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Territorio
Giurisprudenza

Sentenza Corte Costituzionale 6 marzo 2025, n. 22

Territorio - Edilizia - Interventi eseguiti in base a titolo abilitativo annullato - Articolo 4, comma 10, della legge della Provincia di Bolzano 10 gennaio 2022, n. 1 recante inserimento dell'articolo 94, nella legge provinciale 9/2018 - Disciplina sanzionatoria per illeciti edilizi - Eccedenza delle competenze statutarie della Provincia - Lesione della competenza esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni - Illegittimità costituzionale

Corte Costituzionale

Sentenza 6 marzo 2025, n. 22

(Guri 12 marzo 2025 n. 11)

Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Modifiche alla legge provinciale n. 9 del 2018 - Interventi eseguiti in base a titolo abilitativo annullato - Ipotesi di impossibilità di rimuovere i vizi delle procedure amministrative o di ripristinare lo stato dei luoghi, anche in considerazione dell'esigenza di bilanciamento con i contrapposti interessi di salvaguardia delle attività legittimamente espletate - Applicazione da parte dell'autorità preposta alla vigilanza di una sanzione pecuniaria - Variazione dell'ammontare della relativa sanzione in ragione della gravità degli abusi da 0,8 a 2,5 volte l'importo del costo di costruzione - Riduzione della sanzione nel caso in cui, al momento della relativa irrogazione o del pagamento dell'ultima rata, le opere eseguite in base al titolo annullato risultino conformi al quadro normativo e alle previsioni urbanistiche a tale momento vigenti - Denunciata introduzione di un criterio valutativo, non rinvenibile nella disciplina nazionale di riferimento, che amplia le ipotesi in cui è possibile escludere la sanzione ripristinatoria, rendendola residuale - Determinazione di un'ipotesi di sanatoria difforme dai presupposti richiesti dalla normativa statale - Scostamento dalla disposizione nazionale che prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o delle loro parti abusivamente eseguite - Disposizione provinciale di favore che sfugge al principio della doppia conformità urbanistica imposto dalla normativa statale - Introduzione di un sistema sanzionatorio degli illeciti edilizi in contrasto con la disciplina statale che costituisce norme fondamentali di riforma economico-sociale - Violazione dei principi fondamentali statali in materia di governo del territorio - Lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni - Eccedenza dalle competenze statutarie, essendo la Provincia priva di potestà normativa in materia di sanzioni per illeciti edilizi