Regolamento Commissione Ue 2024/805/Ue
Criteri di sostenibilità dei biocarburanti ai sensi della direttiva 2018/2001/Ue - Regolamento di esecuzione 2022/966/Ue - Accreditamento dei sistemi volontari di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti - Slittamento dell'applicazione della disciplina di cui all'articolo 11 del regolamento 2022/966/Ue
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Commissione europea
Regolamento di esecuzione 7 marzo 2024, n. 2024/805/Ue
(Guue 8 marzo 2024)
La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili1, in particolare l'articolo 30, paragrafo 8,
considerando quanto segue:
(1) Per stabilire se i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti liquidi e gassosi rinnovabili di origine non biologica per il trasporto e i carburanti derivanti da carbonio riciclato sono conformi alla direttiva (Ue) 2018/2001 è indispensabile che i sistemi volontari li certifichino correttamente e in modo armonizzato. Il regolamento di esecuzione (Ue) 2022/996 della Commissione2 stabilisce pertanto norme armonizzate valide per tutto il processo di certificazione, che offrono la necessaria certezza del diritto in merito alle prescrizioni applicabili agli operatori economici e ai sistemi volontari.
(2) Il regolamento di esecuzione (Ue) 2022/996 è entrato in vigore il 30 giugno 2022 e si applica a decorrere da 18 mesi dopo tale data, vale a dire dal 30 dicembre 2023.
(3) In fase di attuazione degli obblighi imposti agli Stati membri dall'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (Ue) 2022/996 per quanto concerne l'accreditamento o il riconoscimento a fini di vigilanza sugli organismi di certificazione, è stato concluso che predisporre adeguati programmi di accreditamento o sistemi di riconoscimento richiederebbe agli Stati membri un periodo molto più lungo e che sarebbe impossibile farlo entro la data di applicazione del regolamento.
(4) L'impossibilità per gli Stati membri di fornire agli organismi di certificazione esistenti l'accesso a programmi di accreditamento o a un sistema di riconoscimento alla data di applicazione del regolamento di esecuzione (Ue) 2022/996 creerebbe una situazione in cui nessun organismo di certificazione esistente sarebbe in grado di conformarsi all'articolo 11, paragrafo 1, di tale regolamento e pertanto di proseguire l'attività di certificazione in conformità delle disposizioni della direttiva (Ue) 2018/2001 e del regolamento di esecuzione (Ue) 2022/996 applicabili a detti organismi. Questo porterebbe a gravi perturbazioni sul mercato dei combustibili rinnovabili a partire dall'inizio del 2024.
(5) È pertanto opportuno, per renderla possibile, posticipare l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (Ue) 2022/996, vale a dire dell'obbligo in base al quale gli organismi di certificazione devono essere accreditati da un organismo nazionale di accreditamento e in conformità del regolamento (Ce) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio3, o riconosciuti idonei da un'autorità competente a coprire l'ambito di applicazione della direttiva (Ue) 2018/2001 o l'ambito specifico del sistema volontario. Un periodo di un anno civile è adeguato, necessario e proporzionato per consentire ulteriori preparativi.
(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (Ue) 2022/996.
(7) Il presente regolamento di esecuzione modificativo dovrebbe applicarsi dalla data di applicazione del regolamento di esecuzione originario, vale a dire il 30 dicembre 2023, per garantire la validità degli eventuali certificati rilasciati dagli organismi di certificazione tra tale data e la data di entrata in vigore del presente regolamento.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa di cui all'articolo 34, paragrafo 2, della direttiva (Ue) 2018/2001,
ha adottato il presente regolamento:
Articolo 1
All'articolo 28 del regolamento di esecuzione (Ue) 2022/996 è aggiunto il comma seguente:
"Tuttavia l'articolo 11, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.".
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 30 dicembre 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2024
Note ufficiali
Gu L 328 del 21 dicembre 2018, pag. 82, ELI:: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj.
Regolamento di esecuzione (Ue) 2022/996 della Commissione, del 14 giugno 2022, recante norme per verificare i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e i criteri che definiscono il basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni (Gu L 168 del 27 giugno 2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/996/oj).
Regolamento (Ce) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (Cee) n. 339/93 (GU L 218 del 13 agosto 2008, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/765/oj).