Sentenza Tar Lombardia 14 giugno 2024, n. 1816
Rifiuti - Recupero agevolato ex Dm 5 febbraio 1998 - Condizioni per il recupero di un rifiuto come materia prima seconda - Soddisfacimento dei requisiti del test di cessione di cui all'allegato 3 al Dm 5 febbraio 1998 - Necessità - Sussistenza - Utilizzo del materiale recuperato come materia prima seconda (Mps) in un sito - Verifica di un eventuale inquinamento dovuto all'utilizzo delle Mps - Obbligatorietà - Sussistenza - Superamento dei limiti delle Concentrazioni soglia di contaminazione (Csc) nel sito - Applicabilità della disciplina del Dlgs 152/2006 relative alle bonifiche - Sussistenza
Il fatto che una materia sia considerata "prima seconda" ex Dm 5 febbraio 1998 e quindi esclusa dalle norme sui rifiuti, non significa che la sua gestione non possa provocare l'inquinamento di un sito e quindi obbligo di bonifica.
Secondo il Tar Lombardia (sentenza 14 giugno 2024, n. 1816) il rispetto della disciplina del Dm 5 febbraio 1998 sul recupero agevolato di un rifiuto divenuto una materia prima seconda (Mps), quindi un "non rifiuto" "non può equivalere a licenza di inquinare, senza osservare le precauzioni, anche in termini di verifica dell'effettiva capacità contaminante delle Mps, che gravano sull'operatore." Invece l'impresa in giudizio riteneva che una volta verificata la conformità delle Mps ai criteri di cui al Dm 5 febbraio 1998, esse potessero essere utilizzate liberamente senza che ne potesse derivare alcuna responsabilità per l'ipotesi che si generasse un inquinamento. Le Mps – affermano al contrario i Giudici lombardi - "non possono godere di un trattamento di favore rispetto a qualsivoglia altra sostanza, non costituente rifiuto, che venga accumulata sul suolo e lo contamini."
Per il Consiglio di Stato il Dm 5 febbraio 1998 sul recupero agevolato è una disciplina speciale che però non deroga alla disciplina generale del Dlgs 152/2006, in particolare alle disposizioni sulle bonifiche. Pertanto se dalla gestione delle Mps derivi un superamento dei limiti della "Concentrazione soglia di contaminazione" (Csc) scattano gli obblighi di intervento per bloccare l'inquinamento in atto e i successivi adempimenti in materia di bonifiche. (FP)
Tar Lombardia
Sentenza 14 giugno 2024, n. 1816
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