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Energia
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 10 maggio 2024, n. 4233

Energia - Impianto di produzione di biometano dalla frazione organica di rifiuti urbani (Forsu) - Natura dell'impianto - Impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili e allo stesso tempo impianto di trattamento di rifiuti - Procedimento autorizzatorio applicabile - Autorizzazione unica per gli impianti a fonti rinnovabili ex articolo 12, Dlgs 387/2003 e autorizzazione unica impianti di trattamento rifiuti ex articolo 208, Dlgs 152/2006 anche nel caso in cui la potenza dell'impianto sia sotto le soglie previste per l'autorizzazione unica di impianti a fonti rinnovabili - Sussistenza - Applicabilità della procedura abilitativa semplificata ex articolo 6, Dlgs 28/2011 - Esclusione - Qualifica della Forsu come sottoprodotto ex articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 - Esclusione - Ragioni - Derivazione da processi di consumo non da un processo produttivo - Sussistenza - Qualifica della Forsu come biomassa per impianti a fonti rinnovabili ex articolo 2, Dlgs 28/2011 - Mantenimento della condizione di rifiuto - Sussistenza

Un impianto di produzione di biometano da frazione organica di rifiuti solidi urbani (cd. "Forsu") anche se qualificato "impianto a fonti rinnovabili", resta un impianto di trattamento rifiuti soggetto (anche) alla relativa autorizzazione unica
Il Consiglio di Stato, Sezione IV, nella sentenza 10 maggio 2024, n. 4233 ha mutato il proprio orientamento precedente (sentenza 31 marzo 2022, n. 2368) secondo il quale un impianto di produzione di biometano da Forsu "non ha natura di impianto di trattamento di rifiuti, in quanto è funzionale alla produzione di energia rinnovabile". Il nuovo orientamento del Collegio parte dalle Linee guida per le autorizzazioni degli impianti a fonti rinnovabili di cui al Dm 10 settembre 2010 dove si afferma che a tali impianti si applica anche la procedura dell'articolo 208 del Dlgs 152/2006 (autorizzazione unica rifiuti) perché oltre ad essere impianti di produzione di energia rinnovabile, sono allo stesso tempo impianti di trattamento di rifiuti, in particolare impianti di recupero di rifiuti.
La circostanza che la Forsu, come altri rifiuti biodegradabili, possa qualificarsi come "biomassa" ai fini della applicabilità delle norme in materia di produzione di energia rinnovabile non toglie che essa è e continua ad essere un rifiuto. Pertanto il proponente dovrà presentare la domanda di autorizzazione unica di impianti di produzione di energia rinnovabile ex articolo 12, Dlgs 387/2003 unitamente alla domanda di autorizzazione unica impianti di trattamento rifiuti ai sensi dell'articolo 208, Dlgs 152/2006. Va esclusa la legittimità della procedura abilitativa semplificata (Pas) per impianti di energia rinnovabile che era stata attivata dall'impresa nel caso di specie. (FP)

 

N.d.R.

1) (MUTAMENTO GIURISPRUDENZIALE): con la presente sentenza il Consiglio di Stato ha mutato il proprio orientamento rispetto a quello esposto nella sentenza 31 marzo 2022, n. 2368 secondo cui "l'impianto in questione non ha natura di impianto di trattamento di rifiuti, in quanto è funzionale alla produzione di energia rinnovabile sotto forma di biocarburante (biometano), utilizzando una biomassa, dunque una fonte rinnovabile, quale la frazione organica dei rifiuti solidi urbani (Forsu)."

2) la presente sentenza conferma la sentenza Tar Puglia 8 maggio 2023, n. 724.

3) il provvedimento viene pubblicato nei suoi termini testuali ritenendo arbitrario procedere alla correzione di eventuali errori in esso contenuti.

Consiglio di Stato

Sentenza 10 maggio 2024, n. 4233