Legge 1 dicembre 2023, n. 176
Disposizioni urgenti in materia di immigrazione - Sostegno ai Comuni interessati da arrivi consistenti di migranti per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti - Conversione in legge, con modificazioni, del Dl 5 ottobre 2023, n. 133
Ultima versione coordinata con modifiche al 19/03/2026
Parlamento italiano
Legge 1 dicembre 2023, n. 176
(Guri 4 dicembre 2023 n. 283)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga
la seguente legge:
Articolo 1
1. Il decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 1° dicembre 2023
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133
All'articolo 1 è premesso il seguente:
"Articolo 01 (Disposizioni in materia di ingresso nel territorio dello Stato). - 1. All'articolo 4, comma 3, terzo periodo, del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: "dall'articolo 380, commi 1 e 2, del Codice di procedura penale" sono inserite le seguenti: ", per i reati di cui all'articolo 582, nel caso di cui al secondo comma, secondo periodo, e agli articoli 583-bis e 583-quinquies del Codice penale,"".
All'articolo 1:
(omissis)
al comma 2, le parole: "Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, di "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo", all'articolo 119, comma 1, lettera m-sexies), le parole" sono sostituite dalle seguenti: "All'articolo 119, comma 1, lettera m-sexies), del Codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, le parole:" e dopo le parole: "dalle seguenti" è inserito il seguente segno d'interpunzione: ":";
(omissis)
al comma 4: alla lettera a), le parole: "dei cittadini stranieri" sono sostituite dalle seguenti: "degli stranieri";
dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
"b-bis) al comma 3, primo periodo, le parole: "entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro quindici giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro trenta giorni"";
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. (omissis)
4-ter. Al comma 3 dell'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, le parole: "entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro venti giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro quaranta giorni"".
(omissis)
All'articolo 8:
al comma 1, dopo le parole: "n. 142" è inserito il seguente segno d'interpunzione: "," e le parole: "decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286," sono sostituite dalle seguenti: "testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e al transito di migranti nei Comuni di frontiera situati presso il confine con altri Stati europei";
al comma 2, le parole: "al comma 1, é" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1 é" e dopo le parole: "all'articolo 50 del" sono inserite le seguenti: "Codice dei contratti pubblici, di cui al";
al comma 3, dopo le parole: "nelle strutture di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: "e delle presenze di migranti in transito riscontrate nel territorio dei Comuni di frontiera";
al comma 4, le parole: "pari a euro" sono sostituite dalle seguenti: "di euro" e le parole: "e a euro" sono sostituite dalle seguenti: "e di euro".
Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:
"Articolo 9-bis. (omissis)
Articolo 9-ter (Consistenze organiche dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto e arruolamento di contingenti aggiuntivi). - 1. Al fine di consentire il mantenimento di adeguati livelli operativi e un'opportuna flessibilità organizzativa per far fronte al costante coinvolgimento del Corpo delle capitanerie di porto — Guardia costiera nelle attività connesse al fenomeno migratorio e in ragione dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, all'articolo 2217 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nuovamente dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2028".
2. Per i fini di cui al comma 1 è autorizzato, per l'anno 2024, l'arruolamento di un contingente aggiuntivo fino a 200 volontari in ferma prefissata quadriennale e, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, di un contingente aggiuntivo fino a 100 volontari in ferma prefissata triennale, nei limiti della dotazione organica definita dall'articolo 815 del Codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e degli oneri determinati dall'articolo 585 del medesimo Codice".
(omissis)