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Normativa Vigente

Decisione Consiglio Ue 2024/1830/Ue

Accordo per la protezione dell'Alto mare - Conservazione e uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Consiglio europeo

Decisione 17 giugno 2024, n. 2024/1830/Ue

(Guue 19 luglio 2023)

Decisione relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale

Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo1,

considerando quanto segue:

(1) Con decisione 98/392/Ce del Consiglio2, la Comunità europea ha approvato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 ("Unclos") e l'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione della parte XI della convenzione per quanto riguarda le materie disciplinate da tale convenzione per le quali i suoi Stati membri le hanno delegato la propria competenza. attualmente, l'Unione è l'unica organizzazione internazionale che è parte dell'Unclos ai sensi dell'articolo 305, paragrafo 1, lettera f), dell'Unclos e dell'articolo 1 del relativo allegato IX.

(2) L'accordo, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale ("accordo") è stato adottato a New York il 19 giugno 2023.

(3) Nelle conclusioni del 20 luglio 2023 il Consiglio ha rilevato che l'Unione e i suoi Stati membri si impegnano a ratificare e attuare rapidamente l'accordo e ha esortato tutti gli Stati a fare altrettanto.

(4) L'Unione e i suoi Stati membri mirano a ratificare l'accordo prima della conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani che avrà luogo nel 2025.

(5) Conformemente alla decisione (Ue) 2023/1974 del Consiglio3, l'accordo è stato firmato il 20 settembre 2023, a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione in una data successiva.

(6) A norma dell'articolo 66 dell'accordo, quest'ultimo è sottoposto alla ratifica, all'approvazione o all'accettazione degli Stati e delle organizzazioni regionali d'integrazione economica, come l'Unione.

(7) L'accordo è in linea con agli obiettivi ambientali dell'Unione di cui all'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue), segnatamente: la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente; la protezione della salute umana; l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; la promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

(8) La presente decisione non dovrebbe essere interpretata come un ricorso alla possibilità per l'Unione di esercitare la sua competenza esterna nei settori contemplati dall'accordo che rientrano nella competenza concorrente. Nel settore delle competenze concorrenti, gli Stati membri mantengono le rispettive competenze nella misura in cui l'accordo non incide sulle norme comuni o ne modifica la portata, comprese le loro prevedibili prospettive di sviluppo.

(9) La conclusione dell'accordo da parte dell'Unione non pregiudica la competenza degli Stati membri per quanto concerne la ratifica, l'approvazione o l'accettazione dell'accordo.

(10) A norma dell'articolo 67, paragrafo 1, dell'accordo, il Consiglio, gli Stati membri e la Commissione hanno redatto un Codice di condotta recante disposizioni interne tra l'Unione e i suoi Stati membri che riflettono le rispettive responsabilità per l'adempimento dei loro obblighi e l'esercizio dei diritti derivanti dall'accordo e che deve essere applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Tali disposizioni tengono debitamente conto degli interessi legittimi dell'Unione e dei suoi Stati membri nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, nel debito rispetto dei loro diritti e obblighi nel quadro dell'Unclos.

(11) Conformemente all'articolo 67, paragrafo 2, dell'accordo, l'Unione deve dichiarare, nel suo strumento di approvazione, il proprio ambito di competenza riguardo alle materie disciplinate dall'accordo stesso ("dichiarazione di competenza").

(12) Ai sensi dell'articolo 70 dell'accordo, in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 1, dell'accordo, l'Unione dovrebbe prevedere un'eccezione per escludere gli effetti retroattivi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, seconda frase, dell'accordo ("eccezione relativa alla non retroattività"). Pertanto, le disposizioni dell'accordo dovrebbero applicarsi, per l'Unione, soltanto alle attività relative alle risorse genetiche marine e alle informazioni digitali sul sequenziamento di tali risorse genetiche marine delle zone non soggette a giurisdizione nazionale raccolte e generate dopo l'entrata in vigore dell'accordo per l'Unione.

(13) La presente decisione non pregiudica la sovranità, i diritti sovrani e la giurisdizione degli Stati membri conformemente all'Unclos.

(14) È opportuno approvare l'accordo, la dichiarazione di competenza e l'eccezione relativa alla non retroattività,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

1. È approvato, a nome dell'Unione, l'accordo, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale ("accordo") 4.

2. La conclusione dell'accordo da parte dell'Unione non pregiudica la competenza degli Stati membri per quanto concerne la ratifica, l'accettazione o l'approvazione dell'accordo.

Articolo 2

È approvata, a nome dell'Unione, la dichiarazione di competenza di cui all'articolo 67, paragrafo 2, dell'accordo ("dichiarazione di competenza")5.

Articolo 3

È approvata, a nome dell'Unione, l'eccezione relativa alla non retroattività ai sensi dell'articolo 70 dell'accordo, in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 1 ("eccezione relativa alla non retroattività")6.

Articolo 4

Il Presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di approvazione di cui all'articolo 66 dell'accordo, nonché la dichiarazione di competenza e l'eccezione relativa alla non retroattività.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

 

Accordo, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale

Accordo

Formato: .pdf - Dimensioni: 1,26 MB


Dichiarazione di competenza dell'Unione europea resa a norma dell'articolo 67, paragrafo 2, dell'accordo, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale

Dichiarazione di competenza

Formato: .pdf - Dimensioni: 743 KB


Eccezione da parte dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 70, in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 1, dell'accordo, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale

Eccezione relativa alla non retroattività

Formato: .pdf - Dimensioni: 733 KB


Note ufficiali

1

Parere del 24 aprile 2024

2

Decisione del Consiglio 98/392/Ce, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione della parte XI della convenzione (Gu L 179 del 23.6.1998, pag. 1).

3

Decisione (Ue) 2023/1974 del Consiglio, del 18 settembre 2023, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Gu L 235 del 25.9.2023, pag. 1).

4

Il testo dell'accordo è pubblicato in GU L, 2024/1831, 19.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree/2024/1831/oj.

5

Il testo della dichiarazione di competenza è pubblicato in GU L, 2024/1832, 19.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree/2024/1832/oj.

6

Il testo dell'eccezione relativa alla non retroattività è pubblicato in GU L, 2024/1833, 19.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree/2024/1833/oj.