Sentenza Corte di Giustizia 20 giugno 2024, causa C-85/22
Territorio – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Articolo 4, paragrafo 4, direttiva 92/43/Cee – Obbligo di designazione di zone speciali di conservazione – Sussistenza – Definizione delle priorità – Obbligo di fissazione obiettivi di conservazione – Specificità e precisione - Sussistenza – Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 92/43/Cee – Misure di conservazione – Misure proattive positive per il mantenimento dello stato di conservazione del sito – Inclusione – Sussistenza
Viola la disciplina Ue l'omessa designazione delle zone speciali di conservazione (Zsc) e degli specifici obiettivi di conservazione per il mantenimento o il ripristino di uno o più habitat.
La circostanza che la normativa nazionale di uno Stato membro accordi comunque una protezione ai siti di importanza comunitaria, sottolinea la Corte di Giustizia europea nella sentenza 20 giugno 2024 (causa C-85/22), non può dispensare tale Stato dal suo "obbligo specifico" di designare formalmente detti siti quali zone speciali di conservazione, che "costituisce una fase necessaria nell'ambito del regime di protezione degli habitat e delle specie" previsto dalla direttiva 92/43/Ce.
Pur non menzionando espressamente obblighi di fissazione di obiettivi di conservazione, chiarisce poi la sentenza, la direttiva prevede che, in sede di designazione della Zsc, gli Stati membri stabiliscano le priorità in funzione dell'importanza dei siti, il che "implica che detti obiettivi di conservazione siano stati preliminarmente fissati" e che gli stessi siano "specifici e precisi".
Le misure di conservazione, precisa in altro passaggio la Cge, dovrebbero comprendere, se necessario, le misure proattive positive per il mantenimento o il ripristino del sito in uno stato di conservazione. (AG)
Corte di Giustizia dell'Unione europea
Sentenza 20 giugno 2024, causa C-85/22
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