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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Tar Toscana 16 marzo 2023, n. 285

Rifiuti - Attività di recupero di rifiuti - End of waste (cessazione qualifica di rifiuto) dei materiali oggetto di attività di dragaggio ex articolo 184-quater, Dlgs 152/2006 - Controlli sul rispetto dei requisiti End of waste - Termine di 30 giorni per l'effettuazione dei controlli da parte della P.a. - Natura ordinatoria - Sussistenza - Possibilità di effettuare i controlli anche una volta scaduto il termine - Sussistenza - Condizioni per la cessazione della qualità di rifiuto dei materiali dragati - Rispetto dei limiti dei valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1, allegato 5, Titolo V, Parte IV, Dlgs 152/2006 - Necessità - Sussistenza

I controlli della P.a. sull'esistenza dei criteri "End of waste" per il recupero di materiali da attività di dragaggio possono avvenire anche superato il termine di 30 giorni ex articolo 184-quater, comma 4, Dlgs 152/2006.
A ricordarlo il Tar Toscana nella sentenza 16 marzo 2023, n. 285 in relazione a irregolarità segnalate dall'Arpa in merito all'attività di recupero "End of waste" di fanghi di dragaggio provenienti da un porto effettuata da una azienda ai sensi dell'articolo 184-quater, Dlgs 152/2006. I Giudici, di fronte alle doglianze dell'impresa hanno sottolineato come il termine di 30 giorni concesso alla P.a. dal comma 4 dell'articolo 184-quater, Dlgs 152/2006 per verificare la rispondenza dell'attività di recupero esercitata ai criteri "End of waste" che quindi consentono di gestire l'esito di tale attività come prodotto e non rifiuto, è meramente ordinatorio, non ricollegandosi allo spirare del termine alcun effetto. Per il principio di inesauribilità del potere amministrativo, tale potere continua ad essere esercitabile anche se il termine non è rispettato.
Altro principio ricordato dai Giudici toscani è quello secondo il quale l'articolo 184-ter, Dlgs 152/2006 subordina chiaramente la cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali dragati ai requisiti indicati, al rispetto dei requisiti di legge e in particolare, al rispetto dei limiti dei valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1, allegato 5, Titolo V, Parte IV, Dlgs 152/2006. Pertanto il riscontro di tale superamento è sufficiente per obbligare l'impresa a gestire quel materiale secondo la disciplina sui rifiuti. (FP)

Tar Toscana

Sentenza 16 marzo 2023, n. 285