Cambiamenti climatici
Normativa Vigente

Rettifica 19 novembre 2024, n. 90731

Gas fluorurati a effetto serra (F-gas) - Rettifica del regolamento 2024/573/Ue

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

Rettifica 19 novembre 2024, n. 90731

(Guue 19 novembre 2024)

Rettifica del regolamento (Ue) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (Ue) 2019/1937 e che abroga il regolamento (Ue) n. 517/2014

1. Pagina 6, considerando 25:

anziché:

"… Tale divieto di esportazione dovrebbe applicarsi solo nei casi in cui l'attrezzatura sia soggetta a un divieto ai sensi dell'allegato IV e soddisfi nel contempo i requisiti di cui all'articolo 22, paragrafo 3.",

leggasi:

"… Tale divieto di esportazione dovrebbe applicarsi solo nei casi in cui l'apparecchiatura sia soggetta a un divieto ai sensi dell'allegato IV e soddisfi nel contempo i requisiti di cui all'articolo 22, paragrafo 3.".

2. Pagina 15, articolo 3, punto 44):

anziché: "44) "refrigeratore": un singolo sistema la cui funzione principale è raffreddare un fluido termovettore (come acqua, glicole, salamoia o CO2) a fini di refrigerazione, trattamento, conservazione o comfort;",

leggasi:

"44) "refrigeratore (chiller)": un singolo sistema la cui funzione principale è raffreddare un fluido termovettore (come acqua, glicole, salamoia o CO2) a fini di refrigerazione, trattamento, conservazione o comfort;".

3. Pagina 19, articolo 7, paragrafo 4:

anziché:

"… Le imprese che vendono le attrezzature di cui all'articolo 11, paragrafo 7, conservano i registri per un periodo di almeno cinque anni e su richiesta li mettono a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro interessato.",

leggasi:

"… Le imprese che vendono le apparecchiature di cui all'articolo 11, paragrafo 7, conservano i registri per un periodo di almeno cinque anni e su richiesta li mettono a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro interessato.".

4. Pagina 27, articolo 12, paragrafo 7:

anziché:

"… In caso di rigenerazione, devono essere fornite informazioni sul numero di lotto e sul nome e l'indirizzo dell'attrezzatura di rigenerazione nell'Unione.",

leggasi:

"… In caso di rigenerazione, devono essere fornite informazioni sul numero di lotto e sul nome e l'indirizzo dell'impianto di rigenerazione nell'Unione.".

5. Pagina 28, articolo 13, paragrafo 4, primo comma:

anziché:

"4. A decorrere dal 1° gennaio 2026 è vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I con un potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2.500 per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature di condizionamento d'aria e di condizionamento d'aria e delle pompe di calore.",

leggasi:

"4. A decorrere dal 1° gennaio 2026 è vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I con un potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2 500 per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature di condizionamento d'aria e delle pompe di calore.".

6. Pagina 29, articolo 13, paragrafo 5:

anziché:

"5. A decorrere dal 1° gennaio 2032 è vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I con GWP pari o superiore a 750 per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature fisse di refrigerazione (esclusi i refrigeratori).",

leggasi:

"5. A decorrere dal 1° gennaio 2032 è vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I con GWP pari o superiore a 750 per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature fisse di refrigerazione [esclusi i refrigeratori (chillers)].".

7. Pagina 38, articolo 22, paragrafo 3, secondo comma:

anziché:

"Il divieto di cui al primo comma non si applica al materiale militare e ai prodotti e alle attrezzature che possono essere immessi sul mercato dell'Unione conformemente all'allegato IV.",

leggasi:

"Il divieto di cui al primo comma non si applica al materiale militare e ai prodotti e alle apparecchiature che possono essere immessi sul mercato dell'Unione conformemente all'allegato IV.".

8. Pagina 54, allegato IV, riga 5, prima colonna:

anziché:

"5) Apparecchiature di refrigerazione (chillers), ad eccezione dei refrigeratori e delle apparecchiature di cui ai punti 4 e 6, che contengono o il cui funzionamento dipende da:",

leggasi:

"5) Apparecchiature di refrigerazione, ad eccezione dei refrigeratori (chillers) e delle apparecchiature di cui ai punti 4 e 6, che contengono o il cui funzionamento dipende da:".

9. Pagina 55, allegato IV, riga 5, seconda colonna, lettera b):

anziché:

"b) gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150 per i refrigeratori di capacità nominale pari a 12 kW, tranne se necessari per soddisfare i requisiti di sicurezza nel sito di attività;",

leggasi:

"b) gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150 per i refrigeratori (chillers) di capacità nominale pari a 12 kW, tranne se necessari per soddisfare i requisiti di sicurezza nel sito di attività;".

10. Pagina 55, allegato IV, riga 5, seconda colonna, lettera c):

anziché:

"c) gas fluorurati a effetto serra per i refrigeratori di capacità nominale fino a 12 kW inclusi, tranne se necessari per soddisfare i requisiti di sicurezza nel sito di attività;",

leggasi:

"c) gas fluorurati a effetto serra per i refrigeratori (chillers) di capacità nominale fino a 12 kW inclusi, tranne se necessari per soddisfare i requisiti di sicurezza nel sito di attività;".

11. Pagina 55, allegato IV, riga 5, seconda colonna, lettera d):

anziché:

"d) gas fluorurati a effetto serra con GWP pari a 750 per i refrigeratori di capacità nominale superiore a 12kW, tranne se necessarie per soddisfare i requisiti di sicurezza nel sito di attività;",

leggasi:

"d) gas fluorurati a effetto serra con GWP pari a 750 per i refrigeratori (chillers) di capacità nominale superiore a 12kW, tranne se necessarie per soddisfare i requisiti di sicurezza nel sito di attività;".

12.Pagina 55, allegato IV, riga 8, prima colonna:

anziché:

"8) Apparecchiature autonome di condizionamento d'aria e pompe di calore, esclusi i refrigeratori:",

leggasi:

"8) Apparecchiature autonome di condizionamento d'aria e pompe di calore, esclusi i refrigeratori (chillers):".

13. Pagina 56, allegato IV, riga 11, seconda colonna, lettera c):

anziché:

"c) che contengono o usano altri gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I, tranne se necessari per rispettare i requisiti di sicurezza nel sito. di attività",

leggasi:

"c) che contengono o usano altri gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I, tranne se necessari per rispettare i requisiti di sicurezza nel sito di attività.".