Rettifica 15 novembre 2024, n. 90732
Rettifica del regolamento 2018/848/Ue sulla produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea
Rettifica 15 novembre 2024, n. 90732
(Guue 15 ottobre 2024)
1. Pagina 40, articolo 34, paragrafo 2:
anziché:
"2. Gli operatori che vendono prodotti biologici preimballati direttamente al consumatore o all'utilizzatore finale sono esentati dall'obbligo di notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo e dall'obbligo di essere in possesso del certificato di cui all'articolo 35, paragrafo 2, a condizione che non li producano, non li preparino o non li immagazzinino se non in connessione con il punto di vendita, o non li importino da un paese terzo o non appaltino tali attività a terzi."
leggasi:
"2. Gli operatori che vendono prodotti biologici preimballati direttamente al consumatore o all'utilizzatore finale sono esentati dall'obbligo di notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo e dall'obbligo di essere in possesso del certificato di cui all'articolo 35, paragrafo 2, a condizione che non li producano, non li preparino, non li immagazzinino se non in connessione con il punto di vendita o non li importino da un paese terzo o non appaltino tali attività a terzi."
2. Pagina 41, articolo 35, paragrafo 8:
anziché:
"8. Gli Stati membri possono esentare dall'obbligo di essere in possesso del certificato di cui al paragrafo 2 gli operatori che vendono prodotti biologici non imballati, diversi dai mangimi, direttamente al consumatore finale, a condizione che tali operatori non li producano, non li preparino o non li immagazzinino se non in connessione con il punto di vendita, o non li importino da un paese terzo o non appaltino tali attività a terzi, e a condizione che: …"
leggasi:
"8. Gli Stati membri possono esentare dall'obbligo di essere in possesso del certificato di cui al paragrafo 2 gli operatori che vendono prodotti biologici non imballati, diversi dai mangimi, direttamente al consumatore finale, a condizione che tali operatori non li producano, non li preparino, non li immagazzinino se non in connessione con il punto di vendita o non li importino da un paese terzo o non appaltino tali attività a terzi, e a condizione che: …".