Sentenza Tar Lazio 11 aprile 2024, n. 7000
Rifiuti – Impianto di recupero energetico di rifiuti speciali non pericolosi – Provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) ex articolo 27-bis, Dlgs 152/2006 – Diniego – Ragioni – Divieto di realizzazione di nuovi impianti disposto dalla Lr Lazio 27/1998 e dal Piano rifiuti ex Dcr 5 agosto 2020, n. 4 se il fabbisogno regionale è soddisfatto – Legittimità - Sussistenza
Se la normativa regionale e il connesso Piano regionale rifiuti vietano la realizzazione di impianti di incenerimento quando il fabbisogno regionale è soddisfatto, la regola blocca nuove autorizzazioni.
A sancirlo il Tar Lazio nella sentenza 11 aprile 2024, n. 7000 in relazione al provvedimento negativo di compatibilità ambientale di un impianto di recupero energetico di rifiuti speciali non pericolosi. Il provvedimento di autorizzazione unica regionale ex articolo 27-bis, Dlgs 152/2006 era stato negato perché in contrasto la normativa regionale in materia.
La Lr 27/1998 modificata nel 2020 ha disposto il divieto di installare nuovi impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti o che utilizzino rifiuti come combustibile, se l'installazione stessa non è rispondente ai criteri e ai fabbisogni previsti dal Piano di gestione dei rifiuti. Il divieto regionale, precisano poi i Giudici laziali, nel suo significato letterale, si riferisce a tutti gli impianti di incenerimento o di coincenerimento, indipendentemente, dalla tipologia di rifiuto utilizzato (urbani o speciali non pericolosi) con lo scopo di coordinamento dell'impiantistica con la pianificazione regionale nella gestione dei rifiuti fissata dal Piano rifiuti approvato con Dcr 5 agosto 2020, n. 4. Pertanto, nel caso di specie, poiché un impianto già esistente soddisfa il fabbisogno regionale, non sono necessarie nuove installazioni. (FP)
Tar Lazio
Sentenza 11 aprile 2024, n. 7000
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