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Rischio incidenti rilevanti / Seveso
Giurisprudenza

Ordinanza Consiglio di Stato 21 marzo 2024, n. 2789

Pericolo di incidenti rilevanti legati a sostanze pericolose (Seveso) – Impianto di trattamento di rifiuti liquidi – Diffida a presentare notifica e rapporto di sicurezza ex articoli 13 e 15, Dlgs 105/2015 – Prassi nazionale che consente di rimettere la previsione dei quantitativi di sostanze pericolose a una procedura operativa che contempli il monitoraggio in continuo delle sostanze stesse – Contrasto con la definizione di "presenza di sostanze pericolose" di cui all'articolo 3 della direttiva 2012/18/Ue – Dubbi interpretativi – Sussistenza – Norma nazionale che prevede una "modalità unica" di comunicazione delle informazioni – Contrasto con l'articolo 7 della direttiva 2012/18/Ue – Dubbi interpretativi – Sussistenza – Rimessione alla Corte di Giustizia Ue di questione di pregiudizialità interpretativa

Il Consiglio di Stato chiede chiarimenti al Giudice Ue sulle modalità di valutazione dei quantitativi di sostanze pericolose presenti in un impianto, al fine di stabilirne l'assoggettamento o meno alla disciplina Seveso.
Con l'ordinanza 2789/2024 il Consiglio di Stato ha formulato due questioni interpretative della direttiva 2012/18/Ue in materia di pericolo di incidenti rilevanti connessi con la presenza di sostanze pericolose. Con la prima, il CdS ha chiesto lumi sulla conformità a tale direttiva della prassi che rimette la determinazione dei quantitativi di sostanze pericolose presenti in un impianto a una procedura operativa implementata dal gestore la quale, attraverso un costante monitoraggio, consente di stimarne la "reale" presenza delle sostanze nell'impianto (invece che quella "prevista" in base ai quantitativi massimi autorizzati dalla P.a.).
Con un secondo quesito, il CdS ha chiesto altresì se è conforme alle regole Ue la disposizione del decreto nazionale di recepimento (articolo 13 del Dlgs 105/2015) che non consente ai gestori di utilizzare le procedure operative di costante monitoraggio al fine di assolvere gli obblighi di comunicazione.
Nell'attesa di una risposta dell'Ue, il Giudice ha sospeso il giudizio avente ad oggetto un provvedimento con cui il Comitato tecnico regionale delle Marche ha diffidato il titolare di un impianto di trattamento di rifiuti liquidi, già autorizzato con Aia, a presentare la notifica e il rapporto di sicurezza "Seveso". Trattasi del secondo ed "eccezionale" rinvio alla Corte di Giustizia Ue che, sulla medesima tematica, si è già espressa (ma non sul merito) attraverso l'ordinanza 15 dicembre 2022, causa C-144/2022. (AG)

Consiglio di Stato

Ordinanza 21 marzo 2024, n. 2789