Sentenza Consiglio di Stato 5 aprile 2024, n. 3134
Territorio - Installazioni esterne su aree vincolate - Autorizzazione paesaggistica (N.d.R.: articolo 146, Dlgs 42/2004) - Esclusione - Presupposti - Allegato A, punto A17, Dpr 31/2017 - Opere a corredo di determinate attività economiche - Impatto modesto sul bene oggetto di tutela - Mancanza di uno stabile collegamento con il suolo - Necessità - Sussistenza
Le installazioni esterne da realizzare su area vincolata sono sempre sottoposte ad autorizzazione paesaggistica, a meno che non soddisfino gli specifici requisiti previsti dal Dpr 31/2017.
Lo ha precisato il Consiglio di Stato che, con sentenza 3134/2024, ha chiarito i presupposti necessari perché trovi applicazione la norma che esclude eccezionalmente l'autorizzazione paesaggistica per le installazioni esterne in aree vincolate (Allegato A, punto A17 del Dpr 31/2017).
Perché tali installazioni non siano soggette ad autorizzazione, precisa il Collegio, non solo devono essere poste a corredo delle attività economiche specificamente elencate dalla norma (tra cui quelle turistico-ricettive e di somministrazione di alimenti e bevande), ma devono anche avere un impatto modesto sul bene oggetto di tutela, per caratteristiche strutturali e materiali usati, e mancare di uno stabile collegamento con il suolo. (IM)
Consiglio di Stato
Sentenza 5 aprile 2024, n. 3134
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