Sentenza Tar Toscana 16 marzo 2023, n. 285
Rifiuti - Attività di recupero di rifiuti - End of waste (cessazione qualifica di rifiuto) dei materiali oggetto di attività di dragaggio ex articolo 184-quater, Dlgs 152/2006 - Controlli sul rispetto dei requisiti End of waste - Termine di 30 giorni per l'effettuazione dei controlli da parte della P.a. - Natura ordinatoria - Sussistenza - Possibilità di effettuare i controlli anche una volta scaduto il termine - Sussistenza - Condizioni per la cessazione della qualità di rifiuto dei materiali dragati - Rispetto dei limiti dei valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1, allegato 5, Titolo V, Parte IV, Dlgs 152/2006 - Necessità - Sussistenza
I controlli della P.a. sull'esistenza dei criteri "End of waste" per il recupero di materiali da attività di dragaggio possono avvenire anche superato il termine di 30 giorni ex articolo 184-quater, comma 4, Dlgs 152/2006.
A ricordarlo il Tar Toscana nella sentenza 16 marzo 2023, n. 285 in relazione a irregolarità segnalate dall'Arpa in merito all'attività di recupero "End of waste" di fanghi di dragaggio provenienti da un porto effettuata da una azienda ai sensi dell'articolo 184-quater, Dlgs 152/2006. I Giudici, di fronte alle doglianze dell'impresa hanno sottolineato come il termine di 30 giorni concesso alla P.a. dal comma 4 dell'articolo 184-quater, Dlgs 152/2006 per verificare la rispondenza dell'attività di recupero esercitata ai criteri "End of waste" che quindi consentono di gestire l'esito di tale attività come prodotto e non rifiuto, è meramente ordinatorio, non ricollegandosi allo spirare del termine alcun effetto. Per il principio di inesauribilità del potere amministrativo, tale potere continua ad essere esercitabile anche se il termine non è rispettato.
Altro principio ricordato dai Giudici toscani è quello secondo il quale l'articolo 184-ter, Dlgs 152/2006 subordina chiaramente la cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali dragati ai requisiti indicati, al rispetto dei requisiti di legge e in particolare, al rispetto dei limiti dei valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1, allegato 5, Titolo V, Parte IV, Dlgs 152/2006. Pertanto il riscontro di tale superamento è sufficiente per obbligare l'impresa a gestire quel materiale secondo la disciplina sui rifiuti. (FP)
Tar Toscana
Sentenza 16 marzo 2023, n. 285
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: