Dm Infrastrutture 20 ottobre 2020
Determinazione delle tariffe per le ispezioni svolte dal Corpo delle capitanerie di porto
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Decreto 20 ottobre 2020
(Guri 10 dicembre 2020 n. 306)
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasportI
di concerto con
Il Ministro dell'economia e delle finanze
e
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Visto, in particolare, l'articolo 30, comma 4, della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, che prevede che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici sono posti a carico dei soggetti interessati secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, recante attuazione della direttiva 2009/16/Ce recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri e, in particolare, l'articolo 28;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2009, recante determinazione delle tariffe per l'attività ispettiva condotta a bordo delle unità mercantili, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 256 del 3 novembre 2009;
Considerata la necessità di aggiornare le tariffe di cui al richiamato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
28 ottobre 2009, in attuazione di quanto previsto all'articolo 28 del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53;
Decreta:
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica alle attività ispettive svolte dal personale del Corpo delle Capitanerie di porto — Guardia costiera per le ispezioni previste dal decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53:
a) agli articoli 16 e 17, quando da tali ispezioni deriva un provvedimento di fermo della nave;
b) agli articoli 20 e 24 (allegato IX), per verificare la rispondenza della nave ai pertinenti requisiti delle convenzioni internazionali, a seguito di provvedimento di rifiuto di accesso ai porti.
Articolo 2
Tariffe
1. Le spese relative all'espletamento delle attività di cui all'articolo 1 sono poste a carico dell'armatore, del raccomandatario marittimo o di altro suo rappresentante nello Stato, in solido con il proprietario.
2. Le relative tariffe, stabilite negli allegati I e II, sono aggiornate ogni tre anni.
3. I relativi importi, da versarsi all'entrata del bilancio dello Stato, sono corrisposti antecedentemente alla revoca del provvedimento di fermo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) o del provvedimento di rifiuto di accesso di cui agli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53. In alternativa al versamento, è consentita la fornitura di garanzia sufficiente per il rimborso degli importi medesimi.
Articolo 3
Modalità di pagamento
1. Il pagamento dovuto è effettuato mediante versamento alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio ovvero tramite versamento sul conto corrente postale ad essa intestato.
2. Nella causale del versamento sono specificati:
a) il riferimento "tariffe per l'attività ispettiva a bordo delle unità mercantili straniere" con indicazione dell'articolo 16, 17,
20 o 24 del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, in relazione al tipo di ispezione effettuata;
b) l'amministrazione che effettua le prestazioni: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) l'imputazione della somma al Capo XV, capitolo 2454, articolo 3, dell'entrata del bilancio dello Stato.
Articolo 4
Disposizioni abrogative
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è abrogato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2009, in premessa richiamato.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Allegato I (articolo 2)
Tariffe per i servizi resi dal corpo delle Capitanerie di porto — Guardia costiera per le ispezioni di cui agli articoli 16, 17, 20 e 24 del Dlgs 24 marzo 2011, n. 53
Ispezione dettagliata (articolo 16 del decreto legislativo n. 53/2011):
Tariffa euro 623,42;
Ispezione estesa (articolo 17 del decreto legislativo n. 53/2011): Tariffa euro 1.169,98;
Ispezione a seguito di provvedimento di rifiuto o di divieto di accesso ai porti (articoli 20 e 24 del decreto legislativo n. 53/2011):
Tariffa euro 649,04.
Allegato II (articolo 2)
Tariffe aggiuntive per i servizi di cui all'allegato i, resi dal personale del corpo delle Capitanerie di porto — Guardia costiera fuori dalla sede ordinaria di servizio e/o oltre il normale orario di lavoro
Per missione effettuata e per ogni ispettore intervenuto: in territorio nazionale: tariffa aggiuntiva euro 132,84; in territorio estero: tariffa aggiuntiva euro 1.317,63.
Per ogni ora (o sua frazione) di servizio reso da un ispettore fuori dall'orario di lavoro ordinario:
in giornate lavorative: tariffa aggiuntiva euro 20,79;
in giornate non lavorative: tariffa aggiuntiva euro 23,51.