Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato
Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 11 settembre 2024, n. 7525

Rifiuti - Servizio di gestione integrata dei rifiuti - Finanziamento - Tariffa integrata ambientale (Tia) ex articolo 49, Dlgs 22/1997 (N.d.R.: ora tassa rifiuti, Tari ex articolo 1, comma 641, legge 147/2013) - Natura tributaria - Sussistenza - Società pubblica che eroga il servizio e riscuote la Tia - Controversie con i soggetti al pagamento - Pratica commerciale scorretta ai sensi dell'articolo 20 del Dlgs 206/2005 (Codice del consumo) e applicazione di una sanzione da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato - Illegittimità - Sussistenza - Ragioni - Assenza di un "rapporto a prestazioni corrispettive" tra la società pubblica che eroga il servizio e i cittadini caratteristica di un contratto di vendita - Natura tributaria della Tia - Esclusione del destinatario del tributo dalla nozione di "consumatore" ai sensi dell'articolo 18 del Dlgs 206/2005 - Sussistenza

Sulle controversie relative alla tassa per il servizio rifiuti cittadini e imprese non sono tutelati dal Codice del consumo e l'Autorità antitrust non può sanzionare comportamenti commercialmente scorretti.
Il Consiglio di Stato con la sentenza 11 settembre 2024, n. 7525 ha annullato un provvedimento sanzionatorio dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato inflitto ad una società pubblica di riscossione della tariffa integrata ambientale (Tia) accusata di pratica commerciale scorretta nei confronti dei cittadini ai sensi degli articoli 20, 24 e 25 del Dlgs 206/2005 (Codice del consumo).
La tutela di imprese e cittadini quali "consumatori" disciplinata dal Codice del consumo e quindi la possibilità di chiedere un intervento della Autorità antitrust riguarda solo i "rapporti di consumo" tra professionista e consumatore, nell'ambito di contratti di vendita. La Giurisprudenza è concorde nel definire "professionista" la società pubblica che gestisce il servizio rifiuti e riscuote quanto dovuto dal cittadino in quanto esercita una attività economica. Ma la relazione che ha con l'utenza non è un "rapporto di consumo" dove ad una prestazione (il servizio rifiuti) corrisponde una controprestazione (versamento di un prezzo).
La tariffa integrata ambientale (Tia) di cui all'articolo 49 del Dlgs 22/1997 vigente a suo tempo, sebbene sia stata chiamata "tariffa" dal Legislatore, non era il prezzo pagato per un servizio ma un tributo, analogamente all'attuale tassa rifiuti (Tari). Manca qualsiasi rapporto a prestazioni corrispettive caratteristiche di un "contratto di vendita". Pertanto l'impresa o il cittadino per fare valere le loro ragioni si possono rivolgere al giudice tributario o al Garante del contribuente ma non alla Autorità antitrust. (FP)

Consiglio di Stato

Sentenza 11 settembre 2024, n. 7525