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Rifiuti
Giurisprudenza

Ordinanza Consiglio di Stato 1 luglio 2020, n. 4196

Rifiuti - Rifiuti urbani indifferenziati - Trattamento meccanico ai fini del recupero energetico - Codice Cer 19.12.12 - Spedizione di rifiuti - Articolo 16, direttiva 2008/98/Ce - Articolo 3, direttiva 1013/2006/Ce - Rispetto del principio di prossimità - Articolo 182-bis, Dlgs 152/2006 - Diniego della spedizione dei rifiuti - Prevalenza delle disposizioni dell’articolo 16 della direttiva 2008/98/Ce e del considerando n. 33 rispetto alla classificazione del Catalogo europeo dei rifiuti - Rimessione alla Corte di Giustizia Ue

Il Consiglio di Stato ha rimesso chiesto alla Corte Ue di chiarire sia legittima la spedizione in altro Stato di rifiuti prodotti da trattamento meccanico di rifiuti urbani indifferenziati o violi il principio di prossimità.
La questione oggetto di richiesta di pronuncia pregiudiziale del Consiglio di Stato (ordinanza 1 luglio 2020, n. 4196) riguarda il diniego di autorizzazione preventiva da parte del Veneto alla spedizione rifiuti ex regolamento 1013/2006/Ce da parte di una società in direzione di una cementeria sita in Slovenia per l'utilizzo del rifiuto trattato come combustibile. Oggetto della spedizione rifiuti prodotti da un impianto di trattamento meccanico comprensivo di materiali misti, diversi da quelli contenenti sostanze pericolose e classificati dal produttore con codice Cer 19.12.12 (allegato D, Parte IV, Dlgs 152/2006), classificazione non contestata dalle parti in causa.
Il Giudice italiano ha chiesto alla Corte Ue se ai fini della legittimità della spedizione dei rifiuti (senza violare il principio di prossimità) rilevi il codice Cer 19.12.12 con cui sono stati classificati i rifiuti prodotti dal trattamento meccanico in impianto, e quindi tali rifiuti possano essere oggetto di una legittima spedizione; oppure rilevi il fatto che – considerando 33 della direttiva 2008/98/Ce - in riferimento alla spedizione di rifiuti, i rifiuti urbani indifferenziati restano tali se il trattamento non ne abbia sostanzialmente alterato le proprietà e pertanto la spedizione non può essere autorizzata perché il recupero energetico dei rifiuti urbani indifferenziati deve avvenire negli impianti più prossimi al luogo di produzione (articolo 182-bis, Dlgs 152/2006). (FP)

Consiglio di Stato

Ordinanza 1 luglio 2020, n. 4196