Dm Ambiente 15 dicembre 2023
Obiettivi specifici e modalità di funzionamento dell'Organismo di vigilanza dei Consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi - Attuazione dell'articolo 206-bis, comma 4-bis, Dlgs 152/2006
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Decreto 15 dicembre 2023
(Guri 26 aprile 2024 n. 97)
Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
di concerto con
Il Ministro delle imprese e del made in Italy
Vista la direttiva 94/62/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
Vista la direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
Vista la direttiva (Ue) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti;
Vista la direttiva (Ue) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
Vista la direttiva (Ue) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;
Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante l'attuazione della direttiva (Ue) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti nonché l'attuazione della direttiva (Ue) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che apporta modifiche alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2022, recante "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025";
Visto l'articolo 206-bis, il comma 4-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che istituisce presso il Ministero della transizione ecologica, dell'organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi;
Considerato che il citato comma 4-bis prevede l'adozione di un decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy per la definizione delle modalità di funzionamento dell'organismo di vigilanza e dei suoi obiettivi specifici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, recante "Nomina dei Ministri", con il quale l'on. Gilberto Pichetto Fratin è stato nominato Ministro della transizione ecologica e il sen. Adolfo Urso, Ministro dello sviluppo economico;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204. e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dello sviluppo economico in Ministero delle imprese e del made in Italy e, l'articolo 4, comma 1, che ha ridenominato il Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022 con cui l'on. Gilberto Pichetto Fratin è stato nominato Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il sen. Adolfo Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy;
Decreta:
Articolo 1
Organismo di vigilanza
1. Con il presente decreto sono stabiliti gli obiettivi specifici e le modalità di funzionamento dell'organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, di seguito denominato organismo, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi del comma 4-bis, dell'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Articolo 2
Obiettivi dell'organismo
1. Obiettivo generale dell'organismo è il rafforzamento del sistema di vigilanza sui consorzi e sui sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, con riferimento all'efficacia, all'efficienza e all'economicità della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
2. L'organismo persegue i seguenti obiettivi specifici:
a) garantire il corretto impiego del contributo ambientale, anche al fine di assicurare la gestione dei rifiuti sull'intero territorio nazionale e prevenire situazioni di mercato discriminatorie e distorsioni della concorrenza, mediante la formulazione di proposte tecniche e normative ai Ministeri competenti;
b) migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione dei Consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti mediante lo svolgimento di periodici esami delle filiere produttive, finalizzati anche alla formulazione di proposte tecniche e normative ai Ministeri competenti;
c) supportare i Ministeri competenti nello svolgimento delle attività di vigilanza riguardanti:
1) la coerenza degli statuti dei sistemi di gestione individuali e collettivi ai principi della responsabilità estesa del produttore di cui alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006;
2) l'attuazione del Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, di cui all'articolo 225 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
3) il funzionamento dei sistemi istituiti ai sensi degli articoli 178-bis e 178-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, per promuovere l'incremento delle attività di riutilizzo, prevenzione, riciclaggio e recupero dei rifiuti;
4) il riconoscimento da parte dei Ministeri competenti dei Consorzi e dei sistemi autonomi di gestione dei rifiuti;
5) le funzioni e le azioni di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 6 dell'articolo 178-ter, comma 6 e all'articolo 206-bis, comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
6) la corretta quantificazione del contributo ambientale nonché la sua determinazione, nel caso previsto dall'articolo 237, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
3. Qualora ne ravvisi l'esigenza, l'organismo può fare ricorso alle competenze tecniche dell'Ispra e di altre amministrazioni competenti.
4. Non rientrano tra gli obiettivi dell'organismo le finalità perseguite dall'Ispra nell'espletamento delle attività svolte a supporto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 206-bis, comma 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Articolo 3
Modalità di funzionamento dell'organismo
1. L'organismo si riunisce con cadenza almeno quadrimestrale e, per specifiche esigenze, possono essere invitati a partecipare alle sedute dell'organismo esperti qualificati di altre amministrazioni.
2. Il Presidente dell'organismo ha la rappresentanza del medesimo e, per il tramite della segreteria di cui al comma 8 convoca le sedute dell'organismo medesimo trasmettendo ai componenti l'ordine del giorno della seduta, con un preavviso di almeno quindici giorni.
3. Il Presidente dell'organismo designa il proprio sostituto, che svolge le medesime funzioni del Presidente, in caso assenza dello stesso.
4. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un terzo dei componenti dell'organismo, per argomenti di particolare rilevanza, specificamente indicati nella richiesta medesima.
5. Le sedute dell'organismo sono considerate valide con la presenza di almeno quattro componenti e le decisioni dell'organismo sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente determina la decisione da assumere.
6. L'assenza non giustificata e consecutiva di un componente ad almeno tre sedute ne determina la decadenza.
7. Le dimissioni di uno dei componenti dell'organismo sono comunicate direttamente al Presidente in forma scritta.
8. Le funzioni di segreteria dell'organismo sono assicurate da una segreteria composta da cinque componenti, di cui tre designati dalla competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e due dalla competente Direzione generale del Ministero delle imprese e del made in Italy.
9. La segreteria dell'organismo è nominata con decreto del Capo Dipartimento sviluppo sostenibile del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e opera presso la competente Direzione generale dello stesso Ministero.
10. Le risultanze delle attività svolte dall'organismo sono pubblicate su apposita pagina web del sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del made in Italy, entro il 30 aprile di ogni anno, a cura della segreteria di cui al comma 8. L'organismo può proporre ai Ministeri competenti l'organizzazione di specifici eventi pubblici, ai fini della divulgazione delle suddette risultanze.
Articolo 4
Disposizioni finanziarie
1. Per il funzionamento dell'organismo di cui al presente decreto sono assegnate le risorse iscritte sul capitolo di bilancio 4124 PG 01 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
2. Ai componenti dell'organismo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. Ad ogni componente della segreteria, di cui al comma 9 dell'articolo 3, spetta un compenso annuo lordo pari a euro cinquemila, a valere sulle risorse di cui al comma 1.
4. La competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può stipulare, su proposta dell'organismo, appositi accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990, per le finalità previste dall'articolo 2, anche al fine di garantire la partecipazione di esperti qualificati di altre amministrazioni. Agli oneri derivanti dai predetti accordi si provvede con le risorse di cui al comma 1.
5. Gli eventuali oneri derivanti dall'organizzazione di eventi pubblici, di cui al secondo periodo del comma 10 dell'articolo 3, gravano sulle risorse di cui al comma 1.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 dicembre 2023