Acque
Normativa Vigente

Direttiva Commissione Ue 2026/288/Ue

Impiego di determinati materiali fertilizzanti ottenuti da effluenti di allevamento

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Commissione europea

Direttiva 9 febbraio 2026, n. 2026/288/Ue

(Guue 10 febbraio 2026)

Direttiva che modifica la direttiva 91/676/Cee del Consiglio per quanto riguarda l'impiego di determinati materiali fertilizzanti ottenuti da effluenti di allevamento

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/676/Cee del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole1, in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 5, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 91/676/Cee stabilisce le misure da inserire nei programmi d'azione da applicare nelle zone vulnerabili o in tutto il territorio nazionale conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, di tale direttiva. A norma dell'allegato III, punto 2, della direttiva 91/676/Cee, tali misure devono garantire che, per ciascuna azienda agricola o allevamento, il quantitativo di effluente di allevamento o di effluente trasformato sparso sul terreno ogni anno, compreso quello distribuito dagli animali stessi, non superi un determinato quantitativo per ettaro, fissato a 170 kg di azoto (N) all'anno.

(2) Dall'adozione della direttiva 91/676/Cee, il progresso scientifico e tecnico nelle tecniche di trattamento dell'effluente ha consentito la fabbricazione di fertilizzanti (noti come "fertilizzanti Renure") che, a determinate condizioni, agiscono come concimi chimici ai sensi dell'articolo 2, lettera f), della direttiva.

(3) Il Centro comune di ricerca della Commissione ha valutato che, a determinate condizioni, i fertilizzanti Renure hanno un potenziale di lisciviazione dell'azoto e un'efficienza agronomica simili a quelli dei concimi chimici. Questi materiali riducono pertanto i rischi di dispersione di nitrati nell'acqua rispetto all'effluente e, grazie a questo vantaggio ambientale, potrebbero essere utilizzati in quantitativi superiori alla soglia massima prevista nella direttiva 91/676/Cee per l'applicazione di effluente, garantendo nel contempo il conseguimento degli obiettivi della direttiva e adeguati benefici agronomici2.

(4) Una più ampia applicazione dei concimi organici e dei nutrienti provenienti dai flussi di rifiuti riciclati potrebbe rafforzare l'autonomia strategica aperta e la sicurezza alimentare dell'Unione, definendo nel contempo elevati standard di sostenibilità, in particolare nelle Regioni in cui i concimi organici sono scarsamente diffusi. L'uso dell'effluente, anche trasformato, conformemente alla direttiva 91/676/Cee, potrebbe ridurre l'esposizione degli agricoltori alla volatilità dei prezzi dei fertilizzanti minerali e chiudere i cicli dei nutrienti. La comunicazione dal titolo "Garantire la disponibilità e l'accessibilità economica dei concimi"3 invita a valutare ulteriori misure normative e non normative per consentire un uso più ampio dei nutrienti recuperati dagli effluenti di allevamento (altrimenti detti stallatico).

(5) Nel 2023 la Commissione ha avviato una valutazione della direttiva 91/676/Cee al fine di stabilire, tra l'altro, se tale direttiva promuova sufficientemente il riciclaggio dei nutrienti provenienti da varie fonti, compreso l'effluente trasformato, e gli sviluppi tecnologici nelle tecnologie di trattamento del letame che danno luogo a fertilizzanti Renure.

(6) Pertanto, fino al completamento della valutazione della direttiva 91/676/Cee, è necessario indicare agli Stati membri una soluzione provvisoria per autorizzare gli agricoltori a utilizzare fertilizzanti Renure in quantitativi superiori alla soglia indicata nell'allegato III, punto 2, a determinate condizioni.

(7) L'uso di fertilizzanti Renure in quantitativi superiori a 170 kg di azoto per ettaro all'anno a partire da effluente di allevamento dovrebbe essere autorizzato con le opportune misure di salvaguardia per migliorare la sostituzione dei concimi chimici con quelli organici, ridurre i costi per gli agricoltori e rafforzare l'autonomia strategica del settore agricolo dell'Unione, senza compromettere il conseguimento degli obiettivi della direttiva 91/676/Cee.

(8) Oltre all'impatto sulla qualità dell'acqua, le emissioni di azoto da effluente e bestiame incidono sulla qualità dell'aria. L'uso di fertilizzanti Renure dovrebbe andare di pari passo con sforzi continui per attenuare l'impatto ambientale complessivo. È pertanto necessario disporre di misure di salvaguardia adeguate e fissare un limite massimo per l'uso di fertilizzanti Renure. Tale limite dovrebbe riflettere le caratteristiche dei fertilizzanti Renure da effluente di allevamento, il loro uso e la loro capacità di sostituzione, nonché l'esperienza acquisita con l'applicazione dell'allegato III, punto 2.

(9) È opportuno stabilire criteri di qualità per i fertilizzanti Renure e le condizioni per il loro uso, in modo che possano sostituire i concimi chimici conformemente agli obiettivi della direttiva 91/676/Cee.

(10) Dovrebbero essere presi in considerazione solo i metodi di trasformazione che producono in modo affidabile materiali di qualità costante conformemente a criteri specificati. Il Centro comune di ricerca della Commissione ha valutato i criteri per la concentrazione di azoto minerale e carbonio organico nei materiali e ha verificato l'affidabilità di vari processi nella produzione di materiali conformi a detti criteri. La valutazione dimostra che i seguenti metodi di trasformazione sono in grado di produrre materiali di qualità costante conformemente ai criteri di cui sopra: stripping e rimozione (scrubbing) dell'ammoniaca per produrre sali di ammonio, applicazione dell'osmosi inversa per produrre concentrati minerali e precipitati di sali di fosfato (struvite) ricchi di azoto da effluenti di allevamento. È pertanto opportuno stabilire i processi necessari per la produzione di fertilizzanti Renure della qualità necessaria per garantire una sostituzione affidabile dei concimi chimici.

(11) Per garantire l'applicazione al suolo sicura dei fertilizzanti Renure, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad applicare norme di qualità rigorose, compresi limiti sicuri per i contaminanti e gli agenti patogeni pertinenti, conformemente alla legislazione dell'Unione e nazionale applicabile. È pertanto opportuno fissare valori limite massimi, in particolare per quanto riguarda la presenza di rame, zinco e microrganismi.

(12) Il regolamento delegato (Ue) 2023/1605 della Commissione4 determina i punti finali nella catena di fabbricazione di determinati fertilizzanti organici a norma del regolamento (Ce) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio5, compreso l'effluente trasformato, oltre i quali l'effluente trasformato non è più soggetto alle prescrizioni del regolamento (Ce) n. 1069/2009, per diventare un prodotto fertilizzante o parte di un prodotto fertilizzante dell'Ue di cui al regolamento (Ue) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio6. L'effluente di allevamento diverso da quello di cui al regolamento delegato (Ue) 2023/1605 è ancora soggetto alle prescrizioni del regolamento (Ce) n. 1069/2009.

(13) Gli Stati membri dovrebbero stabilire requisiti per gli impianti che producono fertilizzanti Renure al fine di garantire un tenore coerente di nutrienti conformemente ai criteri di cui alla direttiva 91/676/Cee. Per facilitarne l'applicazione al terreno in linea con i requisiti delle colture, i fertilizzanti Renure dovrebbero essere accompagnati da informazioni adeguate sul tenore di nutrienti.

(14) Il Centro comune di ricerca della Commissione ha valutato gli impatti ambientali e sanitari e ha proposto i criteri per l'uso dei fertilizzanti Renure partendo dal presupposto e a condizione che la quantità totale di effluente prodotto nell'Unione, il numero di unità di bestiame e la densità del bestiame non aumentino.

(15) Gli Stati membri dovrebbero pertanto monitorare attentamente l'effetto dell'autorizzazione per l'uso di fertilizzanti Renure al di sopra di 170 kg di azoto per ettaro all'anno sul numero di capi di bestiame e sulla produzione di effluente complessivi. Se il tenore di azoto della produzione totale annua di effluente per ettaro di superficie agricola utilizzata (Sau) supera o rischia di superare i 170 kg di azoto per ettaro nello Stato membro nel suo complesso o nelle Regioni Nuts 2 in cui è autorizzata l'applicazione di fertilizzanti Renure, gli Stati membri dovrebbero impedirne l'aumento in tali Regioni, al fine di garantire che non vi siano ulteriori ricadute negative indesiderate sull'ambiente.

(16) L'applicazione al terreno di fertilizzanti Renure rimane soggetta alle prescrizioni valide per l'applicazione di tutti i fertilizzanti (fertilizzazione equilibrata) di cui all'allegato III, punto 1, punto 3), della direttiva 91/676/Cee. Poiché i fertilizzanti Renure sono destinati a sostituire i concimi chimici, le limitazioni all'uso dei fertilizzanti conformemente al principio della fertilizzazione equilibrata applicato nello Stato membro interessato potrebbero dover essere riesaminate nel contesto della decisione per consentire ai fertilizzanti Renure di tenerne conto. Occorre tenere conto di eventuali ulteriori pressioni ambientali derivanti dall'applicazione di fertilizzanti Renure, in particolare a seguito della loro applicazione autunnale sui seminativi, e adottare misure adeguate nei rispettivi programmi d'azione, in particolare per quanto riguarda la limitazione dell'applicazione di fertilizzanti al terreno. È pertanto opportuno rispettare buone pratiche agroambientali, come la copertura vegetale viva o misure equivalenti, per evitare dispersioni di azoto nell'ambiente. È quindi opportuno stabilire tali prescrizioni.

(17) L'uso di fertilizzanti Renure può anche essere associato a un rischio di emissioni di azoto attraverso la volatilizzazione dai suoli, in particolare nel caso di fertilizzanti contenenti più del 60% di azoto in forme diverse dai nitrati e con un pH superiore a 5.5. Pertanto, per evitare effetti negativi sull'ambiente, è opportuno adottare adeguate tecniche di applicazione di fertilizzanti al terreno, quali l'iniezione, l'incorporazione immediata di materiali applicati in superficie o misure equivalenti.

(18) Nell'autorizzare l'uso di fertilizzanti Renure da effluente trasformato, gli Stati membri dovrebbero tenere conto anche dei possibili effetti sul raggiungimento degli obiettivi della direttiva 92/43/Cee del Consiglio7 e delle direttive 2000/60/Ce8, (Ue) 2016/22849, (Ue) 2020/218410 e 2008/50/Ce11 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (Ue) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio12. L'uso di fertilizzanti Renure non dovrebbe pregiudicare né ostacolare l'attuazione delle direttive e del regolamento di cui sopra. Alla luce del principio di precauzione di cui all'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli Stati membri dovrebbero adottare precauzioni particolari nelle zone Natura 2000 e nelle aree circostanti, nonché in prossimità dei punti di estrazione di acqua potabile. In applicazione della legislazione di cui sopra, e prima di concedere l'autorizzazione all'uso di tali fertilizzanti Renure, gli Stati membri dovrebbero valutare l'impatto complessivo sulle emissioni di ammoniaca nelle Regioni in cui l'applicazione dei fertilizzanti Renure è autorizzata, al fine di garantire che gli obiettivi ambientali non siano subiscano ripercussioni negative.

(19) Per consentirle di svolgere il ruolo che le compete a norma della direttiva 91/676/Cee, gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione la loro decisione di autorizzare l'uso di fertilizzanti Renure da effluente di allevamento trasformato e dovrebbero riferirle, nell'ambito della relazione quadriennale di cui all'articolo 10 della direttiva 91/676/Cee, in merito all'applicazione di tale autorizzazione, compresi i dati annuali sulla produzione di fertilizzanti Renure, sul numero di capi di bestiame e sulla produzione di effluente di allevamento.

(20) La modifica non dovrebbe incidere sugli obblighi degli Stati membri, a meno che questi non decidano di attuare la nuova lettera c) dell'allegato III, che figura nell'allegato del presente atto.

(21) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 91/676/Cee.

(22) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 9 della direttiva 91/676/Cee del Consiglio,

ha adottato la presente direttiva:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 91/676/Cee è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 2 marzo 2028. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2026

Allegato

Nell'allegato III della direttiva 91/676/Cee, al punto 2, secondo comma, è aggiunta la seguente lettera c):

"c) gli Stati membri possono autorizzare, al di sopra del quantitativo di 170 kg di azoto per ettaro all'anno di cui al presente comma e fino a un limite distinto di 80 kg supplementari di azoto per ettaro all'anno, l'uso di determinati materiali fertilizzanti da effluente di allevamento che sono stati trasformati, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

i) la componente dell'effluente di allevamento del materiale fertilizzante è stata sottoposta a un processo di trattamento che aumenta la concentrazione di azoto in forma minerale, azoto ureico o azoto sotto forma di cristalli, espressa come percentuale in peso dell'azoto totale rispetto all'apporto al processo di trattamento, con uno dei seguenti risultati:

1) un sale di ammonio (ottenuto per rimozione, ossia scrubbing) proveniente da un processo di purificazione dei gas o di controllo delle emissioni progettato per eliminare l'ammoniaca dagli effluenti gassosi;

2) un concentrato minerale ottenuto mediante osmosi inversa;

3) un sale di fosfato ricco di azoto (struvite), precipitato da effluenti di allevamento;

ii) i materiali fertilizzanti sono caratterizzati da una qualità costante in tutti i lotti e da un rapporto tra azoto minerale e azoto totale di almeno il 90% o un rapporto tra carbonio organico e azoto totale non superiore a tre; in entrambi i casi sono applicate delle correzioni per tutte le forme di azoto derivato da materiali costituenti che non provengono da effluente e che contengono più del 3% di azoto sulla sostanza secca;

iii) i materiali fertilizzanti non superano i seguenti limiti massimi:

— rame (Cu): 300 mg kg-1 di sostanza secca;

— zinco (Zn): 800 mg kg-1 di sostanza secca;

iv) gli agenti patogeni nei materiali fertilizzanti contenenti più dell'1% di carbonio organico non superano i seguenti limiti massimi:

 

Microrganismi da sottoporre a prova Piani di campionamento Limite
n c m M
Salmonella spp. 5 0 0 Assente in 25 g o 25 ml
Escherichiacoli o enterococchi 5 5 0 1.000 in 1 g o 1 ml

 

Dove:

n = numero di campioni da sottoporre a prova,

c = numero di campioni il cui numero di batteri, espresso in unità formanti colonie (Ufc), è compreso tra m e M,

m = valore soglia per il numero di batteri, espresso in Ufc, che è considerato soddisfacente,

M = valore massimo del numero di batteri, espresso in Ufc;

v) gli Stati membri attuano norme di qualità rigorose per garantire un tenore costante di nutrienti nei materiali fertilizzanti in tutti i lotti di produzione, in linea con i criteri di cui al punto ii);

vi) gli Stati membri assicurano che i materiali fertilizzanti siano accompagnati dalla documentazione contenente informazioni sul tenore di azoto (N) e fosfati (P2O5) laddove la concentrazione di uno qualsiasi di questi elementi superi l'1% di materia secca, con uno scostamento massimo del 25% dal valore dichiarato;

vii) gli Stati membri provvedono affinché il numero di capi di bestiame e la produzione di effluente non aumentino a seguito dell'applicazione del presente punto, i) a livello nazionale, quando il tenore di azoto della produzione totale annua nazionale di effluente per ettaro di superficie agricola utilizzata (Sau) supera il 75% del limite di 170 kg di azoto per ettaro stabilito al presente comma e ii) a livello delle unità territoriali Nuts 2 per cui è rilasciata l'autorizzazione, quando il tenore di azoto della produzione totale annua di effluente per ettaro di Sau in tali unità territoriali supera il 75% del limite di 170 kg di azoto per ettaro stabilito al presente comma;

viii) gli Stati membri inaspriscono le limitazioni dell'applicazione al terreno di fertilizzanti (tassi di fertilizzazione), di cui al punto 1, punto 3), del presente allegato, per tenere conto dei maggiori rischi di dispersioni di azoto nell'acqua e nell'aria derivanti dall'uso di materiali fertilizzanti che soddisfano le condizioni di cui ai punti da i) a iv) del presente punto, applicando nel contempo un coefficiente di equivalenza dei fertilizzanti minerali pari a 1 per tali materiali. Gli Stati membri garantiscono, nella misura del possibile, il mantenimento di una copertura vegetale viva o misure equivalenti sul terreno cui sono applicati materiali fertilizzanti che soddisfano le condizioni di cui ai punti da i) a iv) del presente punto; gli Stati membri provvedono affinché, ove opportuno per prevenire la dispersione di ammoniaca dai suoli agricoli, siano adottate precauzioni adeguate durante l'applicazione al terreno di materiali fertilizzanti che soddisfano le condizioni di cui ai punti da i) a iv) del presente punto, in particolare mediante iniezione, incorporazione immediata di materiali applicati in superficie o misure equivalenti;

ix) gli Stati membri adottano misure per prevenire, nella misura del possibile, le emissioni, comprese le emissioni nell'aria, derivanti dall'immagazzinamento di materiali fertilizzanti che soddisfano le condizioni di cui ai punti da i) a iv), definendo condizioni e prescrizioni adeguate per l'immagazzinamento di tali materiali;

x) gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che l'uso di materiali fertilizzanti che soddisfa le condizioni di cui hai punti da i) a iv) del presente punto non pregiudichi il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva, della direttiva 92/43/Cee del Consiglio (*1) e delle direttive 2000/60/Ce (*2), (Ue) 2016/2284 (*3), (Ue) 2020/2184 (*4) e 2008/50/Ce (*5) del Parlamento europeo e del Consiglio quando le misure del programma di azione sono pertinenti a tali direttive. Gli Stati membri adottano misure per prevenire effetti negativi nelle zone Natura 2000 e nelle aree circostanti e in prossimità dei punti di estrazione di acqua potabile, in conformità, rispettivamente, delle direttive 92/43/Cee e (Ue) 2020/2184.

Qualora applichino la presente lettera del secondo comma, gli Stati membri ne informano la Commissione. Inoltre, nell'ambito della relazione di cui all'articolo 10, essi riferiscono in merito alla sua applicazione, compresi i dati annuali sulla quantità di materiali prodotti che soddisfano le condizioni di cui ai punti da i) a iv) del presente punto e sulla densità del bestiame e sulla produzione di effluente a livello nazionale e a livello delle unità territoriali NUTS 2 stabilite dal regolamento (Ce) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6).

(*1) Direttiva 92/43/Cee del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Gu L 206 del 22.7.1992, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj).

(*2) Direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (Gu L 327 del 22.12.2000, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj).

(*3) Direttiva (Ue) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/Ce e abroga la direttiva 2001/81/Ce (Gu L 344 del 17.12.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/2284/oj).

(*4) Direttiva (Ue) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (Gu L 435 del 23.12.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/2184/oj).

(*5) Direttiva 2008/50/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (Gu L 152 dell'11.6.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/50/oj). direttiva Ue sulla qualità dell'aria ambiente, modificata nel 2024.

(*6) Regolamento (Ce) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (Nuts) (Gu L 154 del 21.6.2003, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1059/oj)." "

Note ufficiali

1

Gu L 375 del 31.12.1991, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/676/oj.

2

Huygens D., Orveillon G., Lugato E., Tavazzi S., Comero S., Jones A., Gawlik B. e Saveyn H., Technical proposals for the safe use of processed manure above the threshold established for Nitrate Vulnerable Zones by the Nitrates Directive (91/676/Cee), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2020.

3

Com(2022) 590 del 9.11.2022.

4

Regolamento delegato (Ue) 2023/1605 della Commissione, del 22 maggio 2023, che integra il regolamento (Ce) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dei punti finali nella catena di fabbricazione di determinati fertilizzanti organici e ammendanti (Gu L 198 dell'8.8.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1605/oj).

5

Regolamento (Ce) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (Ce) n. 1774/2002 (Gu L 300 del 14.11.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1069/oj).

6

Regolamento (Ue) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'Ue (Gu L 170 del 25.6.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1009/oj).

7

Direttiva 92/43/Cee del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Gu L 206 del 22.7.1992, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj).

 

8

Direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (Gu L 327 del 22.12.2000, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj).

 

9

Direttiva (Ue) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/Ce e abroga la direttiva 2001/81/Ce (Gu L 344 del 17.12.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/2284/oj).

10

Direttiva (Ue) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (Gu L 435 del 23.12.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/2184/oj).

 

11

Direttiva 2008/50/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (Gu L 152 dell'11.6.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/50/oj). direttiva Ue sulla qualità dell'aria ambiente, modificata nel 2024.

 

12

Regolamento (Ue) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (Ce) n. 834/2007 del Consiglio (Gu L 150 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj).