Economia sostenibile / circolare / Esg
Documentazione Complementare

Comunicazione Commissione Ue 20 ottobre 2023

Risposte a domande frequenti sull'interpretazione e attuazione del regolamento 2021/2178/Ue relativo alle informazioni sulle attività "sostenibili" ai sensi del regolamento sulla tassonomia 2020/852/Ue rese da parte delle imprese soggette a pubblicare la rendicontazione di sostenibilità contenente le informazioni di carattere non finanziario

Commissione europea

Comunicazione 20 ottobre 2023

(Guue 20 ottobre 2023 serie C)

Comunicazione sull'interpretazione e sull'attuazione di talune disposizioni giuridiche dell'atto delegato relativo all'informativa a norma dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia dell'Ue per quanto riguarda la comunicazione di attività economiche e attivi ammissibili e allineati alla tassonomia (seconda comunicazione della Commissione)

Il regolamento relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili ("regolamento sulla tassonomia") ha creato un sistema unificato di classificazione a livello dell'UE delle attività economiche ecosostenibili e ha imposto obblighi di trasparenza a determinate imprese non finanziarie e finanziarie in relazione a tali attività1.

Nel giugno 2021 la Commissione ha adottato un atto delegato relativo agli aspetti climatici della tassonomia dell'Ue (atto delegato "Clima")2 per dare attuazione al regolamento sulla tassonomia in relazione alle attività economiche che contribuiscono in modo sostanziale agli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento agli stessi (denominate "attività allineate alla tassonomia"). Nel marzo 2022 ha modificato tale atto delegato aggiungendovi criteri per determinate nuove attività connesse all'energia3.

Nel luglio 2021 la Commissione ha adottato un atto delegato che specifica gli obblighi di informativa delle imprese ai sensi dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia per quanto concerne l'ammissibilità e l'allineamento alla tassonomia delle loro attività (atto delegato "Informativa")4.

La Commissione ha già pubblicato tre serie di orientamenti sul contenuto dell'atto delegato "Informativa", in particolare:

— un documento dei servizi della Commissione intitolato "Domande frequenti: cos'è l'atto delegato ex articolo 8 della tassonomia Ue e come funzionerà nella pratica?"5;

— un documento dei servizi della Commissione contenente domande frequenti sulle modalità con cui le imprese finanziarie e non finanziarie dovrebbero comunicare informazioni sulle attività economiche e gli attivi ammissibili alla tassonomia conformemente all'atto delegato "Informativa"6;

— una comunicazione della Commissione sull'interpretazione di talune disposizioni giuridiche dell'atto delegato relativo all'informativa sulla comunicazione di attività economiche ammissibili alla tassonomia7.

Dal 1° gennaio 2023 le imprese non finanziarie inizieranno a comunicare i loro indicatori fondamentali di prestazione (Kpi) relativi alla tassonomia. La presente comunicazione mira a fornire loro ulteriori orientamenti in materia di interpretazione e attuazione sotto forma di risposte alle domande frequenti concernenti le informazioni da comunicare a norma dell'atto delegato "Informativa". Se necessario la Commissione può aggiornare il presente documento.

Le imprese finanziarie inizieranno a comunicare i rispettivi coefficienti di attivi verdi (Gar, green asset ratio)/coefficienti di investimenti verdi (Gir, green investment ratio) a partire dal 1° gennaio 2024. A tempo debito potrà essere adottata un'altra comunicazione, sempre sotto forma di domande e risposte, riguardante le informazioni che le imprese finanziarie devono comunicare a norma dell'atto delegato "Informativa".

L'atto delegato "Informativa" impone alle imprese finanziarie di utilizzare i Kpi comunicati dalle loro controparti (ad esempio le imprese non finanziarie) quando calcolano il Gar/Gir. Inoltre il regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Sfdr)8 fa obbligo ai partecipanti ai mercati finanziari di utilizzare i Kpi comunicati dalle imprese che beneficiano di investimenti per valutare il livello di prestazione ambientale dei prodotti finanziari commercializzati.

La presente comunicazione è pubblicata insieme a un'altra comunicazione della Commissione, che risponde alle domande frequenti riguardanti i criteri di vaglio tecnico delle attività economiche allineate alla tassonomia stabiliti nell'atto delegato "Clima" (comunicazione della Commissione sull'atto delegato "Clima"9).

Le risposte alle domande frequenti contenute nella presente comunicazione chiariscono le disposizioni della normativa vigente, senza estendere in alcun modo i diritti e gli obblighi che ne derivano né introdurre requisiti aggiuntivi per gli operatori interessati e le autorità competenti. Esse mirano unicamente ad assistere le imprese finanziarie e non finanziarie nell'attuazione delle disposizioni giuridiche pertinenti. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a fornire un'interpretazione autoritativa del diritto dell'Unione. I pareri espressi nella presente comunicazione non pregiudicano la posizione che la Commissione europea può assumere dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali e dell'Unione.

 

Risposte a domande frequenti

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Note ufficiali

1

Regolamento (Ue) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (Ue) 2019/2088 (Gu L 198 del 22 giugno 2020, pag. 13).

2

Regolamento delegato (Ue) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (Ue) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (Gu L 442 del 9 dicembre 2021, pag. 1).

3

Regolamento delegato (Ue) 2022/1214 della Commissione, del 9 marzo 2022, che modifica il regolamento delegato (Ue) 2021/2139 per quanto riguarda le attività economiche in taluni settori energetici e il regolamento delegato (Ue) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche (Gu L 188 del 15 luglio 2022, pag. 1).

4

Regolamento delegato (Ue) 2021/2178 della Commissione, del 6 luglio 2021, che integra il regolamento (Ue) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette all'articolo 19-bis o all'articolo 29-bis della direttiva 2013/34/Ue devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili e specificando la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa (Gu L 443 del 10 dicembre 2021, pag. 9).

5

https://finance.ec.europa.eu/system/files/2021-07/sustainable-finance-taxonomy-article-8-faq_en.pdf (solo in EN).

 

6

https://finance.ec.europa.eu/system/files/2022-01/sustainable-finance-taxonomy-article-8-report-eligible-activities-assets-faq_en.pdf (solo in EN).

7

Comunicazione della Commissione sull'interpretazione di talune disposizioni giuridiche dell'atto delegato relativo all'informativa a norma dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia dell'Ue per quanto riguarda la comunicazione di attività economiche e attivi ammissibili (2022/C 385/01) (Gu C 385 del 6 ottobre 2022, pag. 1).

8

Regolamento (Ue) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Gu L 317 del 9 dicembre 2019, pag. 1).

9

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/267/oj