Sentenza Consiglio di Stato 2 febbraio 2024, n. 1113
Acque - Servizio idrico integrato - Gestione autonoma del Servizio idrico da parte di un Comune - Salvaguardia della gestione autonoma comunale ai sensi dell'articolo 147, comma 2-bis, Dlgs 152/2006 - Condizioni - Provvedimento favorevole dell'Ente di governo dell'ambito territoriale - Necessità - Sussistenza - Articolo 147, comma 2-ter, Dlgs 152/2006 introdotto dall'articolo 22, comma 1-quinquies, Dl 152/2021 come convertito dalla legge 233/2021 - Passaggio automatico dal 1 luglio 2022 all'Ente unico di gestione individuato dall'Ente di governo dell'ambito territoriale di tutte le gestioni autonome non riconosciute dallo stesso Ente di governo dell'ambito come in possesso dei requisiti ex articolo 147, comma 2-bis, Dlgs 152/2006 - Legittimità - Sussistenza
Ai sensi del Dlgs 152/2006 i Comuni possono proseguire nella gestione autonoma del Servizio idrico integrato in deroga a quella per Ambiti territoriali solo nel caso di conduzione del servizio "di diritto" non "di fatto".
A ribadirlo il Consiglio di Stato nella sentenza 2 febbraio 2024, n. 1113. Il Dlgs 152/2006, articoli 147 e 148 stabilisce che i Comuni possono continuare a esercitare in forma autonoma il Servizio idrico integrato in deroga alla gestione unitaria del servizio per Ambiti territoriali ottimali se sussistono le condizioni dell'articolo 147 del Dlgs 152/2006. In particolare, possono continuare a "gestire in proprio" il Servizio idrico i piccoli Comuni montani previo consenso dell'Autorità d'ambito, e gli altri Comuni nei quali la gestione "esistente" del servizio idrico ha le caratteristiche indicate dal Dlgs 152/2006: approvvigionamento da fonti pregiate; sorgenti ricadenti in parchi o aree naturali, o in siti che sono "beni paesaggistici" ex Dlgs 42/2004; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.
Affinché una gestione del servizio sia "esistente" ai sensi della normativa, per i Giudici occorre che sia presente una conduzione del servizio "di diritto" e non "di fatto". Nel caso di specie, è legittimo il provvedimento dell'Autorità d'ambito che ha negato a un Comune la prosecuzione della gestione in autonomia del Servizio idrico. Infatti dalla documentazione non risultava alcun atto o provvedimento che manifestasse l'avvenuta legittima assunzione e gestione del Servizio idrico integrato in via diretta da parte dell'Ente.
Nessun obbligo aveva l'Autorità d'ambito di verificare se ci fossero i presupposti per proseguire nella gestione autonoma del servizio perché a monte mancava il requisito della "esistenza" dello stesso in capo al Comune. (FP)
N.d.R.:
1) la presente sentenza ha confermato la sentenza Tar Emilia-Romagna 19 agosto 2022, n. 652;
2) di analogo tenore la sentenza Consiglio di Stato 2 febbraio 2024, n. 1114 e la sentenza Consiglio di Stato 2 febbraio 2024, n. 1115.
Consiglio di Stato
Sentenza 2 febbraio 2024, n. 1113
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