Energia
Normativa Vigente

Legge 29 settembre 2026, n. 169

Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile

Ultima versione coordinata con modifiche al 03/10/2026

Consiglio dei Ministri

Legge 29 settembre 2026, n. 169

(Guri 30 settembre 2026 n. 227)

Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga la seguente legge:

Articolo 1

Finalità e procedimento per l'esercizio della delega

1. Nel rispetto degli obblighi europei e internazionali e nel quadro delle politiche europee indirizzate al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione entro l'anno 2050, nonché al fine del conseguimento della sicurezza e dell'indipendenza energetica del Paese e del contenimento dei costi dei consumi energetici per i clienti finali domestici e non domestici, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti, anche mediante codificazione, la disciplina per:

a) la produzione e l'utilizzo, nel territorio nazionale, di energia da fonte nucleare sostenibile, secondo la tassonomia dell'Unione europea di cui all'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (Ue) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, anche nella prospettiva di promuovere una filiera nazionale ed europea di settore;

b) la fabbricazione e il riprocessamento del combustibile nucleare;

c) la disattivazione e lo smantellamento degli impianti esistenti, la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito e la ricerca, lo sviluppo e l'utilizzo dell'energia da fusione;

d) la riorganizzazione delle competenze e delle funzioni in materia, anche mediante riordino e modificazione della normativa vigente.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto, per gli aspetti di competenza in relazione all'oggetto dei decreti stessi, con il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro della difesa, il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro della salute, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro della cultura, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, il Ministro per lo sport e i giovani e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché del parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3, il Governo, qualora non intenda conformarsi al medesimo parere, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, secondo la procedura di cui al comma 2 del presente articolo e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3.

Articolo 2

Oggetto della delega legislativa

1. La delega legislativa di cui all'articolo 1 ha ad oggetto:

a) la previsione di un programma nazionale finalizzato allo sviluppo della produzione e dell'utilizzo di energia da fonte nucleare sostenibile e da fusione, che concorra all'attuazione della strategia nazionale per il raggiungimento degli obiettivi di neutralità carbonica, a garantire al Paese la sicurezza, la resilienza e l'indipendenza energetica, a prevenire i rischi di interruzione della fornitura di energia e a contenere i costi della stessa nonché a promuovere la competitività del sistema produttivo;

b) la disciplina delle competenze per l'approvazione, l'attuazione e il monitoraggio del programma nazionale di cui alla lettera a);

c) la previsione di adeguati strumenti informativi e formativi sul ruolo delle tecnologie nucleari al fine della decarbonizzazione;

d) l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in vigore per l'Italia;

e) la disciplina della disattivazione e dello smantellamento delle installazioni nucleari esistenti nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge, che non siano destinate alla ricerca, nonché la disciplina della destinazione d'uso dei relativi siti, anche per le finalità di cui alle lettere f), g) e h);

f) nel rispetto del principio di regolazione dell'intero ciclo di vita degli impianti, la disciplina della sperimentazione, della localizzazione, della costruzione o installazione e dell'esercizio, fino alla disattivazione, di nuovi impianti di produzione di energia da fonte nucleare sostenibile nel territorio nazionale, anche ai fini della produzione di idrogeno e di calore, e dei relativi sistemi di sicurezza e di radioprotezione;

g) nel rispetto del principio di regolazione dell'intero ciclo di vita degli impianti, la disciplina della sperimentazione, della localizzazione, della costruzione e dell'esercizio, fino alla disattivazione, di impianti di fabbricazione e di riprocessamento del combustibile nucleare nel territorio nazionale e dei relativi sistemi di sicurezza e di radioprotezione;

h) nel rispetto del principio di regolazione dell'intero ciclo di vita degli impianti, la disciplina della sperimentazione, della localizzazione, della costruzione e dell'esercizio, fino alla disattivazione, di impianti di stoccaggio temporaneo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito nonché di impianti di smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, qualora non riprocessabile, riciclabile o riutilizzabile, e dei relativi sistemi di sicurezza e radioprotezione;

i) la disciplina dell'utilizzo dell'energia da fonte nucleare sostenibile, anche per il settore navale e marittimo;

l) la disciplina della ricerca, dello sviluppo e dell'utilizzo dell'energia da fusione, anche per i profili regolatori;

m) le modalità di promozione delle attività di ricerca e sviluppo nel settore della fissione nucleare e dell'energia da fusione, anche mediante forme di incentivazione dei relativi investimenti;

n) la previsione di misure di promozione e valorizzazione dei territori interessati;

o) le modalità di formazione di tecnici, ricercatori, ingegneri, fisici e di ogni altra figura professionale per lo sviluppo delle competenze necessarie alla filiera industriale e al settore nucleare;

p) il riordino della disciplina relativa alla sicurezza, alla vigilanza e al controllo, attraverso il riordino o la soppressione degli organi e degli Enti titolari di competenza in materia, anche al fine di valutare l'istituzione di un'autorità amministrativa indipendente per la sicurezza nucleare, ferme restando le competenze del Comando carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica;

q) la disciplina di un sistema di garanzie in relazione all'intero ciclo di vita degli impianti;

r) la disciplina delle eventuali modalità di sostegno alla realizzazione di impianti e alla produzione di energia da fonte nucleare sostenibile e da fusione, coerentemente con il programma nazionale di cui alla lettera a);

s) il coordinamento della disciplina della produzione di energia da fonte nucleare con le altre norme che regolano il mercato energetico.

Articolo 3

Principi e criteri direttivi

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione dei criteri e dei procedimenti per l'approvazione e l'attuazione del programma nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), che coinvolgano anche il sistema delle università e degli Enti pubblici di ricerca, avente a oggetto gli obiettivi per l'inserimento del nucleare sostenibile e della fusione nel mix energetico italiano, coerentemente con le finalità del perseguimento della strategia di decarbonizzazione e della sicurezza degli approvvigionamenti, dell'indipendenza e della resilienza energetica, per raggiungere gli obiettivi di neutralità carbonica entro l'anno 2050 e aumentare la competitività nazionale, contribuendo a contenere i costi dell'energia;

b) perseguimento della sostenibilità ambientale, sociale ed economica nella produzione di energia da fonte nucleare, con la garanzia che i decreti legislativi medesimi, nel quadro del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom), firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato ai sensi della legge 14 ottobre 1957, n.1203, del diritto dell'Unione europea nonché degli accordi internazionali in vigore per l'Italia, rispettino i criteri previsti dalle norme sulla tassonomia dell'Unione europea relativa alle attività sostenibili nonché i parametri tecnici individuati dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), al fine di garantire elevati livelli di sicurezza degli impianti, che, nel concorrere agli obiettivi della sicurezza e dell'indipendenza energetica del Paese nonché del contenimento dei costi per i clienti finali domestici e non domestici, soddisfino le esigenze della tutela della salute dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, anche nell'interesse delle future generazioni, in conformità all'articolo 9 della Costituzione;

c) individuazione delle tipologie di impianti abilitabili, nel rispetto del principio della neutralità tecnologica e sulla base dei criteri della massima sostenibilità e sicurezza di cui alla disciplina dell'Unione europea, che utilizzino le migliori tecnologie nucleari, comprese le tecnologie modulari o avanzate, secondo le convenzioni o le definizioni adottate dall'Aiea, in coerenza con la strategia nazionale per raggiungere gli obiettivi di neutralità carbonica entro l'anno 2050, valorizzando, ove possibile, le filiere nazionali ed europee;

d) riferimento allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche e alle migliori tecnologie, anche in vista dell'obiettivo di valorizzare la minimizzazione della produzione di rifiuti radioattivi e l'efficienza nell'utilizzo del combustibile nucleare, anche mediante riprocessamento, riciclo o riutilizzo;

e) definizione dei criteri e dei procedimenti per la localizzazione, su istanza dei proponenti, degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h), nel rispetto delle norme tecniche e degli standard di sicurezza previsti dalla normativa nazionale, europea e internazionale, tenuto altresì conto, ove applicabile, della disciplina generale in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia;

f) previsione che la sperimentazione, la costruzione o installazione e l'esercizio degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h), nonché delle opere connesse siano soggetti a procedimenti abilitativi integrati di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel rispetto delle attribuzioni dell'autorità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), ove istituita, e nel rispetto del principio di leale collaborazione;

g) previsione che il titolo abilitativo rilasciato a seguito del procedimento di cui alla lettera f) sostituisca ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta e atto di assenso, comunque denominati, ad eccezione dei provvedimenti di valutazione ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

h) previsione che i titoli abilitativi alla sperimentazione, alla costruzione o installazione e all'esercizio degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h), costituiscano anche variante ai vigenti strumenti urbanistici, qualora necessario per ragioni attinenti alle esigenze di esercizio unitario delle funzioni concernenti l'attuazione delle politiche energetiche da fonte nucleare, nel rispetto del principio di leale collaborazione;

i) previsione che gli interventi relativi agli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h), e alle relative opere connesse siano di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e che il relativo titolo abilitativo possa comprendere, ove necessario, la dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

l) previsione di una disciplina per il riconoscimento di titoli, comunque denominati, ivi comprese le certificazioni, già rilasciati dalle competenti autorità di uno Stato membro dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico o di un altro Stato con il quale siano in vigore accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, ferme restando le competenze dell'autorità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), ove istituita;

m) definizione delle condizioni, dei criteri e delle modalità, eventualmente anche mediante forme di sostegno, per abilitare soggetti, anche privati, alla sperimentazione di tecnologie nucleari avanzate nel territorio nazionale, nel rispetto delle norme tecniche e degli standard di sicurezza previsti a livello nazionale, europeo e internazionale e ferme restando le competenze dell'autorità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), ove istituita, nonché definizione dei criteri e delle modalità per l'individuazione di siti a ciò destinati e per la messa a disposizione di siti esistenti o eventualmente già destinati alla ricerca;

n) rispetto del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione come tutelato ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione;

o) previsione di adeguate garanzie finanziarie, con oneri esclusivamente a carico del soggetto abilitato, per la gestione dell'intero ciclo di vita dell'impianto medesimo, anche tramite costituzione di uno o più fondi destinati alla copertura dei costi per la disattivazione degli impianti stessi e per la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito fino allo smantellamento finale;

p) previsione di opportune forme di protezione per i siti che ospitano gli impianti di produzione di energia da fonte nucleare, di fabbricazione e di riprocessamento del combustibile nonché di stoccaggio e di smaltimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito;

q) previsione di modalità di partecipazione del soggetto abilitato alla promozione, allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio interessato dalla localizzazione dell'impianto, valutando la previsione di misure compensative ambientali e territoriali, anche di carattere economico, da stabilire in sede di rilascio del titolo abilitativo, con oneri a carico dei proponenti;

r) previsione che, nell'ipotesi di individuazione ex ante di aree aventi le caratteristiche per ospitare gli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h), siano garantite forme di consultazione dei Comuni interessati, valutando anche misure di promozione e valorizzazione dei relativi territori, e sia assicurato il contenimento degli impatti complessivi sui territori medesimi, anche tenendo conto della compresenza, nella stessa area, di impianti di produzione di energia già esistenti o autorizzati;

s) definizione delle modalità a cui i soggetti abilitati devono attenersi per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, qualora non riprocessabile, riciclabile o riutilizzabile, e per la disattivazione e lo smantellamento finale degli impianti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4, comma 3, della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011;

t) previsione di una disciplina per l'impiego dell'energia da fonte nucleare sostenibile a bordo delle navi, che definisca i profili abilitativi, di sicurezza, di utilizzo e di dismissione delle relative applicazioni, incoerenza con le risultanze del programma nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e con la normativa internazionale di riferimento;

u) previsione che la disciplina relativa alla localizzazione di impianti di stoccaggio temporaneo e di smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), contempli la possibilità di autocandidature e garantisca altresì la sottoposizione a nuove procedure di valutazione ambientale strategica, di cui alla parte seconda, titolo II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, degli eventuali strumenti di pianificazione riguardanti aree eleggibili per la localizzazione dei medesimi impianti;

v) previsione che gli oneri dei controlli di sicurezza e di radioprotezione, i quali devono comunque assicurare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali, siano posti a carico degli esercenti le attività nucleari e possano essere svolti dai soggetti competenti in tempi certi e compatibili con la programmazione complessiva delle attività;

z) individuazione degli strumenti di garanzia nonché di copertura finanziaria e assicurativa, a carico dell'esercente le attività nucleari, contro i rischi relativi all'esercizio delle attività medesime, anche per motivi indipendenti dall'esercente stesso;

aa) individuazione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, dei casi in cui è necessaria l'acquisizione dell'intesa delle Regioni interessate ovvero della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,nonché delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo, secondo quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione;

bb) previsione di un'opportuna campagna di informazione ai cittadini sull'energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e sostenibilità, da realizzare anche mediante l'utilizzo di strumenti digitali e di canali di comunicazione idonei ad assicurare trasparenza e accessibilità;

cc) previsione di opportune forme di informazione capillare per le popolazioni direttamente interessate nonché di procedure di consultazione delle medesime;

dd) previsione di sanzioni per la violazione delle norme imperative previste dai decreti legislativi di cui all'articolo 1;

ee) determinazione dei criteri per l'attribuzione di eventuali forme di sostegno agli operatori che intendano esercitare le attività nucleari, sulla base anche del principio di valorizzazione della maggiore coerenza con il programma nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);

ff) previsione che l'autorità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), ove istituita, svolga compiti di certificazione, vigilanza, sorveglianza e controllo relativamente al rispetto della disciplina tecnica in materia di sicurezza secondo le migliori prassi europee e internazionali e possa avvalersi, nell'assolvimento dei compiti medesimi, della collaborazione del Comando carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica, dipendente funzionalmente dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 174-bis del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

gg) individuazione dei criteri per la definizione degli standard tecnico-qualitativi del personale impiegato nel settore nonché del fabbisogno formativo del medesimo personale, da soddisfare anche mediante accordi, convenzioni e programmi con le istituzioni di formazione o di alta formazione e con gli Enti pubblici di ricerca;

hh) coordinamento della disciplina della produzione di energia da fonte nucleare con le altre disposizioni che regolano il mercato elettrico, tenendo conto delle specifiche caratteristiche della produzione di energia elettrica da fonte nucleare;

ii) previsione che gli strumenti di pianificazione energetica nazionale comprendano gli scenari nucleari elaborati nell'ambito del programma nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), distinguendo il contributo delle diverse tecnologie alla sicurezza degli approvvigionamenti;

ll) potenziamento della formazione universitaria e post-universitaria nelle materie scientifiche e tecnologiche strumentali allo sviluppo di energia nucleare sostenibile, anche favorendo forme di collaborazione con gli Enti pubblici di ricerca, con le imprese e con i soggetti abilitati alla sperimentazione, alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h);

mm) valorizzazione delle attività di ricerca e sviluppo e dei processi di innovazione e di trasferimento tecnologico in materia di energia nucleare sostenibile, svolti dalle università e dagli Enti pubblici di ricerca, anche in collaborazione con le imprese, favorendo la complementarità tra ricerca di base e ricerca applicata.

2. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 abrogano espressamente le disposizioni oggetto di riassetto e comunque quelle con essi incompatibili e recano le opportune disposizioni di coordinamento, in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonché le necessarie disposizioni transitorie e finali.

Articolo 4

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Articolo 5

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione degli investimenti previsti dalla delega legislativa di cui alla presente legge si provvede a valere sulle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nella misura di 20 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2027, 2028 e 2029.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettere bb) e cc), è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 6 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

3. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, qualora i decreti legislativi adottati in attuazione degli articoli 2, comma 1, lettere n), p) e r), e 3,comma 1, lettere m), o), p), q) ed ee), della presente legge determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno o mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo ovvero mediante utilizzo degli accantonamenti relativi al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dei fondi speciali di cui all'articolo 18 della legge 31 dicembre 2009, n.196, i suddetti decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

4. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, dall'attuazione delle deleghe legislative recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti relativi ai suddetti decreti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 settembre 2026