Sentenza Tar Calabria 5 febbraio 2024, n. 104
Disposizioni trasversali - Interdittiva antimafia - Emissione da parte del Prefetto - Condizioni - Mero accertamento della sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del Dlgs 159/2001 o individuazione di uno dei "reati spia" dell'infiltrazione mafiosa ex articolo 84, Dlgs 159/2011 - Esclusione - Possibilità di valutazione anche di elementi atipici - Ampia discrezionalità del Prefetto - Sussistenza - Albo gestori ambientali - Cancellazione dell'iscrizione all'Albo ex articolo 20, Dm 120/2014 per effetto dell'emissione dell'interdittiva antimafia - Atto consequenziale e dovuto - Sussistenza - Legittimità - Sussistenza
Per l'emissione della "interdittiva antimafia" il Prefetto può valutare il tentativo di infiltrazione mafiosa anche fuori dagli "indizi" tipizzati dal Dlgs 159/2011, perché altrimenti si limiterebbe l'essenziale funzione preventiva della disciplina.
Secondo il Tar Calabria (sentenza 5 febbraio 2024, n. 104) il procedimento per l'emissione dell'informativa antimafia ex articolo 84 e seguenti del Dlgs 159/2011 non si esaurisce in meri comportamenti formali del Prefetto al fine dell'emissione del provvedimento, consistenti nell'accertamento della sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del Dlgs 159/2001. Né compito del Prefetto può essere, secondo i Giudici, il mero accertamento della presenza di uno dei cd. "reati spia" dell'infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84 comma 4, del citato Dlgs 159/2011 (tra i quali rientra, ad esempio, il traffico illecito di rifiuti).
La valutazione del Prefetto è altamente discrezionale potendo egli possa valutare elementi "atipici", dai quali trarre il pericolo di infiltrazione mafiosa. Ragionare in senso contrario, afferma il Tar Calabria, vuol dire annullare ogni efficacia alla legislazione antimafia e "neutralizzare, in nome di una astratta e aprioristica concezione di legalità formale, proprio la sua decisiva finalità preventiva di contrasto alla criminalità organizzata." Questo non vuol dire che siamo in presenza di una "norma in bianco" né una apertura a un eventuale arbitrio della P.a. non sindacabile dal Giudice, perché il "pericolo di infiltrazione mafiosa" è il fondamento ma anche il limite del potere del Prefetto.
Infine, l'emissione dell'interdittiva antimafia comporta, come "atto dovuto" la cancellazione dell'impresa dall'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 20 del Dm 120/2014, la quale quindi è legittima. (FP)
Regione Calabria
Sentenza 5 febbraio 2024, n. 104
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