Dpcm 7 novembre 2023
Comitato interministeriale per l'emissione dei titoli di Stato Green - Modifica al Dpcm 9 ottobre 2020
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Consiglio dei Ministri
Decreto 7 novembre 2023
(Guri 20 dicembre 2023 n. 296)
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'articolo 2 relativo alla denominazione dei Ministeri e all'individuazione delle relative attribuzioni, e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;
Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 93, che, ai fini dell'emissione dei titoli di Stato Green, istituisce un Comitato interministeriale coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze avente l'obiettivo di recepire, organizzare e rendere disponibili al pubblico le informazioni di cui al comma 94 del precitato articolo 1 e che, a tali fini, demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la disciplina delle modalità di funzionamento del predetto Comitato interministeriale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 ottobre 2020, recante "Modalità di funzionamento del Comitato interministeriale per il monitoraggio e la pubblicazione delle informazioni necessarie ai fini dell'emissione dei titoli di Stato Green";
Vista la nota n. 35841 del 29 agosto 2023, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze ha proposto, recependo le indicazioni della Direzione II — Debito pubblico — del Dipartimento del Tesoro, di integrare la composizione del suddetto Comitato includendo i rappresentanti del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno, in ragione della afferenza alle precitate amministrazioni di significative voci di spesa destinate a finalità ricomprese tra quelle ammissibili ad essere finanziate con le risorse provenienti da emissioni di titoli di Stato Green;
Vista la nota n. 46304 del 13 settembre 2023, con la quale il Ministero della difesa ha espresso parere favorevole alla modifica della composizione del suddetto Comitato interministeriale;
Vista la nota, n. 82261 del 12 ottobre 2023, con la quale anche il Ministero dell'interno ha formulato parere favorevole alla modifica sopra indicata;
Ritenuto di dover provvedere alla modifica della composizione del predetto Comitato interministeriale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al SottoSegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della precitata legge 23 agosto 1988, n. 400;
Decreta:
Articolo 1
Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 ottobre 2020
L'articolo 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 ottobre 2020, recante "Modalità di funzionamento del Comitato interministeriale per il monitoraggio e la pubblicazione delle informazioni necessarie ai fini dell'emissione dei titoli di Stato Green", è sostituito dal seguente:
"2. Il Comitato è composto da un rappresentante effettivo ed uno supplente della Presidenza del Consiglio dei ministri e da due delegati, di cui uno quale rappresentante effettivo ed un altro quale supplente, per ciascuno dei seguenti Ministeri:
Ministero dell'economia e delle finanze;
Ministero dell'interno;
Ministero della difesa;
Ministero delle imprese e del made in Italy;
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Ministero dell'università e della ricerca;
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
Ministero della cultura;
Ministero del turismo.".
Articolo 2
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono i relativi adempimenti nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.