Sentenza Consiglio di Stato 17 ottobre 2023, n. 9044
Rifiuti - Fanghi di depurazione - Potere regolamentare - Assegnazione alla Regione ai sensi dell'articolo 6 del Dlgs 99/1992 - Sussistenza - Regole in materia di gestione dei rifiuti - Disciplina - Attribuzione alla Regione ai sensi dell'articolo 196, Dlgs 152/2006 - Potere del Comune di dettare una regolamentazione in materia di spandimento di fanghi - Insussistenza
I Comuni non hanno titolo per regolamentare lo spandimento dei fanghi da depurazione, le regole spettano alle Regioni ai sensi del Dlgs 99/1992 senza possibilità di delega.
A ricordarlo il Consiglio di Stato nella sentenza 17 ottobre 2023, n. 9044 che ha confermato l'illegittimità della pianificazione urbanistica di un Comune della Lombardia nel punto in cui istituisce, all'interno delle aree agricole, un esplicito divieto di utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione. Secondo il Comune ai sensi della Lr Lombardia 12/2005 (Governo del territorio) l'Ente locale sarebbe competente a disciplinare l'attività di spandimento dei fanghi biologici ex Dlgs 92/1999 e a fissare dei limiti territoriali al loro utilizzo attraverso il proprio generale potere di pianificazione e regolamentazione del proprio territorio in materia urbanistica.
Non è così secondo i Giudici del Consiglio di Stato. L'articolo 6 del Dlgs 99/1992 demanda alla Regione la potestà di stabilire limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura di fanghi e l'articolo 196 del Dlgs 152/2006 stabilisce che spetta alla Regione la regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti. Pertanto i Comuni non sono titolari di potestà regolamentare in materia di spandimento dei fanghi biologici in agricoltura restando riservata all'Ente solo la potestà di sanzionare la violazione delle disposizioni regolamentari preventivamente stabilite dalla Regione se queste violano la normativa regolamentare in materia di igiene.
I Giudici rammentano che in materia di "ambiente" la competenza è esclusivamente attribuita allo Stato dalla Costituzione (articolo 117) per cui la Regione non può delegare ai Comuni le competenze a lei attribuite esplicitamente. Va dunque escluso che la Lr 12/2005 possa avere attribuito ai Comuni competenze sui fanghi di depurazione nell'ambito del loro potere di pianificazione urbanistica, spettando loro il solo compito di recepire e specificare (laddove vi siano margini) le disposizioni contenute nelle fonti statali e regionali. (FP)
Consiglio di Stato
Sentenza 17 ottobre 2023, n. 9044
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