Sentenza Corte di Cassazione 10 ottobre 2024, n. 37237
Illeciti ambientali - Applicazione alla persona fisica del regime di non punibilità per speciale tenuità del fatto di cui all’articolo 131-bis, Codice penale - Estensione all’illecito amministrativo che colpisce l’Ente ai sensi dell'articolo 25-undecies del Dlgs 231/2001 per il reato-presupposto dell’amministratore della società - Esclusione
La "non punibilità per particolare tenuità" del reato ambientale commesso dal manager di una impresa non si applica anche all'azienda chiamata a rispondere a titolo amministrativo dello stesso illecito a titolo di "responsabilità 231".
Ad affermarlo la Corte di Cassazione nella sentenza 10 ottobre 2024, n. 37237. Il Codice penale (articolo 131-bis) prevede la possibilità per il colpevole di un reato di godere, a determinate condizioni di un regime di favore. Nel caso di fatto "tenue", cioè in cui l'offesa prodotta è poco rilevante, il Giudice può decidere di escludere la punizione del colpevole, pur riconoscendo che il reato è stato commesso. Questo procedimento riguarda solo la persona fisica che commette il reato. Non è possibile estenderlo, ricordano i Giudici, alla società che è riconosciuta responsabile in via amministrativa per il reato che il dipendente ha commesso nell'interesse o a vantaggio della sua azienda (cosiddetta "responsabilità 231" perché disciplinata dal decreto legislativo 231/2001).
La Corte di Cassazione evidenzia che le due responsabilità – quella del soggetto che commette il reato e quella della società nel cui interesse è commesso l'illecito – sono diverse e viaggiano in modo autonomo. Pertanto riconoscere la causa di non punibilità al dipendente non esclude l'accertamento della responsabilità dell'Ente nel cui interesse e nel cui vantaggio l'illecito fu commesso.< br/> Il caso esaminato dai Giudici era relativo alla gestione illecita di un Centro di raccolta di rifiuti urbani differenziati, pericolosi e non, in assenza dei requisiti minimi tecnico-gestionali previsti dalla legge (decreti ministeriali 8 aprile 2008 e 13 maggio 2009). Alla responsabilità del titolare ai sensi dell'articolo 256 del Dlgs 152/2006 si era affiancata la responsabilità della società nel cui interesse il reato era stato commesso (articolo 25-undecies del Dlgs 231/2001). (FP)
Corte di Cassazione
Sentenza 10 ottobre 2024, n. 37237
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