Sentenza Tar Veneto 31 ottobre 2023, n. 1533
Rifiuti – Rifiuti ingombranti urbanti da raccolta differenziata (Eer 200307) – Trattamento di riduzione volumetrica – Riconducibilità nella categoria dei rifiuti speciali (Eer 191212) – Nozione di rifiuto urbano e di rifiuto speciale – Articoli 183 e 184, Dlgs 152/2006 – Nozione di trattamento – Articolo 183, Dlgs 152/2006 e articolo 2, comma 1, lettera h), Dlgs 36/2003 – Linee guida Snpa sulla classificazione dei rifiuti (Decreto direttoriale 47/2021) – Approccio sostanziale nell'attribuzione del Codice Eer – Sussistenza – Provenienza del rifiuto da raccolta differenziata – Irrilevanza – Novità del prodotto esitato dalle operazioni di trattamento meccanico – Rilevanza – Qualifica come rifiuto speciale che deriva dalla mera qualificazione del rifiuto entro quelli con codice Eer 19 – Insussistenza
Il rifiuto da raccolta differenziata sottoposto a triturazione, secondo il Tar del Veneto, diventa rifiuto speciale solo se, a seguito del processo, presenta caratteristiche diverse da quelle originarie.
In adesione a quello che viene definito come "approccio sostanziale nell'attribuzione del codice Eer", il Tar del Veneto (sentenza 1533/2023) ha così legittimato la posizione contenuta in una nota della Regione, secondo la quale il rifiuto urbano ingombrante proveniente da raccolta differenziata, ancorché triturato, non è "per ciò solo" suscettibile di fuoriuscire dalla filiera dei rifiuti urbani (per entrare in quella dei rifiuti speciali).
Al fine di raggiungere tale risultato, sottolinea la sentenza, la normativa pone infatti l'accento sulla novità del prodotto esitato dalle operazioni di trattamento meccanico, non sulla provenienza del rifiuto dalla raccolta differenziata.
Il Giudice ha così deciso di respingere il ricorso presentato contro una nota con cui la Regione Veneto si è espressa per il mantenimento della qualifica di "rifiuti urbani" da parte dei rifiuti urbani ingombranti da raccolta differenziata che, prima di essere conferiti in discarica, vengono sottoposti a triturazione (con l'unica finalità di salvaguardare la volumetria residua dell'impianto). Il titolare della discarica ricorrente in Giudizio, sottolinea in chiusura la sentenza, non ha infatti in tale sede dimostrato la sussistenza, a seguito dell'operazione di triturazione, di un aliquid novi in termini di composizione del rifiuto e di caratteristiche fisico-chimiche dello stesso. (AG)
Tar Veneto
Sentenza 31 ottobre 2023, n. 1533
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