Qualità
Normativa Vigente

Rettifica 15 novembre 2024, n. 90732

Rettifica del regolamento 2018/848/Ue sulla produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

Rettifica 15 novembre 2024, n. 90732

(Guue 15 ottobre 2024)

Rettifica del regolamento (Ue) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (Ce) n. 834/2007 del Consiglio

1. Pagina 40, articolo 34, paragrafo 2:

anziché:

"2. Gli operatori che vendono prodotti biologici preimballati direttamente al consumatore o all'utilizzatore finale sono esentati dall'obbligo di notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo e dall'obbligo di essere in possesso del certificato di cui all'articolo 35, paragrafo 2, a condizione che non li producano, non li preparino o non li immagazzinino se non in connessione con il punto di vendita, o non li importino da un paese terzo o non appaltino tali attività a terzi."

leggasi:

"2. Gli operatori che vendono prodotti biologici preimballati direttamente al consumatore o all'utilizzatore finale sono esentati dall'obbligo di notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo e dall'obbligo di essere in possesso del certificato di cui all'articolo 35, paragrafo 2, a condizione che non li producano, non li preparino, non li immagazzinino se non in connessione con il punto di vendita o non li importino da un paese terzo o non appaltino tali attività a terzi."

2. Pagina 41, articolo 35, paragrafo 8:

anziché:

"8. Gli Stati membri possono esentare dall'obbligo di essere in possesso del certificato di cui al paragrafo 2 gli operatori che vendono prodotti biologici non imballati, diversi dai mangimi, direttamente al consumatore finale, a condizione che tali operatori non li producano, non li preparino o non li immagazzinino se non in connessione con il punto di vendita, o non li importino da un paese terzo o non appaltino tali attività a terzi, e a condizione che: …"

leggasi:

"8. Gli Stati membri possono esentare dall'obbligo di essere in possesso del certificato di cui al paragrafo 2 gli operatori che vendono prodotti biologici non imballati, diversi dai mangimi, direttamente al consumatore finale, a condizione che tali operatori non li producano, non li preparino, non li immagazzinino se non in connessione con il punto di vendita o non li importino da un paese terzo o non appaltino tali attività a terzi, e a condizione che: …".