Sentenza Consiglio di Stato 15 gennaio 2025, n. 282
Rifiuti - Attività di gestione dei rifiuti - Nozione ai sensi dell'articolo 183, Dlgs 152/2006 - Raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti - Sussistenza - Inclusione anche dell'attività di controllo delle attività e degli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento - Sussistenza - Controllo delle discariche post chiusura, attività di gestione post operativa e ripristino ambientale dei luoghi (N.d.R.: articolo 13, Dlgs 36/2003) - Ricomprensione nella nozione di gestione integrata del ciclo dei rifiuti - Sussistenza
La supervisione di una discarica nonché la attività sul sito post operatività dell'impianto rientrano nell'ambito della "gestione dei rifiuti" imponendo l'adempimento di tutti gli obblighi connessi.
A rilevarlo il Consiglio di Stato nella sentenza 15 gennaio 2025, n. 282. Il Codice ambientale (Dlgs 152/2006) all'articolo 183 indica quali siano le attività che si possono ricomprendere nella gestione dei rifiuti e dei cui oneri, anche economici, deve farsi carico chi le esercita: raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti in discarica. I Giudici sottolineano però che è "gestione dei rifiuti" anche il "controllo" esercitato su tali attività. L'articolo del Codice ambientale parla di "supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento".
La attività di gestione dei rifiuti, dunque, ricomprende tutte le fasi in cui si articola il ciclo integrato dei rifiuti, includendo dunque anche la gestione post operativa della discarica e il ripristino ambientale dei luoghi. Il controllo sulle discariche, anche se chiuse o esaurite, è dunque una attività gestoria a tutti gli effetti, con i connessi obblighi e oneri previsti dalla Legge per il chi la esercita. (FP)
Consiglio di Stato
Sentenza 15 gennaio 2025, n. 282
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