Sostanze chimiche / pericolose
Normativa Vigente

Regolamento Commissione Ue 2024/2790/Ue

Prodotti fertilizzanti -  Categoria di materiali costituenti 1 - Polimeri - Modifica all'allegato II, regolamento 2019/1009

N.d.R.: Il presente regolamento si applica a decorrere dal 17 ottobre 2028.

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Commissione europea

Regolamento delegato 23 luglio 2024, n. 2024/2790/Ue

(Guue 31 ottobre 2024)

Regolamento che modifica l'allegato II del regolamento (Ue) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i polimeri nella categoria di materiali costituenti 1

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ue) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'Ue, che modifica i regolamenti (Ce) n. 1069/2009 e (Ce) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (Ce) n. 2003/20031, in particolare l'articolo 42, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (Ue) 2019/1009 stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'Ue. Conformemente alle prescrizioni relative alle categorie di materiali costituenti ("Cmc") 8 e 9 di cui all'allegato II, parte II, di tale regolamento, i prodotti fertilizzanti dell'Ue possono contenere determinati polimeri.

(2) La presenza diffusa di minuscoli frammenti di polimeri naturali chimicamente modificati o sintetici, insolubili in acqua, che si degradano molto lentamente e sono facilmente ingeribili da organismi viventi, desta preoccupazioni per il loro impatto generale sull'ambiente e, potenzialmente, sulla salute umana. Ciò vale in particolare per i polimeri aggiunti intenzionalmente ai prodotti fertilizzanti dell'Ue che sono successivamente rilasciati nell'ambiente.

(3) Il regolamento (Ue) 2019/1009 ha pertanto stabilito l'obbligo per la Commissione di valutare entro il 16 luglio 2024 i criteri per la biodegradabilità di due categorie di polimeri appartenenti alla Cmc 9: i polimeri che controllano la penetrazione di acqua nelle particelle di nutrienti e, di conseguenza, il rilascio dei nutrienti ("agenti di rivestimento") e i polimeri che aumentano la capacità di ritenzione idrica o la bagnabilità del prodotto ("polimeri idroretentori").

(4) Il 23 giugno 2021 la Commissione ha adottato il regolamento delegato (Ue) 2021/17682, che aggiunge nuove categorie di polimeri nelle categorie di materiali costituenti 1 e 11. Tali polimeri sono di norma utilizzati come additivi tecnici per aumentare l'efficienza agronomica o la sicurezza dei prodotti. Al fine di individuare i polimeri che non suscitano preoccupazioni ambientali e che pertanto dovrebbero essere inclusi nelle Cmc 1 e 11, la Commissione ha tenuto conto dei pareri scientifici emessi dal comitato per la valutazione dei rischi3 e dal comitato per l'analisi socioeconomica dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (Echa) conformemente al regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio4 in merito alle microplastiche aggiunte intenzionalmente a qualsiasi tipo di prodotto destinato ai consumatori o ad uso professionale. Possono pertanto essere utilizzati come materiali appartenenti alle Cmc 1 o 11 solo i polimeri naturali, che non sono stati modificati chimicamente, i polimeri biodegradabili o i polimeri solubili.

(5) Successivamente la Commissione ha adottato il regolamento (Ue) 2023/20555, che introduce nel regolamento (Ce) n. 1907/2006 una restrizione generale all'immissione sul mercato di microparticelle di polimeri sintetici ("restrizione generale"). Determinate categorie di polimeri e i polimeri che soddisfano i criteri di biodegradabilità o di solubilità di cui al regolamento (Ce) n. 1907/2006 sono esclusi dalla restrizione generale.

(6) I prodotti fertilizzanti dell'Ue sono esclusi dall'ambito di applicazione della restrizione generale, in attesa dell'esito della valutazione sui criteri di biodegradabilità per gli agenti di rivestimento e i polimeri idroretentori. Tuttavia, le prescrizioni relative ai polimeri appartenenti alla Cmc 1 generalmente utilizzati come additivi tecnici dovrebbero essere allineate a quelle relative ai polimeri non soggetti alla restrizione generale. In primo luogo, i materiali appartenenti alla Cmc 1 sono già soggetti ad alcune disposizioni del regolamento (Ce) n. 1907/2006, specificamente adattate al loro uso come materiali costituenti nei prodotti fertilizzanti dell'Ue. In secondo luogo, i polimeri che possono essere utilizzati come materiali appartenenti alla Cmc 1, in genere additivi tecnici, come gli agenti antipolvere o antiagglomeranti, non svolgono una funzione specifica per un certo periodo di tempo in seguito alla loro applicazione al suolo, come gli agenti di rivestimento e i polimeri idroretentori, non devono degradarsi lentamente e non vi è alcuna giustificazione per introdurre o mantenere per tali polimeri norme specifiche in materia di biodegradazione. In terzo luogo, la restrizione generale di cui al regolamento (Ce) n. 1907/2006 si applica a polimeri simili nei prodotti fertilizzanti nazionali, ad eccezione degli agenti di rivestimento o dei polimeri idroretentori che devono soddisfare gli stessi criteri da stabilire conformemente al regolamento (Ue) 2019/1009. È quindi necessario allineare le prescrizioni relative ai materiali appartenenti alla Cmc 1 a quelle contenute nel regolamento (Ce) n. 1907/2006, sia per garantire la coerenza applicando le stesse norme a materiali simili contenuti in prodotti armonizzati o non armonizzati, sia per conseguire gli obiettivi perseguiti introducendo nel regolamento (Ce) n. 1907/2006 la restrizione generale, che potrebbe essere compromessa dal mantenimento di norme meno rigorose nel regolamento (Ue) 2019/1009.

(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (Ue) 2019/1009.

(8) Il regolamento (Ue) 2023/2055 inizierà ad applicarsi ai prodotti fertilizzanti nazionali a decorrere dal 17 ottobre 2028. Per motivi di coerenza e per concedere un tempo sufficiente per adeguarsi alle prescrizioni introdotte dal presente regolamento, dovrebbe applicarsi il medesimo periodo transitorio,

Ha adottato Il presente regolamento:

Articolo 1

Il punto 1 nella sezione "Cmc 1: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo", di cui all'allegato II, parte II, del regolamento (Ue) 2019/1009, è così modificato:

1) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) polimeri diversi dai:

i) polimeri che sono il risultato di un processo di polimerizzazione che ha avuto luogo in natura, indipendentemente dal processo di estrazione, e che sono sostanze non modificate chimicamente ai sensi dell'articolo 3, punto 40), del regolamento (Ce) n. 1907/2006;

ii) polimeri degradabili conformemente all'allegato XVII, appendice 15, del regolamento (Ce) n. 1907/2006;

iii) polimeri aventi una solubilità superiore a 2 g/l conformemente all'allegato XVII, appendice 16, del regolamento (Ce) n. 1907/2006; o

iv) polimeri che non contengono atomi di carbonio nella loro struttura chimica;";

2) è inserita la seguente lettera f-bis):

"f-bis) polimeri che rientrano nella Cmc 8 e nella Cmc 9;".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 17 ottobre 2028.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Note ufficiali

1

GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1009/oj.

2

Regolamento delegato (Ue) 2021/1768 della Commissione, del 23 giugno 2021, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico, degli allegati I, II, III e IV del regolamento (Ue) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'Ue (GU L 356 dell'8.10.2021, pag. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1768/oj).

3

Rac - Echa. 2020. "Opinion on an Annex XV dossier proposing restrictions on intentionally added microplastics" (ECHA/Rac/RES-O -0000006790-71-01/F).

4

Regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/Ce e che abroga il regolamento (Cee) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (Ce) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/Cee del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/Cee, 93/67/Cee, 93/105/Ce e 2000/21/Ce (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj).

5

Regolamento (Ue) 2023/2055 della Commissione, del 25 settembre 2023, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach) per quanto riguarda le microparticelle di polimeri sintetici (GU L 238 del 27.9.2023, pag. 67, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2055/oj).