Economia sostenibile / circolare / Esg
Normativa Vigente

Regolamento Commissione Ue 2024/3215/Ue

Rettifica al regolamento 2021/2139/Ue sui criteri per determinare attività economiche che contribuiscono a mitigazione/adattamento cambiamenti climatici e non arrecano danno significativo ad obiettivi ambientali (tassonomia)

N.d.R.: Il provvedimento viene pubblicato nei suoi termini testuali ritenendo arbitrario procedere alla correzione di eventuali errori in esso contenuti.

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Commissione europea

Regolamento delegato 28 giugno 2024 n. 2024/3215/Ue

(Guue 19 dicembre 2024)

Regolamento recante rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (Ue) 2021/2139 che integra il regolamento (Ue) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ue) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (Ue) 2019/20881, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Le versioni in lingua croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, irlandese, italiana, lituana, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, spagnola e ungherese del regolamento delegato (Ue) 2021/2139 della Commissione2 contengono errori nelle indicazioni di talune classi di efficienza energetica negli allegati I e II.

(2) Le versioni in lingua francese, irlandese, polacca, portoghese e spagnola del regolamento delegato (Ue) 2021/2139 contengono anche altri errori. Nella versione in lingua portoghese è presente un riferimento errato nell'articolo 1. Nella versione in lingua polacca, all'allegato I, punto 3.5, sezione "Descrizione dell'attività", è stato omesso un capoverso. Nella versione in lingua francese il titolo dell'allegato II è inesatto, mentre nelle versioni in lingua irlandese e spagnola vi è un errore concernente la classe dell'attestato di prestazione energetica al punto 7.7, tabella, punto 1, seconda colonna, secondo capoverso, dell'allegato II.

(3) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le versioni in lingua croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, irlandese, italiana, lituana, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, spagnola e ungherese del regolamento delegato (Ue) 2021/2139. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche,

Ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

Il regolamento delegato (Ue) 2021/2139 è così rettificato:

1) (non riguarda la versione italiana);

2) l'allegato I è così rettificato:

a) (non riguarda la versione italiana);

b) al punto 3.5, sezione "Criteri di vaglio tecnico", la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) elettrodomestici che rientrano nelle due classi di efficienza energetica popolate più elevate, conformemente al regolamento (Ue) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e agli atti delegati adottati a norma di detto regolamento;

(*1) Regolamento (Ue) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/Ue (Gu L 198 del 28.7.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1369/oj).";"

c) al punto 3.5, sezione "Criteri di vaglio tecnico", la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) sorgenti luminose classificate nelle due classi di efficienza energetica popolate più elevate, conformemente al regolamento (Ue) 2017/1369 e agli atti delegati adottati a norma di detto regolamento;";

d) al punto 3.5, sezione "Criteri di vaglio tecnico", la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h) impianti di riscaldamento d'ambiente e scaldacqua a uso domestico classificati nelle due classi di efficienza energetica popolate più elevate, conformemente al regolamento (Ue) 2017/1369 e agli atti delegati adottati a norma di detto regolamento;";

e) al punto 3.5, sezione "Criteri di vaglio tecnico", la lettera i) è sostituita dalla seguente:

"i) sistemi di raffrescamento e ventilazione classificati nelle due classi di efficienza energetica popolate più elevate, conformemente al regolamento (Ue) 2017/1369 e agli atti delegati adottati a norma di detto regolamento;";

f) (non riguarda la versione italiana);

g) (non riguarda la versione italiana);

h) (non riguarda la versione italiana);

i) al punto 7.3, sezione "Criteri di vaglio tecnico", criterio "Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici", il capoverso introduttivo è sostituito dal seguente:

"L'attività consiste in una delle seguenti misure individuali, a condizione che sia rispettata la conformità ai requisiti minimi fissati per i singoli componenti e sistemi nelle misure nazionali applicabili che attuano la direttiva 2010/31/Ue e, se del caso, che siano classificate nelle due classi di efficienza energetica popolate più elevate, conformemente al regolamento (Ue) 2017/1369 e agli atti delegati adottati a norma di detto regolamento:";

3) l'allegato II è così rettificato:

a) (non riguarda la versione italiana)

b) al punto 3.5, sezione "Descrizione dell'attività", la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) elettrodomestici che rientrano nelle due classi di efficienza energetica popolate più elevate, conformemente al regolamento (Ue) 2017/1369 e agli atti delegati adottati a norma di detto regolamento;";

c) al punto 3.5, sezione "Descrizione dell'attività", la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) sorgenti luminose classificate nelle due classi di efficienza energetica popolate più elevate, conformemente al regolamento (Ue) 2017/1369 e agli atti delegati adottati a norma di detto regolamento;";

d) al punto 3.5, sezione "Descrizione dell'attività", la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h) impianti di riscaldamento d'ambiente e scaldacqua a uso domestico classificati nelle due classi di efficienza energetica popolate più elevate, conformemente al regolamento (Ue) 2017/1369 e agli atti delegati adottati a norma di detto regolamento;";

e) al punto 3.5, sezione "Descrizione dell'attività", la lettera i) è sostituita dalla seguente:

"i) sistemi di raffrescamento e ventilazione classificati nelle due classi di efficienza energetica popolate più elevate, conformemente al regolamento (Ue) 2017/1369 e agli atti delegati adottati a norma di detto regolamento;";

f) (non riguarda la versione italiana);

g) (non riguarda la versione italiana);

h) (non riguarda la versione italiana);

i) al punto 7.3, sezione "Descrizione dell'attività", capoverso introduttivo, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Le attività economiche di questa categoria consistono in una delle seguenti misure individuali, a condizione che sia rispettata la conformità ai requisiti minimi fissati per i singoli componenti e sistemi nelle misure nazionali applicabili che attuano la direttiva 2010/31/Ue e, se del caso, che siano classificate nelle due classi di efficienza energetica popolate più elevate, conformemente al regolamento (Ue) 2017/1369 e agli atti delegati adottati a norma di detto regolamento:";

j) (non riguarda la versione italiana).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventisimo giomo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2024

Note ufficiali

1

Gu L 198 del 22.6.2020, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj.

2

Regolamento delegato (Ue) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (Ue) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (Gu L 442 del 9.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2139/oj).