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Rumore
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 27 febbraio 2025, n. 8076

Attività rumorosa – Violazione dei limiti normativi – Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone – Articolo 659, Codice penale – Emissioni sonore idonee ad arrecare disturbo a un gruppo indeterminato di persone – Ambito territoriale ristretto – Reato – Sussistenza – Vastità dell'area interessata dalle emissioni – Irrilevanza – Rilevanza del numero di persone disturbate dai rumori – Non richiesta

Viola il Codice penale il legale rappresentante dell'azienda che produce emissioni sonore idonee ad arrecare disturbo a un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito territoriale ristretto.
È questo il principio di diritto per l'interpretazione dell’articolo 659 del Codice penale ("Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone") affermato, in scia a costante e univoca giurisprudenza di legittimità, dalla Corte di Cassazione con la sentenza 27 febbraio 2025, n. 8076.
Ai fini della configurabilità del reato, precisa la sentenza, è sufficiente che le emissioni sonore prodotte dall’attività violino i limiti normativi e siano idonee ad arrecare disturbo a un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito ristretto (come, ad esempio, un condominio). Non è quindi necessario che l'area interessata dalle emissioni sonore sia vasta, né che il numero di persone disturbate sia rilevante.
Tali principi non sono stati rispettati dal Tribunale di Genova che, in un caso riguardante un'attività di pubblico spettacolo, ha "degradato" la questione dall'ambito penale a quello del rapporto tra privati alla luce della predeterminabilità dei soggetti interessati dalle emissioni nel caso specifico. Secondo la Suprema Corte, invece, gli abitanti di "una decina di edifici" non sono "singoli soggetti" bensì una "pluralità indeterminata di persone": il caso è stato quindi rinviato al Tribunale per un secondo giudizio di merito in cui dovrà attenersi ai principi espressi. (AG)

Corte di Cassazione

Sentenza 27 febbraio 2025, n. 8076