Legge 8 agosto 2024, n. 111
Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali - Conversione in legge, con modificazioni, del Dl 76/2024 - Stralcio
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Parlamento italiano
Legge 8 agosto 2024, n. 111
(Gu 9 agosto 2024 n. 186)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge:
Articolo 1
1. Il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 8 agosto 2024
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 All'articolo 1:
(omissis)
Dopo il capo II sono inseriti i seguenti:
"Capo II-bis Ulteriori misure urgenti di protezione civile e di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei
(omissis)
Articolo 9-ter (Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei). -
1. Al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica sugli edifici di proprietà pubblica esistenti nella zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), nonché di assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera b), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, è nominato, tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza gestionale per l'incarico da svolgere, un Commissario straordinario, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario, nominato ai sensi del primo periodo, provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con i poteri e secondo le modalità previsti dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021. In caso di adozione delle ordinanze di cui al primo periodo del comma 5 del citato articolo 12, è necessaria la previa intesa con la Regione Campania, non si applicano gli obblighi di comunicazione ivi previsti ed è altresì autorizzata, nella misura strettamente necessaria ad assicurare la realizzazione dell'intervento ovvero il rispetto del relativo cronoprogramma, la possibilità di derogare alle disposizioni di cui al terzo periodo del medesimo comma 5.
2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede, in particolare:
a) a predisporre, d'intesa con la Regione Campania e sentiti i Sindaci dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, il Dipartimento della protezione civile e il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri:
1) sulla base dei criteri e delle priorità indicati nel piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate approvato con il citato decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 26 febbraio 2024, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, uno o più programmi di interventi urgenti di riqualificazione sismica degli edifici pubblici, dando priorità all'attuazione degli interventi di riqualificazione sismica concernenti gli edifici pubblici destinati ad uso scolastico o universitario, nonché quelli che ospitano minori, detenuti o persone con disabilità; i programmi di cui al presente comma comprendono altresì gli interventi previsti dal primo e secondo programma di interventi sugli edifici di proprietà pubblica di cui al capitolo 4.1, fasi (iii) e (iv), del citato piano straordinario; a tali fini, il Dipartimento della protezione civile provvede ad inviare al Commissario straordinario di cui al comma 1 i programmi di intervento di cui al capitolo 4.1, fasi (iii) e (iv), del citato piano straordinario, una volta concluse le relative istruttorie previste dal medesimo piano straordinario. I codici unici di progetto (CUP), i soggetti attuatori, i criteri e le modalità di realizzazione di tali programmi sono individuati con proprio provvedimento dal Commissario straordinario ai fini della successiva attuazione;
2) anche sulla base degli esiti dell'attività svolta dalla Regione Campania ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto-legge n. 140 del 2023, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi individuati dalla medesima Regione con classe d'urgenza "molto elevata" o "elevata", uno o più programmi di interventi urgenti finalizzati ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari secondo quanto previsto nella pianificazione di emergenza nell'area dei Campi Flegrei;
b) ad attuare gli interventi inseriti nei programmi di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), del presente comma ed approvati ai sensi del comma 3, anche per il tramite di soggetti attuatori dallo stesso individuati mediante proprio provvedimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
c) ad esercitare i poteri sostitutivi nei confronti degli Enti locali in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente capo; ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi, il Commissario straordinario, constatato l'inadempimento, assegna all'Ente locale interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni e, in caso di perdurante inerzia, adotta tutti gli atti o i provvedimenti necessari.
3.-12. (omissis)
13. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati:
a) sentito il Commissario straordinario di cui al comma 1, gli interventi inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, nel testo vigente fino alla data del 3 luglio 2024, non ancora avviati e ritenuti urgenti per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto nelle predette zone, nonché le risorse europee e nazionali utilizzabili allo scopo. Ai fini del primo periodo, si considerano non avviati anche gli interventi oggetto di affidamento da parte del Presidente della Regione Campania, quale Commissario straordinario ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, a concessionari o a contraenti generali in relazione ai quali, alla data del 3 luglio 2024, non sia stata iniziata l'attività realizzativa da parte dei medesimi concessionari o contraenti generali ovvero in relazione ai quali, alla medesima data, non siano stati sottoscritti dai predetti concessionari o contraenti generali i contratti con gli operatori economici incaricati della loro realizzazione;
b) sulla base del contenuto della relazione di cui al comma 12 e degli esiti dell'istruttoria svolta congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile, limitatamente a quanto di competenza in relazione alla rilevanza degli interventi ai fini dell'attuazione della pianificazione di emergenza, e dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in contraddittorio con la Struttura di supporto del Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, nel testo vigente fino alla data del 3 luglio 2024, e con gli uffici della Regione Campania operanti a supporto del medesimo Commissario o comunque coinvolti nell'attuazione, gli interventi inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale e in corso alla data del 3 luglio 2024, suscettibili di essere trasferiti ai sensi del comma 14, tenendo conto, in particolare, dello stato di avanzamento degli interventi, della loro riferibilità in modo esclusivo o prevalente alle zone interessate dal fenomeno bradisismico, della tipologia delle fonti di finanziamento utilizzate e della loro imputabilità al bilancio dello Stato nonché dell'esistenza o meno di contenziosi e del relativo esito. Ai fini di cui al primo periodo si considerano in corso gli interventi per i quali sia già stata iniziata la fase di realizzazione dei lavori, quelli oggetto di contratti di appalto di lavori, ivi compresi quelli stipulati dai concessionari o dai contraenti generali individuati dal Presidente della Regione Campania, quale Commissario straordinario ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, e quelli oggetto di procedure di affidamento di lavori ovvero di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione i cui bandi o avvisi risultino già pubblicati alla data del 3 luglio 2024, nonché per i quali, laddove non sia prevista la pubblicazione di bandi o avvisi, alla suddetta data siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
14.-17. (omissis)
Articolo 9-quater (Misure di semplificazione, di accelerazione e derogatorie per l'attuazione degli interventi nell'area dei Campi Flegrei).
1. Gli interventi inseriti nei programmi di cui all'articolo 9-ter, comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), quelli previsti dai decreti di cui al comma 13 del medesimo articolo 9-ter nonché quelli indicati nell'articolo 9-quinquies sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti ai sensi di quanto previsto dal presente articolo.
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 9-ter, comma 1, alle procedure di progettazione e realizzazione degli interventi di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento, le disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. È ammessa altresì la deroga alle seguenti disposizioni:
a) articolo 95 del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, di cui al Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
b) articolo 5, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, limitatamente ai termini temporali ivi previsti;
c) articoli 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2008;
d) Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con riferimento:
1) all'articolo 37, relativamente alla necessaria previa programmazione dei lavori, per consentire alle stazioni appaltanti di affidare l'appalto anche in assenza della previa programmazione del relativo intervento;
2) all'articolo 54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;
3) all'articolo 119, comma 5, allo scopo di consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, ferma restando la possibilità di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità di cui all'articolo 140, comma 7, del medesimo Codice.
3. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, possono essere previsti, previa specifica nei documenti di gara ovvero nelle lettere di invito, premi di accelerazione e penalità adeguate all'urgenza fino al doppio di quanto previsto dall'articolo 126 del Codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.
(omissis)
Articolo 9-septies (Interventi di nuova costruzione).
1. Al fine di garantire l'incolumità e la sicurezza pubblica nella zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), entro il 1° ottobre 2024, la Regione Campania adotta gli atti necessari a fronteggiare con urgenza gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nella medesima zona di intervento e ad evitare l'incremento del carico urbanistico in un'area a rischio vulcanico, sismico e bradisismico, anche in relazione alle conseguenze che nuove costruzioni potrebbero determinare sulla pianificazione di emergenza. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, il Consiglio dei ministri provvede ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Fino all'adozione delle specifiche misure di prevenzione dell'incremento del carico urbanistico di cui ai precedenti periodi, sussistendo un pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, nella predetta zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), è vietato il rilascio di titoli edilizi abilitanti la realizzazione di interventi di nuova costruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con destinazione d'uso residenziale.
(omissis)