Sentenza Consiglio di Stato 10 febbraio 2025, n. 1071
Impianti con effetti pregiudizievoli per l'ambiente - Realizzazione - Impugnazione dell'atto autorizzatorio - Legittimazione ad agire - Comuni limitrofi - Ammissibilità - Sussistenza - Presupposti - Potenziali ripercussioni ambientali sui propri territori - Sufficienza - Sussistenza - Prova di una concreta pericolosità dell'opera - Necessità - Esclusione - Progetto per la realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti (beach litter e marine litter) - Provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) ex articolo 27-bis, Dlgs 152/2006 - Impugnazione - Comuni limitrofi - Legittimità - Sussistenza - Paur - Provvedimento che ricomprende, ma non sostituisce i diversi titoli autorizzatori necessari alla realizzazione dell'opera come la valutazione di impatto ambientale (Via) e l'autorizzazione integrata ambientale (Aia) - Sussistenza
Per contestare la realizzazione di un impianto ad elevato impatto ambientale basta che il Comune limitrofo prospetti potenziali ripercussioni negative sul proprio territorio, senza dover provare la reale pericolosità dell'opera.
Lo si evince dalla sentenza del Consiglio di Stato 10 febbraio 2025, n. 1071. Il Consiglio conferma infatti l'orientamento giurisprudenziale che riconosce la possibilità dei Comuni di agire in giudizio in materia ambientale "quante volte la realizzazione di un'opera sul territorio di un Comune limitrofo possa anche solo potenzialmente comportare un dato pregiudizio".
Il Collegio ribadisce sul punto che i Comuni, per agire, non devono provare la concreta pericolosità dell'opera "reputandosi sufficiente una prospettazione delle temute ripercussioni su un territorio comunale collocato nelle vicinanze".
Sulla base di tali principi il Consiglio conferma nella vicenda la legittimazione di alcuni Comuni laziali ad impugnare la decisione con cui la Regione aveva autorizzato la realizzazione da parte di una società di una piattaforma di valorizzazione e riciclo di rifiuti marini e di stoccaggio delle frazioni non riciclabili.
Gli Enti locali, vicini a quello interessato dall'impianto, avevano infatti prospettato un possibile pregiudizio per l'ambiente "tenuto conto del pregio ambientale dell'area e dei siti sensibili all'interno dei quali si colloca l'impianto". (IM)
Consiglio di Stato
Sentenza 10 febbraio 2025, n. 1071
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