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Normativa Vigente

Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267

Nuove disposizioni in materia di boschi - Stralcio - Provvedimenti per la tutela pubblici interessi

Si riporta il testo vigente e coordinato con tutte le modifiche intervenute nel corso del tempo.

Sono inserite:

in modo statico (ossia non evidenziabili nel testo) le modifiche apportate dai seguenti provvedimenti:

Regio decreto legge 3 gennaio 1926, n. 23;

Errata Corrige 12 febbraio 1926;

Regio decreto legge 17 febbraio 1927, n. 324;

Legge 5 gennaio 1933, n. 3;

Regio decreto legge13 febbraio 1933, n. 215;

Legge 25 luglio 1952, n. 991;

Legge 14 dicembre 1955, n. 1318;

Legge 12 luglio 1961, n. 603;

Sentenza Corte costituzionale 17 marzo 1966, n. 2;

Legge 1 marzo 1975, n. 47;

Sentenza Corte costituzionale 18 dicembre 1991, n. 488;

Dpr 8 giugno 2001, n. 327;

Dl 23 novembre 2001, n. 411;

Dl 20 giugno 2002, n. 122;

Legge 1 agosto 2002, n. 166;

Dlgs 27 dicembre 2002, n. 302;

Legge 14 gennaio 2013, n. 10.

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Parlamento italiano

Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267

(Gu 17 maggio 1924 n. 117)

Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani

Titolo I

Provvedimenti per la tutela del pubblici interessi

Capo I

Limitazioni alla proprietà terriera

Sezione I

Vincolo per scopi idrogeologici

Articolo 1

Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli articoli 7, 8 e 9 possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.

Articolo 2

La determinazione dei terreni di cui all'articolo precedente sarà fatta per zone nel perimetro dei singoli bacini fluviali.

A tale scopo l'amministrazione forestale segnerà per ogni Comune su di una mappa catastale, o, in mancanza, su di una carta del Regio Istituto geografico militare possibilmente in scala da 1 a 10.000, i terreni da comprendersi nella zona da vincolare, descrivendone i confini.

In apposita relazione esporrà ed illustrerà le circostanze ed i motivi che consigliarono la proposta.

Articolo 3

Un esemplare della carta topografica, con la descrizione dei confini delle zone proposte per il vincolo, dovrà, a cura del Sindaco, restare affisso per 90 giorni all'albo pretorio del Comune.

Una copia della relazione resterà invece depositata presso la segreteria del Comune a disposizione degli interessati.

La pubblicazione di cui sopra terrà luogo di notificazione.

Articolo 4

I reclami avverso la proposta di determinazione della zona da vincolare, redatti in carta libera, devono essere presentati alla segreteria del Comune entro il termine stabilito dall'articolo precedente.

Scaduto detto termine, il Sindaco trasmetterà tutti i reclami nonché l'esemplare della carta topografica, con la descrizione dei confini delle zone, e la relazione dell'Ispettorato forestale, al Comitato costituito a norma dell'articolo 18.

Il Comitato deciderà, sentito, ove lo ritenga necessario, uno o più membri da esso delegati ad apposito sopraluogo.

Contro le decisioni del Comitato è ammesso ricorso al Consiglio di Stato entro novanta giorni dalla notificazione della decisione.

Le attribuzioni del Consiglio sono state riordinate dal Rd 20 settembre 1934, n. 2011, che approvava il Testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, il quale in particolare stabiliva, al n. 1 dell'articolo 32, che il Consiglio adempisse le attribuzioni già demandate ai Comitati forestali e ad altri enti.

Articolo 5

Esaurito l'esame dei ricorsi, il Comitato forestale darà notizia dell'esito di essi all'Ispettorato forestale. Questo, entro sessanta giorni dall'annuncio, curerà la pubblicazione all'albo di ogni Comune di un esemplare della carta topografica con l'indicazione delle zone definitivamente vincolate e con la descrizione dei confini delle zone stesse.

Ad ogni effetto di legge la determinazione delle zone vincolate, s'intenderà definitiva quindici giorni dopo la pubblicazione anzidetta.

Le attribuzioni del Consiglio sono state riordinate dal Rd 20 settembre 1934, n. 2011, che approvava il Testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, il quale in particolare stabiliva, al n. 1 dell'articolo 32, che il Consiglio adempisse le attribuzioni già demandate ai Comitati forestali e ad altri enti.

Articolo 6

Le variazioni da apportarsi alla delimitazione delle zone vincolate in seguito alle decisioni dei ricorsi al Consiglio di Stato, saranno pubblicate nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 5.

Articolo 7

Per i terreni vincolati la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e la trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione sono subordinate ad autorizzazione del Comitato forestale e alle modalità da esso prescritte, caso per caso, allo scopo di prevenire i danni di cui all'articolo 1.

Articolo 8

Per i terreni predetti il Comitato forestale dovrà prescrivere le modalità del governo e della utilizzazione dei boschi e del pascolo nei boschi e terreni pascolativi, le modalità della soppressione e utilizzazione dei cespugli aventi funzioni protettive, nonché quelle dei lavori di dissodamento di terreni saldi e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria, in quanto ciò sia ritenuto necessario per prevenire i danni di cui all'articolo 1.

Tali prescrizioni potranno avere anche carattere temporaneo.

Articolo 9

(omissis)

Articolo 10

Le prescrizioni di massima, di cui agli articoli 8 e 9, compilate in forma di regolamento, sono rese esecutive dal Ministro per l'economia nazionale, il quale potrà, udito il Consiglio di Stato, annullarne o modificarne le parti riconosciute contrarie ai fini ed alle disposizioni del titolo I del presente decreto ed alle leggi ed ai regolamenti generali.

Nel detto regolamento saranno comprese le norme di Polizia forestale.

Articolo 11

(omissis) 1

Articolo 12

I proprietari dei terreni compresi nelle zone vincolate possono separatamente chiedere che i propri terreni siano in tutto od in parte esclusi dal vincolo.

Per ottenere tale esclusione dovranno farne domanda al Comitato forestale. Per l'ulteriore procedura si seguiranno le norme stabilite negli articoli 4, 5 e 6.

I terreni esclusi dal vincolo saranno indicati in un elenco da pubblicarsi a cura dell'Ispettorato forestale.

Le spese di accertamento sono a carico dello Stato solo nel caso di accoglimento delle domande degli interessati.

Articolo 13

Le zone vincolate, nelle quali, per lavori eseguiti, per mutate forme di utilizzazione dei terreni o per altre cause, risulti cessato il pericolo di danni, di cui all'articolo 1, possono dal Comitato forestale, su proposta dell'amministrazione forestale o su richiesta degli interessati, essere dichiarate esenti dal vincolo.

Il Comitato forestale potrà del pari dichiarare totalmente o parzialmente esenti dalle limitazioni imposte dalle prescrizioni di massima i proprietari di terreni compresi nelle zone vincolate, qualora si verifichino le circostanze previste dal precedente comma.

L'esenzione avrà carattere personale; a tutti gli altri effetti di legge anche questi terreni s'intenderanno vincolati.

Per le spese di accertamento valgono le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Articolo 14

Le zone ed i terreni esenti dal vincolo possono, per iniziativa dell'amministrazione forestale, o di chiunque vi abbia interesse, essere sottoposte a vincolo.

Per la determinazione delle prime e dei secondi e per la dichiarazione di vincolo saranno osservate le norme stabilite negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6.

Articolo 15

(omissis)

Articolo 16

Gli estimi dei terreni vincolati, che nella formazione del catasto siano stati applicati senza tener conto degli effetti del vincolo, saranno riveduti e ridotti in proporzione della diminuzione di reddito causata dal vincolo stesso.

Sezione II

Vincolo per altri scopi

Articolo 17

I boschi, che per la loro speciale ubicazione, difendono terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe, dal rotolamento di sassi, dal sorrenamento e dalla furia dei venti, e quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali, possono su richiesta delle Province, dei Comuni o di altri Enti e privati interessati, essere sottoposti a limitazioni nella loro utilizzazione.

Per disposizione della competente amministrazione dello Stato possono essere sottoposti ad analoghe limitazioni i boschi, dei quali sia ritenuta necessaria la conservazione anche per ragioni di difesa militare.

Le limitazioni di cui al comma precedente sono stabilite dalle amministrazioni interessate in seguito ad accordi col Ministero dell'economia nazionale.

Per la diminuzione di reddito derivante dalle limitazioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo sarà dovuto ai proprietari o possessori di boschi un congruo indennizzo. Questo, insieme con le spese per l'imposizione dei detti vincoli, sarà a carico di coloro che promossero le limitazioni e ne trarranno vantaggio.

Gli Enti ed i privati, di cui al primo comma, all'atto della domanda, dovranno dimostrare di avere i mezzi sufficienti per corrispondere l'indennizzo di cui sopra.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai casi considerati nel Testo unico di legge 16 maggio 1900, n. 401, sulle servitù militari.

Articolo 18

La necessità dei vincoli sui boschi, di cui al primo comma dell'articolo precedente, sarà, caso per caso, dichiarata dal Comitato forestale in seguito a domanda motivata degli Enti o privati interessati ed a relazione scritta di una Commissione di membri del Comitato, incaricata dei necessari accertamenti.

Nei casi di vincolo per ragioni igieniche dovrà essere sentito anche il Consiglio sanitario provinciale.

Contro la dichiarazione della necessità del vincolo è ammesso ricorso al Consiglio di Stato nel termine stabilito dall'articolo 4.

Articolo 19

La domanda di dichiarazione della necessità del vincolo o provvedimento dell'autorità, di cui all'articolo 17, comma secondo, deve notificarsi al proprietario o a colui che a qualsiasi titolo abbia nell'attualità il godimento del bosco.

Dal momento della notificazione fino all'esaurimento della procedura relativa alla dichiarazione ed imposizione del vincolo, il proprietario o possessore del bosco non potrà compiere in esso alcun taglio di piante.

Esso però potrà chiedere, in sede di liquidazione dell'indennizzo, un compenso per il pregiudizio economico subito a causa della sospensione dei tagli.

Articolo 20

Riconosciuta la necessità del vincolo di cui al primo comma dell'articolo 17, verranno determinate le forme e le modalità del godimento del bosco. A tal uopo il Comitato informerà l'amministrazione forestale e le parti interessate delle proprie deliberazioni.

Analoga notificazione sarà fatta dall'autorità che promosse la dichiarazione di vincolo, di cui al secondo comma dell'articolo stesso.

Entro trenta giorni dalle dette notificazioni, l'amministrazione forestale invierà al Sindaco, per la pubblicazione nell'albo pretorio del Comune, un esemplare della carta topografica col tracciato del terreno boschivo sottoposto a vincolo, ed un estratto delle norme relative alla utilizzazione di esso.

L'affissione all'albo sarà fatta per un periodo di giorni quindici, dopo del quale la determinazione del vincolo s'intenderà definitiva ad ogni effetto di legge.

Articolo 21

Sulla base dei minori redditi derivanti dalle limitazioni imposte alla consuetudinaria utilizzazione del bosco sarà stabilito l'ammontare dell'indennizzo.

(omissis) 2

Articolo 22

Il Collegio arbitrale, di cui all'articolo precedente, nel determinare la misura dell'indennizzo, stabilirà anche le modalità del pagamento, che può aver luogo sotto forma di canone annuo.

Qualora il bosco vincolato agli effetti dell'articolo 17 sia vincolato anche per scopi idrogeologici, l'eventuale indennizzo sarà stabilito senza computare le diminuzioni di reddito derivanti da questo secondo vincolo

Articolo 23

In casi d'urgenza e qualora si abbia fondato motivo per ritenere che boschi situati nelle condizioni di cui all'articolo 17 possano essere utilizzati in modo da produrre i danni previsti dall'articolo stesso, il Comitato forestale, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, nonché le amministrazioni dello Stato, nel caso previsto dal secondo comma del detto articolo, potranno imporre l'astensione da qualsiasi forma di utilizzazione di essi, fino all'esaurimento della procedura, di cui agli articoli precedenti.

Capo II

Disposizioni penali e di polizia

Articolo 24

Il proprietario o possessore di terreni vincolati, il quale non osserverà le norme emanate dal Comitato forestale per l'applicazione dell'articolo 7, e quelle relative alle modalità della soppressione ed utilizzazione dei cespugli ed alle modalità dei lavori di dissodamento nei terreni saldi e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria, di cui all'articolo 8, incorrerà nella sanzione amministrativa da lire 96.000 a lire 800.000 per ogni decara di terreno, non mai però inferiore a lire 320.000 , e considerandosi come decara intera una frazione di decara, ed avrà l'obbligo di compiere i lavori impostigli dal Comitato entro il termine da questo stabilito.

Articolo 25

In caso d'inosservanza dell'obbligo stabilito nell'articolo precedente, il contravventore dovrà, entro trenta giorni dalla diffida del Comitato, depositare presso la Sezione di regia Tesoreria provinciale la somma corrispondente alla spesa prevista, restando a cura del Comitato di far eseguire direttamente i lavori.

Non effettuandosi il deposito, o quando nell'esecuzione dei lavori sia stata sorpassata la somma prevista, la relativa riscossione, sull'ordinanza del Presidente del Comitato, sarà fatta con le norme stabilite per l'esazione delle contribuzioni dirette.

Articolo 26

Coloro che nei boschi vincolati per scopi idrogeologici o per gli scopi previsti dall'articolo 17, taglino o danneggino piante o arrechino altri danni, in contravvenzione alle prescrizioni emanate dal Comitato forestale ed alle disposizioni impartite dalle autorità, di cui al comma secondo dell'articolo predetto, saranno puniti con una pena pecuniaria, dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso salvo gli obblighi imposti dagli articoli precedenti.

Articolo 27

Gli amministratori dei corpi morali incorreranno personalmente nella massima pena, ove si rendessero colpevoli delle infrazioni previste negli articoli precedenti, senza pregiudizio delle pene, nelle quali fossero incorsi qualora avessero commesso il reato a proprio profitto.

Articolo 28

Le infrazioni di cui agli articolo 24 e 26, commesse da chi non è proprietario, possessore od amministratore, saranno punite non solo colle pene minacciate dai detti articoli, ma altresì con quelle corporali inflitte dalle leggi penali generali quando costituiscano un reato da esse previsto. La pena per i reati previsti dall'articolo 26 non sarà inferiore ai tre quinti del massimo, e, per gli altri reati, non sarà inferiore ai due terzi del massimo, se trattasi di aggiudicatari di tagli, di fittavoli di pascoli, e generalmente di persone che abbiano diritto di fermarsi nei boschi.

La pena non sarà inferiore al sestuplo, se il danno avrà avuto luogo nei vivai e semenzai dell'amministrazione forestale.

Articolo 29

Nei reati forestali la valutazione delle piante tagliate o del danno arrecato sarà fatta dagli agenti forestali con le norme da stabilirsi nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto. Le parti interessate potranno impugnare, innanzi all'Autorità giudiziaria, la valutazione fatta dagli agenti forestali.

Oltre alle pene di cui nei precedenti articoli, le sentenze di condanna ordineranno il risarcimento dei danni a favore di chi di ragione.

Articolo 30

Ove i reati di cui nel presente decreto per qualunque motivo cadessero sotto le disposizioni delle leggi penali generali, e fossero da queste più gravemente puniti, sarà inflitta la pena da esse minacciata, ma non potrà essere applicata nella misura del minimo, salva la disposizione dell'articolo 28.

Articolo 31

I delitti contro le proprietà commessi sui boschi vincolati, anche quando non diano luogo ad azione privata, sono perseguibili d'ufficio nei casi previsti dalle prescrizioni del Comitato forestale e dai provvedimenti delle autorità, delle quali è cenno nel secondo comma dell'articolo 17.

Articolo 32

Senza tener conto dell'esistenza o meno di vincoli, qualora nei boschi si sviluppi un'epidemia di parassiti animali o vegetali, tale da minacciarne l'esistenza e da far temere la propagazione ad altri boschi, il proprietario o possessore è tenuto a darne subito avviso all'Autorità forestale più vicina, in conformità di quanto sarà ordinato dalle norme di Polizia forestale, di cui all'articolo 10.

Articolo 33

Chiunque, in occasione d'incendio nei boschi, vincolati o no, rifiuta, senza giustificato motivo, il proprio aiuto o servizio al funzionario che dirige l'opera di spegnimento, è punito a norma dell'articolo 435 del Codice penale.

Articolo 34

Le pene pecuniarie stabilite dal presente decreto saranno, nel caso di non effettuato pagamento, commutate nell'arresto, a seconda del suo ammontare, osservato il ragguaglio ed il limite stabiliti dal Codice penale.

Articolo 35

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto potranno essere conciliate davanti all'Ispettore capo del ripartimento nella cui circoscrizione l'infrazione fu commessa.

Per tale conciliazione il contravventore dovrà pagare una somma corrispondente al minimo della pena per la prima volta, al minimo aumentato della metà del minimo per la seconda volta ed al doppio del minimo per la terza volta, salvi gli aumenti stabiliti dall'articolo 28.

Se si tratti di contravvenzione a pena fissa, dovrà pagare per la prima volta la metà di essa, per la seconda volta i tre quinti e per la terza volta l'intera pena.

Articolo 36

La domanda di conciliazione può esser fatta verbalmente o per iscritto all'Ispettore forestale capo del dipartimento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del verbale di contravvenzione.

L'Ispettore, ammettendo la conciliazione, stabilisce il termine entro il quale il contravventore potrà dimostrare di avere versato, presso gli uffici e nei modi che saranno indicati dal regolamento, la somma dovuta a titolo di pena.

Detto termine non potrà superare i sessanta giorni.

Qualora la conciliazione non sia stata invocata o l'ammenda non pagata nei termini suddetti, l'Ispettore trasmetterà il verbale di contravvenzione al Pretore competente per l'ulteriore corso di giustizia.

Articolo 37

Chi nel periodo di due anni abbia commesso tre infrazioni alle disposizioni del presente decreto, per le quali sia intervenuta condanna o conciliazione, a norma dell'articolo 35, od oblazioni ai sensi dell'articolo 101 del Codice penale, non sarà ammesso a conciliazione per altri reati, previsti dal presente decreto, accertati nel biennio successivo.

Agli effetti delle disposizioni precedenti, sarà sempre considerata come prima contravvenzione quella commessa dopo due anni dall'ultima condanna, conciliazione od oblazione.

La conciliazione potrà aver luogo anche per i danni senza limite di valore.

Articolo 38

Le notificazioni, le domande, i verbali, le quietanze e qualsiasi altro atto relativo alle conciliazioni regolate dall'articolo 36 sono esenti da ogni diritto e spesa di bollo e registro.

 

(omissis)

Note redazionali

1

La Corte Costituzionale con sentenza 23 marzo 1966, n. 26, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

2

La Corte Costituzionale con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 488, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo, terzo e quarto comma del presente articolo