Dm Ambiente 11 giugno 2024, n. 220
Approvazione del Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio 2023 di Conai e della relazione generale consuntiva 2022 - Articolo 225, comma 3, del Dlgs 152/2006
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Decreto 11 giugno 2024, n. 220
(Atto pubblicato ex articolo 32, legge 69/2009 sul sito web del Ministero dell'ambientre il 12 giugno 2024)
Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
e
il Ministro delle imprese e del made in Italy
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Vista la direttiva 94/62/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
Vista la direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
Vista la direttiva (Ue) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti;
Vista la direttiva (Ue) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
Vista la direttiva (Ue) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;
Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante l'attuazione della direttiva (Ue) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti nonché l'attuazione della direttiva (Ue) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che apporta modifiche alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dello sviluppo economico in Ministero delle imprese e del made in Italy e, l'articolo 4, comma 1, che ha ridenominato il Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022 con cui l'on. Gilberto Pichetto Fratin è stato nominato Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Sen. Adolfo Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, la Parte IV, Titolo II, recante "Gestione degli imballaggi", che disciplina le modalità del servizio di gestione di tali rifiuti;
Visto l'articolo 178 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che indica i principi per la gestione dei rifiuti;
Visto l'articolo 179 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che detta i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti;
Visto l'articolo 225, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 152 del 2006, ai sensi del quale il Consorzio nazionale imballaggi (Conai) è tenuto ad elaborare annualmente il Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 221-bis, comma 7-bis, e 223, comma 4, del medesimo decreto;
Visto, in particolare, il comma 3 dell'articolo 225 del suddetto decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dall'articolo 6, comma 9, lettera b), del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 213, che dispone l'approvazione del suddetto Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e l'Anci;
Considerato che nel suddetto Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sono individuate le misure per conseguire specifici obiettivi nella gestione degli imballaggi, nonché le iniziative in materia di prevenzione, riutilizzo, riciclaggio e recupero;
Considerato che i Piani regionali, di cui all'articolo 199 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, sono integrati con specifiche previsioni per gli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sulla base del suddetto Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
Visto il Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio 2023 — Relazione generale consuntiva 2022, trasmesso dal Conai con nota acquisita agli atti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica al prot. n. 106440 del 30 giugno 2023;
Vista la Convenzione sottoscritta dalla Direzione generale economia circolare del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con l'Ispra, approvata con DD. RINDEC 2018 n. 181 del 4 dicembre 2018, e rinnovata con decreto del Dipartimento sviluppo sostenibile del citato Ministero Rep. n. 21 dell'08 febbraio 2022, ed in particolare le attività previste dal relativo Piano operativo di dettaglio (Pod 2023-2024), che al modulo 4 prevede espressamente il "Supporto al Ministero nella valutazione tecnica del Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225 del Dlgs n. 152/2006, elaborato annualmente dal Conai ai fini della predisposizione del relativo decreto di approvazione";
Considerata la nota prot. n. 118700 del 19 luglio 2023, con la quale la Direzione generale economia circolare ha richiesto supporto tecnico all'Ispra per la valutazione del Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, predisposto dal Conai;
Vista la nota acquisita al prot. n. 157617 del 4 ottobre 2023, con la quale l'Ispra ha trasmesso le osservazioni al citato Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, affermando che "Il Programma generale e la Relazione sulla gestione appaiono da un punto di vista tecnico strutturate in modo organico secondo quanto richiesto dall'articolo 225 del Dlgs n. 152/2006 e riportano, seppur non sempre in maniera sistemica, gli effetti delle misure intraprese per la realizzazione degli obiettivi previsti ed i risultati conseguiti", ed ha pertanto valutato positivamente la documentazione trasmessa dal Conai;
Considerato che il Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, sulla base dell'istruttoria generale condotta dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con il supporto tecnico di Ispra, risponde alle previsioni di cui all'articolo 225, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e che pertanto persegue il raggiungimento degli obiettivi normativamente previsti;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, espressa nella seduta del 18 aprile 2024;
Decretano
Articolo 1
Approvazione del Programma
1. Ai sensi dell'articolo 225, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 6, comma 9, lettera b), del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 213, è approvato il "Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio 2023 — Relazione generale consuntiva 2022" del Consorzio nazionale imballaggi (Conai), che costituisce parte integrante del presente decreto.
Allegato
Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio 2023 e relazione generale consultiva 2022
Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio 2023 - Relazione generale consultiva 2022
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