutazione della conformità; e
c) le valutazioni periodiche della conformità dell'Ems comprendano, almeno ogni tre anni, una valutazione della sua attuazione conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato I.
Articolo 9
Accreditamento dei certificatori
L'accreditamento dei certificatori di cui all'articolo 2, punto 15), lettera a), comprende una valutazione della conformità ai requisiti seguenti:
a) il certificatore è costituito a norma del diritto di uno Stato membro ed è dotato di personalità giuridica;
b) il certificatore è un organismo terzo indipendente dall'operatore economico;
c) il certificatore, la sua alta dirigenza e il personale responsabile della valutazione della conformità non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o integrità in relazione alle attività di certificazione;
d) il certificatore e il suo personale operano in modo non discriminatorio e svolgono le loro attività con il massimo grado di integrità professionale e con la competenza tecnica richiesta e sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, anche di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di certificazione, in particolare da parte di persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività. È garantita l'imparzialità dei certificatori, della loro alta dirigenza e del personale responsabile dello svolgimento delle funzioni di certificazione;
e) il certificatore dispone delle competenze, delle attrezzature e delle infrastrutture necessarie per svolgere le attività di valutazione della conformità per le quali è stato accreditato;
f) il certificatore dispone di sufficiente personale adeguatamente qualificato e dotato della necessaria esperienza incaricato di svolgere le funzioni di valutazione della conformità;
g) fatti salvi i poteri delle Autorità competenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera b), il personale di un certificatore è tenuto al segreto professionale per quanto riguarda tutte le informazioni di cui è venuto a conoscenza nello svolgimento delle funzioni di valutazione della conformità;
h) qualora subappalti compiti specifici connessi alla certificazione o ricorra a un'affiliata, il certificatore si assume la piena responsabilità delle funzioni svolte da subappaltatori o affiliate e valuta e monitora le qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e il lavoro da essi svolto. Solo le funzioni che rientrano nell'ambito di accreditamento del certificatore possono essere svolte da subappaltatori o affiliate. I certificatori provvedono affinché le attività dei loro subappaltatori o delle loro affiliate non si ripercuotano sulla riservatezza, l'obiettività o l'imparzialità delle loro attività di certificazione.
Articolo 10
Obbligo di fornire informazioni
Fatti salvi il regolamento (Ce) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio20 e il regolamento (Ce) n. 1907/2006, il fabbricante, l'importatore, l'utilizzatore a valle o il distributore che immette sul mercato pellet di plastica che sono microparticelle di polimeri sintetici ai sensi della voce 78, punto 7, dell'allegato XVII del regolamento (Ce) n. 1907/2006 fornisce le informazioni di cui all'allegato V del presente regolamento sull'etichetta, sull'imballaggio, sul foglietto illustrativo o sulla scheda di dati di sicurezza. Le informazioni sono chiaramente visibili, leggibili e indelebili. Le informazioni testuali sono redatte nelle lingue ufficiali degli Stati membri in cui i pellet di plastica sono immessi sul mercato, fatto salvo il caso in cui gli Stati membri interessati prevedano diversamente. Il fabbricante, l'importatore, l'utilizzatore a valle o il distributore può fornire tali informazioni nell'adempimento degli obblighi di cui alla voce 78, punto 7, dell'allegato XVII del regolamento (Ce) n. 1907/2006.
Articolo 11
Accesso del pubblico alle informazioni
1. Le Autorità competenti rendono disponibili al pubblico, anche sistematicamente via internet, su un sito web facilmente reperibile, a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati, garantendo contemporaneamente la sicurezza delle informazioni commerciali riservate, le informazioni e i documenti seguenti:
a) le informazioni ricevute a norma dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 4;
b) i piani di gestione dei rischi ricevuti a norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2;
c) le autodichiarazioni di conformità ricevute a norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2;
d) i certificati rilasciati a norma dell'articolo 6 e le notifiche ricevute a norma del paragrafo 6 del medesimo articolo;
e) il contenuto della decisione di rilascio dell'autorizzazione, compresa una copia dell'autorizzazione ed eventuali aggiornamenti successivi o un link ad altri registri o siti web accessibili al pubblico esistenti, istituiti a livello di Stato membro, che danno accesso a tali autorizzazioni e ai loro successivi aggiornamenti; e
f) il contenuto della valutazione della conformità dell'Ems ricevuta in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b).
2. Le Autorità competenti, quando mettono a disposizione del pubblico i piani di gestione dei rischi di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, non divulgano al pubblico le informazioni di cui all'allegato I, paragrafo 1, lettera b). Le Autorità competenti possono omettere parti delle altre informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo, se la loro divulgazione avrebbe effetti negativi sulla sicurezza degli impianti interessati o sulla sicurezza della popolazione locale o su uno degli interessi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a h), della direttiva 2003/4/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio21. Le Autorità competenti possono chiedere agli operatori economici di individuare le parti delle informazioni che ritengono non debbano essere divulgate al pubblico.
3. La Commissione pubblica l'elenco dei siti web nazionali di cui al paragrafo 1 sul proprio sito web, a condizione che le informazioni necessarie siano presentate dagli Stati membri.
4. La Commissione redige e mette a disposizione del pubblico un elenco dei rappresentanti autorizzati designati dei vettori dei Paesi terzi sulla base delle informazioni che le sono state trasmesse a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, anche sistematicamente via internet, su un sito web facilmente reperibile, a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati, garantendo contemporaneamente la sicurezza delle informazioni commerciali riservate.
Articolo 12
Obblighi relativi al trasporto di pellet di plastica via mare mediante container
1. Gli speditori provvedono affinché:
a) i pellet di plastica siano imballati in imballaggi di buona qualità, sufficientemente solidi per resistere agli urti e alle sollecitazioni che normalmente caratterizzano il trasporto e costruiti e chiusi in modo tale da prevenire qualsivoglia dispersione del contenuto che potrebbe essere causata da vibrazioni o da forze di accelerazione nelle normali condizioni di trasporto;
b) le informazioni sul trasporto che identificano i container contenenti pellet di plastica siano fornite all'operatore, all'agente e al comandante della nave marittima in aggiunta alle informazioni sul carico richieste dalla regola VI/2 della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), prima che i pellet di plastica siano portati a bordo; e
c) le informazioni sul carico di cui alla lettera b) del presente paragrafo siano accompagnate da una speciale richiesta di stivaggio che imponga lo stivaggio dei container contenenti pellet di plastica conformemente al paragrafo 3.
2. Gli operatori e i comandanti delle navi marittime e, se del caso, gli agenti assicurano di essere in possesso dell'elenco o del manifesto ovvero del piano di carico opportuno conformemente alle informazioni sul carico ricevute dallo speditore di cui al paragrafo 1, lettera b).
3. Gli operatori e i comandanti delle navi marittime assicurano che i container contenenti pellet di plastica siano stivati sottocoperta, ogniqualvolta ragionevolmente praticabile, o a bordo in aree riparate dei ponti esposti. In entrambi i casi, i container sono posizionati in modo sicuro per ridurre al minimo i rischi per l'ambiente marino senza compromettere la sicurezza della nave marittima e delle persone a bordo.
Articolo 13
Verifica della conformità e comunicazione
1. Le Autorità competenti verificano la conformità degli operatori economici, dei vettori dell'Ue, dei vettori dei Paesi terzi e dei rappresentanti autorizzati, degli speditori nonché degli operatori, degli agenti e dei comandanti di navi marittime agli obblighi stabiliti nel presente regolamento, tenendo conto, se del caso, delle informazioni fornite nelle autodichiarazioni di conformità di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e raccolte dai certificatori e dalle Autorità competenti a norma dell'articolo 6, paragrafo 6, e dell'articolo 7, paragrafo 1, e secondo le esenzioni concesse a norma dell'articolo 8. Le Autorità competenti effettuano ispezioni ambientali, anche senza preavviso, e adottano altre misure di verifica, seguendo un approccio basato sul rischio.
2. Entro il 1° gennaio 2030, e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione contenente informazioni qualitative e quantitative sull'attuazione del presente regolamento nel corso degli ultimi tre anni civili consecutivi. Le informazioni comprendono:
a) il numero di operatori economici per dimensione d'impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/Ce della Commissione e per attività economica e dei loro impianti nonché il numero di vettori dell'Ue e di vettori dei Paesi terzi e i mezzi di trasporto utilizzati da tali vettori per il trasporto di pellet di plastica;
b) il numero di piani di gestione dei rischi e di autodichiarazioni notificati a norma, rispettivamente, dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 2, il numero di certificati notificati a norma dell'articolo 6, paragrafo 6, e il numero di operatori economici che sono registrati nell'Emas o che hanno attuato un EMS nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2;
c) il numero di autorizzazioni concesse che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 7; e
d) il numero e i risultati delle ispezioni ambientali effettuate e delle altre misure di verifica adottate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, nonché il numero di inconvenienti e incidenti segnalati ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, e le misure adottate in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento.
3. Mediante atti di esecuzione la Commissione stabilisce un formato per le relazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 24, paragrafo 2.
4. Entro tre mesi dalla data di presentazione della relazione di cui al paragrafo 2, la Commissione mette a disposizione del pubblico un quadro generale a livello dell'Unione dell'applicazione del presente regolamento, sulla base dei dati presentati a norma di tale paragrafo.
Articolo 14
Inconvenienti e incidenti
1. Fatta salva la direttiva 2004/35/Ce, in caso di inconveniente o incidente da cui risulti una dispersione che incide sulla salute umana o sull'ambiente, gli operatori economici, i vettori dell'Ue e i vettori dei Paesi terzi:
a) informano immediatamente i servizi di emergenza, se del caso;
b) adottano immediatamente tutte le misure possibili per ridurre al minimo le conseguenze sulla salute umana o sull'ambiente;
c) senza ritardo ed entro 30 giorni dall'inconveniente o dall'incidente da cui risulti una dispersione che incide sulla salute umana o sull'ambiente, forniscono le seguenti informazioni alle Autorità competenti nel cui territorio si è verificato l'inconveniente o l'incidente:
i) le quantità stimate della dispersione;
ii) le cause della dispersione; e
iii) le misure adottate a norma della lettera b); e
d) adottano misure per prevenire ulteriori inconvenienti o incidenti.
2. L'Autorità competente nel cui territorio si è verificato l'inconveniente o l'incidente richiede, se necessario, che gli operatori economici, i vettori dell'Ue e i vettori dei Paesi terzi adottino misure complementari adeguate per ridurre al minimo le conseguenze per la salute umana o l'ambiente e per prevenire ulteriori inconvenienti o incidenti, anche attraverso l'organizzazione di formazioni specifiche.
3. In caso di inconveniente o incidente che incide sulla salute umana o sull'ambiente in un altro Stato membro, l'Autorità competente nel cui territorio si è verificato l'incidente o l'inconveniente informa immediatamente l'Autorità competente di tale altro Stato membro.
Articolo 15
Non conformità
1. In caso di violazione delle norme stabilite nel presente regolamento, senza ritardo gli operatori economici, i vettori dell'Ue, i vettori dei Paesi terzi e i rappresentanti autorizzati, se del caso:
a) informano l'Autorità competente;
b) adottano le misure necessarie per garantire il ripristino della conformità nel più breve tempo possibile; e
c) rispettano qualsiasi misura complementare determinata dall'Autorità competente come necessaria per ripristinare la conformità.
2. Qualora la violazione delle norme stabilite nel presente regolamento rappresenti un pericolo immediato per la salute umana o minacci di causare un effetto negativo significativo e immediato sull'ambiente, l'Autorità competente sospende o, qualora tale violazione comporti una dispersione significativa, può sospendere il funzionamento dell'impianto o di parte di esso, e fermare o impedire il movimento di veicoli stradali, vagoni ferroviari o navi della navigazione interna fino al ripristino della conformità ai sensi del paragrafo 1, lettere b) e c).
Articolo 16
Designazione e poteri delle Autorità competenti
1. Gli Stati membri designano una o più Autorità competenti per l'applicazione e l'esecuzione del presente regolamento. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, senza ritardo dopo il 16 dicembre 2025, i nomi, gli indirizzi e i recapiti delle Autorità competenti, nonché ogni successiva modifica di tali informazioni.
2. Gli Stati membri conferiscono alle rispettive Autorità competenti i poteri di ispezione ed esecuzione necessari per garantire il rispetto del presente regolamento.
3. I poteri delle Autorità competenti di cui al paragrafo 2 comprendono almeno:
a) il potere di accedere ai documenti, ai dati o alle informazioni pertinenti relativi a una violazione delle prescrizioni del presente regolamento, in qualsiasi forma o formato e indipendentemente dal supporto su cui sono memorizzati o dal luogo in cui sono conservati, e il potere di fare o ottenere copie degli stessi;
b) il potere di imporre a qualsiasi persona fisica o giuridica di fornire informazioni, dati o documenti pertinenti, in qualsiasi forma o formato e indipendentemente dal supporto su cui sono memorizzati o dal luogo in cui sono conservati, al fine di stabilire se si sia verificata o sia in corso una violazione delle prescrizioni del presente regolamento e i dettagli di tale violazione;
c) il potere di avviare un'ispezione di propria iniziativa per far cessare o vietare le violazioni delle prescrizioni del presente regolamento; e
d) il potere di accedere agli impianti.
4. Ai fini delle loro ispezioni ambientali e di altre misure di verifica, le Autorità competenti possono utilizzare come prova qualsiasi dato, documento, risultato, dichiarazione o informazione, a prescindere dal formato e dal supporto di memorizzazione.
5. Qualora nel loro territorio vi siano più Autorità competenti, gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti adeguati meccanismi di comunicazione e coordinamento.
Articolo 17
Informazioni e assistenza in materia di conformità
1. Entro il 17 dicembre 2026, la Commissione elabora e mette a disposizione del pubblico, anche via internet, su un sito web facilmente reperibile, a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati, materiale di sensibilizzazione e formazione sull'adeguata attuazione degli obblighi stabiliti nel presente regolamento, in consultazione con rappresentanti degli operatori economici, dei vettori e dei certificatori, comprese le micro, piccole e medie imprese e delle pertinenti organizzazioni ambientaliste non governative, e in collaborazione con le Autorità competenti. Se del caso, la Commissione consulta anche rappresentanti dei rappresentanti autorizzati, degli speditori, degli operatori, degli agenti e dei comandanti di navi marittime.
2. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori economici, i vettori dell'Ue, i vettori dei Paesi terzi, i rappresentanti autorizzati, gli speditori, gli operatori, gli agenti e i comandanti di navi marittime abbiano accesso alle informazioni in materia di conformità al presente regolamento e che, in particolare le micro e piccole imprese, ricevano assistenza a tale riguardo.
Fatte salve le norme applicabili in materia di aiuti di Stato, l'assistenza di cui al primo comma può assumere in particolare la forma di:
a) sostegno finanziario, anche ai fini della certificazione per le piccole imprese;
b) accesso a finanziamenti;
c) formazione specializzata per i dirigenti e il personale; e
d) assistenza tecnica e organizzativa.
3. Gli Stati membri incoraggiano lo sviluppo di programmi di formazione per la qualificazione del personale dei certificatori.
Articolo 18
Norme
1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, lettera b), viene elaborata una metodologia per stimare le quantità di dispersioni sotto forma di norme armonizzate conformemente alle procedure stabilite nel regolamento (Ue) n. 1025/2012.
2. La Commissione presenta a una o più organizzazioni europee di normazione la richiesta di elaborare norme armonizzate entro il 17 dicembre 2026.
3. Nel caso in cui nessuna organizzazione europea di normazione accetti la richiesta di elaborare una norma armonizzata, o se la Commissione ritiene che la norma proposta non soddisfi i requisiti pertinenti, la Commissione stabilisce la metodologia di cui al paragrafo 1 del presente articolo mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24, paragrafo 3.
Articolo 19
Gestione dei reclami e accesso alla giustizia
1. Le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse sufficiente ai sensi del diritto nazionale, oppure coloro che ritengono che i loro diritti siano stati lesi, hanno la facoltà di presentare alle Autorità competenti reclami motivati qualora ritengano, sulla base di circostanze oggettive, che un operatore economico, un vettore dell'Ue, un vettore di un Paese terzo, o uno speditore, oppure un operatore, un agente o un comandante di una nave marittima non rispetti il presente regolamento.
Ai fini del primo comma, si considera che gli Enti o le organizzazioni non governativi che promuovono la protezione della salute umana e la tutela dell'ambiente o coloro che promuovono la tutela dei consumatori e che soddisfano i requisiti previsti dal diritto nazionale abbiano un interesse sufficiente.
2. Le Autorità competenti valutano i reclami motivati di cui al paragrafo 1 del presente articolo e, se del caso, adottano le misure necessarie per verificare detti reclami, comprese ispezioni e audizioni della persona o dell'organizzazione. Se il reclamo è ritenuto fondato, le Autorità competenti adottano le misure necessarie a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'articolo 14, paragrafo 2, e dell'articolo 15, paragrafo 2.
3. Quanto prima, le Autorità competenti informano le persone di cui al paragrafo 1, che hanno presentato un reclamo, della loro decisione di accogliere o rifiutare la richiesta di azione avanzata nel reclamo e motivano la decisione.
4. Gli Stati membri provvedono affinché la persona di cui al paragrafo 1 abbia accesso a un organo giurisdizionale o ad altro organo pubblico indipendente e imparziale che abbia competenza a riesaminare la legittimità procedurale e sostanziale delle decisioni, degli atti o delle omissioni dell'Autorità competente ai sensi del presente regolamento, fatte salve eventuali disposizioni del diritto nazionale che impongono di esaurire le vie di ricorso amministrativo prima di esperire procedimenti giurisdizionali. Tali procedure di ricorso devono essere giuste, eque, celeri e non eccessivamente onerose e offrire misure correttive adeguate ed efficaci, compresi, se necessario, provvedimenti ingiuntivi.
5. Gli Stati membri provvedono affinché siano messe a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale di cui al presente articolo.
Articolo 20
Sanzioni
1. Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri a norma della direttiva Ue/2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio22, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 comprendono sanzioni amministrative di natura pecuniaria che di fatto privino coloro che hanno commesso la violazione dei benefici economici derivanti dalle loro violazioni.
3. Per le violazioni più gravi commesse da una persona giuridica, il livello massimo delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria di cui al paragrafo 2 è pari ad almeno il 3% del suo fatturato annuo a livello dell'Unione nell'esercizio finanziario precedente quello in cui la sanzione amministrativa di natura pecuniaria è comminata.
4. Gli Stati membri possono inoltre, o in alternativa, comminare sanzioni penali, purché siano altrettanto effettive, proporzionate e dissuasive delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria di cui al presente articolo.
5. Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni stabilite a norma del presente articolo tengano debitamente conto degli elementi seguenti, a seconda dei casi:
a) la natura, la gravità e l'entità della violazione;
b) la popolazione o l'ambiente interessati dalla violazione, tenendo presente l'impatto della violazione sull'obiettivo di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente;
c) il fatto che la violazione sia stata commessa una sola volta o sia reiterata.
6. Gli Stati membri notificano alla Commissione, senza indebito ritardo, le norme e le misure di cui al paragrafo 1 e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.
Articolo 21
Compensazione
1. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di danno alla salute umana in conseguenza di una violazione del presente regolamento, le persone interessate possano chiedere e ottenere un indennizzo dalle persone fisiche o giuridiche responsabili per la violazione.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le norme e le procedure nazionali relative alle richieste di indennizzo siano concepite e applicate in modo da non rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto al risarcimento dei danni causati da una violazione ai sensi del paragrafo 1.
3. Gli Stati membri possono stabilire termini di prescrizione per intentare le azioni finalizzate a ottenere l'indennizzo di cui al paragrafo 1. Tali termini non iniziano a decorrere prima della cessazione della violazione e prima che la persona che ha il diritto di chiedere l'indennizzo sia a conoscenza, o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza, di aver subito un danno a seguito di una violazione ai sensi del paragrafo 1.
Articolo 22
Modifica degli allegati
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 per modificare:
a) le prescrizioni tecniche di cui all'allegato I, punti 2, 3, 4 e 5;
b) l'allegato III, punti 1), 2) e 3), per aggiungere o rimuovere prescrizioni relative alle attrezzature o procedure o per specificare le caratteristiche tecniche delle attrezzature e delle procedure esistenti; e
c) i dettagli dei moduli di cui agli allegati II e IV.
2. La Commissione adotta gli atti delegati di cui al paragrafo 1 del presente articolo sulla base degli elementi seguenti:
a) l'esperienza acquisita nell'attuazione degli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 13 e 14;
b) le informazioni messe a disposizione dagli operatori economici sulle quantità di dispersioni di pellet di plastica stimate annualmente, comunicate a norma dell'allegato XVII del regolamento (Ce) n. 1907/2006;
c) le norme internazionali pertinenti;
d) le specificità dei settori di attività;
e) le esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese; oppure
f) il progresso tecnico e gli sviluppi scientifici.
Articolo 23
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 22, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 2 gennaio 2028. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 22, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 24
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (Ue) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (Ue) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (Ue) n. 182/2011.
Articolo 25
Valutazione e riesame
1. Entro il 17 dicembre 2033, la Commissione effettua una valutazione dell'attuazione del presente regolamento alla luce degli obiettivi perseguiti. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle conclusioni principali della valutazione. La relazione comprende almeno gli elementi seguenti:
a) l'esperienza acquisita nell'attuazione del presente regolamento;
b) le informazioni comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 13, paragrafo 2;
c) le informazioni messe a disposizione dagli operatori economici sulle quantità di dispersioni di pellet di plastica stimate annualmente, comunicate a norma dell'allegato XVII del regolamento (Ce) n. 1907/2006;
d) il contributo del presente regolamento all'obiettivo generale di ridurre l'inquinamento da microplastiche del 30% entro il 2030;
e) una valutazione dell'eventuale necessità di intraprendere azioni supplementari per quanto riguarda ulteriori fonti di rilascio non intenzionale di microplastiche al fine di conseguire l'obiettivo dell'Unione di ridurre l'inquinamento da microplastiche;
f) i dati e i risultati scientifici più recenti;
g) una valutazione dei dati e dei risultati scientifici più recenti per quanto riguarda la tracciabilità chimica dei pellet di plastica e la pertinenza di introdurre una firma chimica unica;
h) l'interazione del presente regolamento con le pertinenti iniziative internazionali in materia di dispersione di pellet di plastica, in particolare per quanto riguarda il trasporto marittimo;
i) una valutazione dell'impatto sull'attuazione del presente regolamento generato dall'esclusione da determinati obblighi di cui al presente regolamento degli operatori economici che manipolano pellet di plastica al di sotto di determinate soglie, nonché della pertinenza di stabilire una soglia per i vettori;
j) una valutazione dell'effetto generato dalle esenzioni concesse a norma dell'articolo 7 rispetto al conseguimento dell'obiettivo di prevenire fuoriuscite e dispersioni;
k) una valutazione del rispetto, da parte dei vettori, in particolare i vettori dei Paesi terzi, degli obblighi di cui al presente regolamento;
l) una valutazione dell'efficacia relativa dei diversi mezzi di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 10.
2. Se del caso, la relazione è accompagnata dalla presentazione di una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.
3. Nel caso in cui l'Organizzazione marittima internazionale (Imo) adotti misure per la sicurezza del trasporto di pellet di plastica via nave e per la prevenzione dell'inquinamento marino causato da pellet di plastica trasportati via nave, la Commissione valuta tali misure, compresa la necessità di assicurare l'allineamento alle stesse e, se del caso, adotta una proposta legislativa.
Articolo 26
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 17 dicembre 2027. Tuttavia l'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 5, paragrafo 6, secondo comma, l'articolo 16, l'articolo 17, paragrafo 1, e l'articolo 18, paragrafi 2 e 3, si applicano a decorrere dal 16 dicembre 2025.
In deroga al secondo comma del presente articolo, l'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), l'articolo 12, l'articolo 13, paragrafo 1, nonché l'articolo 17, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 19 si applicano, per quanto riguarda gli speditori, gli operatori, gli agenti e i comandanti di navi marittime, a decorrere dal 17 dicembre 2028.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2025
Allegato I
Piano di gestione dei rischi per gli impianti
1. Il piano di gestione dei rischi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, contiene gli elementi seguenti:
a) il piano del sito;
b) il numero di tonnellate di pellet di plastica manipolate ogni anno;
c) i luoghi entro il perimetro dell'impianto in cui potrebbero verificarsi fuoriuscite, con l'indicazione dei luoghi ad alto e basso rischio;
d) i luoghi entro il perimetro dell'impianto da cui potrebbero avere origine dispersioni e i luoghi nelle zone immediatamente circostanti che potrebbero essere interessati dalle dispersioni, con l'indicazione, in entrambi i casi, dei luoghi ad alto e basso rischio;
e) le operazioni di movimentazione durante le quali potrebbero verificarsi fuoriuscite e dispersioni di pellet, con l'indicazione delle operazioni ad alto e basso rischio;
f) la stima annuale delle quantità di fuoriuscite nei luoghi individuati e di dispersioni da tali luoghi;
g) l'elenco delle attività durante le quali potrebbero verificarsi fuoriuscite o dispersioni di pellet di plastica e su cui l'impianto potrebbe avere l'autorità di esercitare un controllo, comprese attività che coinvolgono i fornitori, i (sub)appaltatori e i depositi fuori sede;
h) la definizione di un ruolo specifico di un membro del personale responsabile della registrazione, dell'indagine e del seguito da dare per quanto riguarda le fuoriuscite e le dispersioni, compresa la comunicazione alle autorità competenti, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 6, e dall'articolo 14, paragrafo 1;
i) la descrizione degli imballaggi e delle attrezzature installati per prevenire, contenere e bonificare fuoriuscite e dispersioni; e
j) la descrizione delle procedure istituite per prevenire, contenere e bonificare fuoriuscite e dispersioni.
2. Per quanto riguarda la lettera i) del punto 1, gli imballaggi e le attrezzature installati per prevenire, contenere e bonificare fuoriuscite e dispersioni sono adeguati e proporzionati alla natura e alle dimensioni dell'impianto e comprendono:
a) per la prevenzione: per gli impianti in cui avviene l'imballaggio, un imballaggio sufficientemente solido da resistere agli urti, alle sollecitazioni e alle condizioni meteorologiche che normalmente caratterizzano il trasporto; la solidità del materiale di imballaggio utilizzato e la costruzione dell'imballaggio sono adatti alla capacità dell'imballaggio e all'uso previsto; l'imballaggio è stagno alle polveri o provvisto di un rivestimento idoneo ed è costruito e chiuso saldamente al fine di prevenire ogni dispersione del contenuto che potrebbe essere causata da vibrazioni o da forze di accelerazione nelle normali condizioni di trasporto;
b) per il contenimento: nei luoghi ad alto rischio di fuoriuscite, la collocazione di dispositivi di raccolta (ad esempio vaschette di raccolta e vasche di raccolta interrate con griglia d'acciaio) per garantire che le fuoriuscite sul pavimento possano essere facilmente contenute e bonificate, e coperture di drenaggio o alternative adeguate che trattengano i pellet di plastica per proteggere i sistemi di drenaggio sotterranei;
c) per la bonifica: nei luoghi di fuoriuscita e dispersione, aspiratori con capacità sufficiente per uso interno ed esterno, sufficienti strumenti di pulizia (ad esempio scope, palette e spazzole, secchi, nastri per riparazioni) e bidoni per lo smaltimento dei pellet di plastica raccolti nonché sacchi vuoti.
3. Per quanto riguarda la lettera j) del punto 1, le procedure istituite per prevenire, contenere e bonificare fuoriuscite e dispersioni sono adeguate e proporzionate alla natura e alle dimensioni dell'impianto e comprendono:
a) informare i terzi che accedono all'impianto per caricare, scaricare o altrimenti manipolare pellet di plastica in merito alle procedure pertinenti per prevenire, contenere e bonificare le fuoriuscite e le dispersioni;
b) manipolare l'imballaggio dei pellet di plastica in modo tale da evitare la perforazione degli imballaggi; nei luoghi ad alto rischio di fuoriuscite, garantire l'ispezione, la pulizia e la manutenzione periodiche dei dispositivi di raccolta e delle strutture di stoccaggio, nonché degli imballaggi e dei contenitori; in caso di dispersione o di fuoriuscita di polveri dagli imballaggi e dai contenitori, assicurare che non vengano ulteriormente utilizzati;
c) contenere le fuoriuscite e provvedere alla bonifica quanto prima e al più tardi al termine dell'operazione;
d) assicurare che l'esterno del veicolo stradale, del vagone ferroviario o della nave della navigazione interna sia privo di pellet di plastica quando lascia l'impianto e assicurare che le rampe di carico e scarico dei veicoli stradali e dei vagoni ferroviari siano chiuse quando questi lasciano il luogo di carico o scarico.
4. Oltre al punto 2 e in base alla natura e alle dimensioni dell'impianto nonché alla portata delle sue operazioni, gli operatori economici prendono in considerazione, anche nel piano di gestione dei rischi, la descrizione almeno delle seguenti attrezzature:
a) per la prevenzione: per gli impianti in cui avviene l'imballaggio, un imballaggio che può resistere alla degradazione in ambienti acquatici; guarnizioni di tenuta del vuoto di tubi e tubazioni; coperture protettive di carrelli elevatori, attrezzature idrauliche o altre attrezzature di carico e scarico per evitare la perforazione degli imballaggi; attrezzature per creare punti di connessione sicuri con barriere secondarie; sistemi di carico progettati per garantire lo svuotamento completo delle linee di trasferimento dopo le operazioni di carico e scarico; contenitori sigillati o silos esterni per lo stoccaggio di pellet; protezione per evitare l'eccessivo riempimento dei silos; sistemi di trasporto automatizzati per pellet; apparecchiature per l'estrazione delle polveri di pellet di plastica con filtri adeguati a tali polveri o dispositivi di raccolta; per la pulizia di contenitori o silos per pellet di plastica, uso di filtri o dispositivi di raccolta per l'acqua di risciacquo e la pulizia dell'aria;
b) per il contenimento: dispositivi di raccolta secondari collocati tra le zone in cui sono manipolati i pellet di plastica e il perimetro dell'impianto, intorno all'impianto e nei punti di connessione, in cui avviene il trasferimento dei pellet di plastica; coperture di drenaggio su tutti gli scarichi del pavimento all'interno degli edifici e sugli scarichi situati su superfici esterne (ad esempio basamenti di cemento, strade asfaltate e passaggi pedonali pavimentati) con, se del caso, maglie di dimensioni inferiori ai pellet di plastica più piccoli manipolati in loco; sistemi di drenaggio o filtraggio delle acque meteoriche per gestire inondazioni o intemperie ragionevolmente prevedibili; un sistema di trattamento delle acque reflue; contenitori chiusi per pellet di plastica fuoriusciti e per imballaggi vuoti; aree per la riparazione o il trattamento degli imballaggi danneggiati; superficie del piano o dello spazio interrato nelle aree di carico e scarico che non ostacoli la pulizia delle fuoriuscite;
c) per la bonifica: aspiratori industriali; contenitori coperti, etichettati e chiusi saldamente per prevenire ulteriori fuoriuscite e dispersioni, dedicati ai pellet di plastica recuperati, compresi quelli trovati nei luoghi situati nelle zone immediatamente circostanti l'impianto; sacchi di raccolta rinforzati.
5. Oltre al punto 3 e in base alla natura e alle dimensioni dell'impianto nonché alla portata delle sue operazioni, gli operatori economici valutano la possibilità di includere nel piano di gestione dei rischi la descrizione almeno delle procedure seguenti:
a) per la prevenzione: limiti delle quantità di pellet di plastica trasportati in determinati imballaggi; uso di vaschette di raccolta sotto i punti di trasferimento e durante le operazioni di carico e scarico; protocolli chiari per l'apertura, il carico, la chiusura e la sigillatura dei contenitori all'inizio e alla fine del carico; prove fisiche e monitoraggio dell'efficacia delle procedure di prevenzione; procedure di ricevimento e partenza dei vettori dell'Ue e dei vettori dei Paesi terzi; procedure e misure di prevenzione delle polveri di pellet di plastica;
b) per il contenimento: ispezione, pulizia e manutenzione periodiche delle coperture di drenaggio e dei sistemi di drenaggio o filtraggio delle acque meteoriche; ispezione e pulizia periodiche dei veicoli che escono o entrano in un sito, delle strutture per le acque in uscita e delle recinzioni sul perimetro della struttura che si trovano in aree pubbliche, ove opportuno; immediata sostituzione o riparazione degli imballaggi o dei contenitori che presentano dispersioni; manutenzione del sistema di trattamento delle acque reflue;
c) per la bonifica: una volta rimossi, i pellet di plastica fuoriusciti, se possibile, sono riutilizzati come materia prima, per ridurre gli sprechi; se i pellet di plastica fuoriusciti non possono essere riutilizzati come materie prime, sono recuperati e smaltiti nel rispetto della legislazione sui rifiuti.
6. Gli operatori economici che sono imprese di medie o grandi dimensioni e che gestiscono impianti in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità pari o superiori alla soglia di 1 500 tonnellate nell'anno civile precedente includono, nel proprio piano di gestione dei rischi, anche quanto segue:
a) gli elementi che dovranno essere riesaminati durante le riunioni formali di dirigenza almeno una volta all'anno, compresa la quantità stimata e le cause di eventuali dispersioni; le attrezzature e le procedure di prevenzione, mitigazione e bonifica implementate e la loro efficacia;
b) un programma di sensibilizzazione e di formazione, basato sui ruoli e sulle responsabilità specifici del personale, sulla prevenzione, il contenimento e la bonifica, l'installazione, l'uso e la manutenzione delle attrezzature, l'esecuzione delle procedure, nonché il monitoraggio e la comunicazione delle dispersioni di pellet di plastica;
c) procedure per informare i conducenti, i fornitori e i subappaltatori sulle procedure pertinenti per prevenire, contenere e bonificare le fuoriuscite e le dispersioni.
Allegato II
Modulo per l'autodichiarazione di conformità
…........................
(nome e indirizzo dell'operatore economico)
dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che la manipolazione di pellet di plastica nell'impianto situato in ……………………………………………………………………………… (indirizzo) con numero di registrazione (se disponibile) ……………………………………… soddisfa tutte le prescrizioni del regolamento (Ue) 2025/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 novembre 2025, sulla prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica per ridurre l'inquinamento da microplastiche.
Con la firma della presente dichiarazione, dichiaro che le misure illustrate nella valutazione dei rischi allegata, effettuata in data ………………………………………, sono state attuate.
Fatto a ……………………………………… il …/…/20….
Firma
Allegato III
Azioni per i vettori dell'Ue e i vettori dei Paesi terzi
Misure da adottare e attrezzature da installare da parte dei vettori dell'Ue e dei vettori dei Paesi terzi:
1) per la prevenzione: verifica, durante e dopo le operazioni di carico e scarico, della corretta rimozione dei pellet dall'esterno del mezzo di trasporto e dei container prima della partenza dall'impianto, nonché verifica della chiusura delle rampe di carico e scarico del mezzo di trasporto al momento della partenza dall'impianto; comunicazione chiara sulle prescrizioni relative allo stivaggio sicuro; controllo visivo dell'integrità degli imballaggi di pellet di plastica prima del trasporto; garanzia dell'utilizzo di coperture protettive, ad esempio per i carrelli elevatori o le attrezzature idrauliche per evitare la perforazione degli imballaggi; prevenzione di eventuali dispersioni durante il trasporto, ad esempio garantendo che i mezzi di trasporto siano idonei sul piano tecnico e che, se necessario, i container siano provvisti di un'adeguata sigillatura; pulizia periodica dei vani di carico, dei container e dei rimorchi per ridurre al minimo la dispersione di pellet di plastica fuoriusciti; controllo visivo delle aperture e dell'integrità dei vani di carico, dei container e dei rimorchi al fine di contenere e ridurre al minimo le dispersioni di pellet di plastica prima e, per quanto possibile, durante il trasporto, anche nei terminal multimodali, nei terminal ferroviari e nei porti interni e marittimi;
2) per il contenimento e la bonifica: se possibile, riparare gli imballaggi danneggiati durante il trasporto e contenere i pellet di plastica rimanenti nel vano di carico; raccogliere i pellet di plastica fuoriusciti in contenitori o sacchi chiusi per il corretto smaltimento; se i pellet di plastica sono trasportati in cisterne alla rinfusa, aprire la bocca di accesso/il cono inferiore del serbatoio del silo solo dopo essere entrati nella zona di pulizia; sostituire il rivestimento del contenitore solo in aree idonee e non pubbliche, dove sia possibile contenere eventuali fuoriuscite; dare comunicazione alle autorità appropriate, ad esempio le autorità di emergenza nazionali e internazionali o le autorità ambientali dello Stato membro in cui si è verificata la dispersione;
3) attrezzature a bordo: almeno un dispositivo di illuminazione portatile, utensili manuali (ad esempio scope, palette e spazzole, secchi, nastri per riparazioni, eccetera); contenitori di raccolta chiusi o sacchetti di raccolta rinforzati.
Allegato IV
Modulo per il certificato di conformità
… (nome)
con numero di registrazione ………………………………………………………………………………
accreditato per l'ambito ……………………………………………………………………………… (Codice Nace)
dichiara, dopo aver verificato l'impianto dell'operatore economico ……………………………………… (nome) situato in ……………………………………… con numero di registrazione (se disponibile) ………………………………………,
che l'impianto soddisfa tutte le prescrizioni di cui all'allegato I del regolamento (Ue) 2025/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 novembre 2025, sulla prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica per ridurre l'inquinamento da microplastiche.
Con la firma della presente dichiarazione, dichiaro che:
— la verifica è stata effettuata nel rispetto delle prescrizioni del regolamento (Ue) 2025/2365, compresi i controlli a campione effettuati nelle seguenti date … (date),
— l'esito della verifica conferma che non risultano elementi che attestino l'inosservanza degli obblighi del regolamento (Ue) 2025/2365.
Fatto a ………………………………………, il …/…/20…
Firma e timbro o firma digitale
Allegato V
Informazioni da fornire a norma dell'articolo 10
Dannoso per l'ambiente – evitare dispersioni
Note ufficiali
Gu C, C/2024/2487, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2487/oj.
Gu C, C/2024/3675, 26.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3675/oj.
Posizione del Parlamento europeo del 23 aprile 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 22 settembre 2025 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2025 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
Regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/Ce e che abroga il regolamento (Cee) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (Ce) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/Cee del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/Cee, 93/67/Cee, 93/105/Ce e 2000/21/Ce, (Gu L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj).
Direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (Gu L 312 del 22.11.2008, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj).
Direttiva 2010/75/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali e derivanti dall'allevamento di bestiame (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (Gu L 334 del 17.12.2010, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/oj).
Direttiva 96/61/Ce del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (Gu L 257 del 10.10.1996, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/61/oj).
Direttiva 2008/56/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (Gu L 164 del 25.6.2008, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/56/oj).
Regolamento (Ue) 2023/2055 della Commissione, del 25 settembre 2023, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach) per quanto riguarda le microparticelle di polimeri sintetici (Gu L 238 del 27.9.2023, pag. 67, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2055/oj).
Direttiva 2002/59/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/Cee del Consiglio (Gu L 208 del 5.8.2002, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/59/oj).
Regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas), che abroga il regolamento (Ce) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/Ce e 2006/193/Ce (Gu L 342 del 22.12.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1221/oj).
Regolamento (Ue) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/Cee e 93/15/Cee del Consiglio nonché le direttive 94/9/Ce, 94/25/Ce, 95/16/Ce, 97/23/Ce, 98/34/Ce, 2004/22/Ce, 2007/23/Ce, 2009/23/Ce e 2009/105/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/Cee del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio (Gu L 316 del 14.11.2012, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj).
Direttiva 2008/99/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (Gu L 328 del 6.12.2008, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/99/oj).
Direttiva 2004/35/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (Gu L 143 del 30.4.2004, pag. 56, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/35/oj).
Regolamento (Ue) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (Gu L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).
Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (Gu L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj).
Regolamento (Ce) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (Cee) n. 339/93 (Gu L 218 del 13.8.2008, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/765/oj).
Regolamento (Ce) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/Cee e 1999/45/Ce e che reca modifica al regolamento (Ce) n. 1907/2006 (Gu L 353 del 31.12.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj).
Direttiva 2003/4/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/Cee del Consiglio (Gu L 41 del 14.2.2003, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/4/oj).
Direttiva (Ue) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/Ce e 2009/123/Ce (Gu L, 2024/1203, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1203/oj).