Sentenza Consiglio di Stato 2 marzo 2023, n. 2212
Disposizioni trasversali - Informativa antimafia ex articolo 84, Dlgs 159/2011 - Destinatari ai sensi dell'articolo 83, comma 2, lettera d) del Dlgs 159/2011 - Liberi professionisti non organizzati in forma di impresa - Applicabilità - Esclusione
Va esclusa la possibilità di applicare l'informativa antimafia ex Dlgs 159/2011 ai liberi professionisti non organizzati in forma di impresa.
La tassatività della legge va rispettata, afferma il Consiglio di Stato nella sentenza 2 marzo 2023, n. 2212 che ha confermato l'annullamento della informativa antimafia a contenuto interdittivo emessa nei confronti di un libero professionista da una Prefettura in Calabria. L'articolo 83, comma 3, lettera d) del Dlgs 159/2011 (Codice antimafia) esclude l'applicazione dell'interdittiva antimafia per chi esercita attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale. La disposizione, che ha comunque un contenuto ampio non può essere soggetta ad una interpretazione sistematica che, bypassando il principio di tassatività, produca un effetto non espressamente previsto dalla legge, ma desunto per implicito.
Inoltre, viene in gioco anche il principio di legalità che impone di non superare il dato letterale della norma che produce effetti in senso afflittivo e limitativo delle libertà dei soggetti interessati, per effetto di una estensione dell'ambito soggettivo di applicazione non espressamente contemplata dal legislatore. (FP)
Consiglio di Stato
Sentenza 2 marzo 2023, n. 2212
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