Sentenza Corte di Giustizia Ue 7 dicembre 2023, n. C-434/22
Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione di un sito di conservazione (Zsc) – Obbligo di valutazione – Articolo 6, paragrafo 3, direttiva 92/43/Cee, articolo 6, paragrafo 3 – Sussistenza – Intervento in una foresta per assicurarne la protezione contro gli incendi – Nozione di "progetto" – Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), direttiva 2011/92/Ue - Rientra – Diretta connessione automatica con il sito di conservazione – Insussistenza – Necessità di effettuare una valutazione preventiva dell'incidenza di tale intervento sul sito interessato – Sussistenza – Eccezione per le misure adottate ai fini della conservazione del sito – Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 92/43/Ce – Sussistenza – Eccezione nel caso di rischio attuale o imminente che incombe sulla preservazione del sito – Sussistenza
A meno di rischi imminenti per la preservazione dei siti naturali, le attività di prevenzione degli incendi boschivi che non costituiscono misure di protezione ai sensi della direttiva 92/43/Ce sulla tutela degli habitat vanno sottoposte a valutazione d'impatto.
È questa l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia europea (sentenza 7 dicembre 2023, causa C-434/22) dell'articolo 6, paragrafo 3, direttiva 92/43/Ce in materia di valutazione di incidenza sugli habitat di piani e progetti, disposizione che stabilisce l'obbligo di valutazione per i progetti che, pur non essendo direttamente connessi e necessari alla gestione di un sito designato come zona speciale di conservazione (Zsc), possono avere incidenze significative sullo stesso.
Le attività esercitate al fine di garantire la manutenzione delle infrastrutture di protezione delle foreste contro gli incendi in aree forestali tutelate, precisa la Cge, non possono essere dispensate dalla valutazione ai sensi di tale norma, in quanto da un lato rientrano nella nozione di "progetto", dall’altro non possono di per sé essere considerate direttamente connesse o necessarie alla gestione del sito in questione.
Rimanendo valido tale principio anche quando le attività sono richieste dalla normativa nazionale antincendio, ne consegue che le stesse non possono essere avviate "né, a fortiori, proseguite e concluse" prima dell'espletamento della procedura di Vinca, a meno che rientrino tra le misure di conservazione del sito già adottate ai sensi dello stesso articolo 6 (paragrafo 1) "o che un rischio attuale o imminente che incombe sulla preservazione di tale sito ne imponga la realizzazione immediata". (AG)
Corte di Giustizia dell'Unione europea
Sentenza 7 dicembre 2023, n. C-434/22
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