Acque
Normativa Vigente

Dm Infrastrutture 20 ottobre 2020

Determinazione delle tariffe per le ispezioni svolte dal Corpo delle capitanerie di porto

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Decreto 20 ottobre 2020

(Guri 10 dicembre 2020 n. 306)

Determinazione delle tariffe per le ispezioni svolte dal Corpo delle capitanerie di porto

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasportI

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

e

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Visto, in particolare, l'articolo 30, comma 4, della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, che prevede che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici sono posti a carico dei soggetti interessati secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, recante attuazione della direttiva 2009/16/Ce recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri e, in particolare, l'articolo 28;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2009, recante determinazione delle tariffe per l'attività ispettiva condotta a bordo delle unità mercantili, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 256 del 3 novembre 2009;

Considerata la necessità di aggiornare le tariffe di cui al richiamato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

28 ottobre 2009, in attuazione di quanto previsto all'articolo 28 del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53;

Decreta:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle attività ispettive svolte dal personale del Corpo delle Capitanerie di porto — Guardia costiera per le ispezioni previste dal decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53:

a) agli articoli 16 e 17, quando da tali ispezioni deriva un provvedimento di fermo della nave;

b) agli articoli 20 e 24 (allegato IX), per verificare la rispondenza della nave ai pertinenti requisiti delle convenzioni internazionali, a seguito di provvedimento di rifiuto di accesso ai porti.

Articolo 2

Tariffe

1. Le spese relative all'espletamento delle attività di cui all'articolo 1 sono poste a carico dell'armatore, del raccomandatario marittimo o di altro suo rappresentante nello Stato, in solido con il proprietario.

2. Le relative tariffe, stabilite negli allegati I e II, sono aggiornate ogni tre anni.

3. I relativi importi, da versarsi all'entrata del bilancio dello Stato, sono corrisposti antecedentemente alla revoca del provvedimento di fermo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) o del provvedimento di rifiuto di accesso di cui agli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53. In alternativa al versamento, è consentita la fornitura di garanzia sufficiente per il rimborso degli importi medesimi.

Articolo 3

Modalità di pagamento

1. Il pagamento dovuto è effettuato mediante versamento alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio ovvero tramite versamento sul conto corrente postale ad essa intestato.

2. Nella causale del versamento sono specificati:

a) il riferimento "tariffe per l'attività ispettiva a bordo delle unità mercantili straniere" con indicazione dell'articolo 16, 17,

20 o 24 del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, in relazione al tipo di ispezione effettuata;

b) l'amministrazione che effettua le prestazioni: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

c) l'imputazione della somma al Capo XV, capitolo 2454, articolo 3, dell'entrata del bilancio dello Stato.

Articolo 4

Disposizioni abrogative

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è abrogato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2009, in premessa richiamato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Allegato I (articolo 2)

Tariffe per i servizi resi dal corpo delle Capitanerie di porto — Guardia costiera per le ispezioni di cui agli articoli 16, 17, 20 e 24 del Dlgs 24 marzo 2011, n. 53

Ispezione dettagliata (articolo 16 del decreto legislativo n. 53/2011):

Tariffa euro 623,42;

Ispezione estesa (articolo 17 del decreto legislativo n. 53/2011): Tariffa euro 1.169,98;

Ispezione a seguito di provvedimento di rifiuto o di divieto di accesso ai porti (articoli 20 e 24 del decreto legislativo n. 53/2011):

Tariffa euro 649,04.

Allegato II (articolo 2)

Tariffe aggiuntive per i servizi di cui all'allegato i, resi dal personale del corpo delle Capitanerie di porto — Guardia costiera fuori dalla sede ordinaria di servizio e/o oltre il normale orario di lavoro

Per missione effettuata e per ogni ispettore intervenuto: in territorio nazionale: tariffa aggiuntiva euro 132,84; in territorio estero: tariffa aggiuntiva euro 1.317,63.

Per ogni ora (o sua frazione) di servizio reso da un ispettore fuori dall'orario di lavoro ordinario:

in giornate lavorative: tariffa aggiuntiva euro 20,79;

in giornate non lavorative: tariffa aggiuntiva euro 23,51.