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Rumore
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 2 aprile 2025, n. 12672

Emissioni acustiche – Valori limite delle sorgenti sonore – Valori limite differenziali di immissione – Articolo 4, Dpcm 19 novembre 1997 – Mero superamento dei valori limite - Sanzione amministrativa - Articolo 10, comma 1, legge 447/1995 - Sussistenza -  Marcato superamento dei valori limite – Propensione estensiva nei confronti della popolazione residente – Articolo 659, comma 1, Codice penale – Reato di disturbo delle occupazioni o del riposto – Sussistenza – Violazione di disposizioni di legge o prescrizioni diverse dai valori limite – Reato - Articolo 659, comma 2, Codice penale – Sussistenza

La sanzione è amministrativa se l'azienda è responsabile di un "mero superamento" dei limiti di emissione del rumore, mentre è penale quando il superamento è "marcato" e le emissioni hanno propensione espansiva verso la comunità residente.
In tale ipotesi, sottolinea la Corte di Cassazione nella sentenza 12672/2025, l'esercizio dell'attività/mestiere rumoroso integra il reato di "Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone", sanzionabile ai sensi dell'articolo 659, comma 1 del Codice penale (arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a 309 euro).
Qualora vengano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni della Autorità, diverse dai valori limite, che regolano l'esercizio del mestiere/attività, si configura invece il reato di cui al comma 2 dell'articolo 659 C.p. (ammenda da 103 a 516 euro).
Solo nel caso si verifichi "esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione" del rumore fissati dalla norma, afferma infine la Suprema Corte, l'illecito è sanzionabile amministrativamente (e non penalmente). In tale ipotesi, ex articolo 10 della legge quadro sull'inquinamento acustico 447/1995, la violazione è punita con sanzione amministrativa pecuniaria (fino a 10mila euro).
Il Giudice ha così respinto il ricorso presentato contro il sequestro di un impianto eolico siciliano per le molestie cagionate ai soggetti residenti in un raggio di 500 metri dallo stesso. Nel caso specifico, le emissioni acustiche sono risultate "manifestamente superiori" al valore limite differenziale stabilito dalla norma (rispettivamente 19,3 db e 3 db per l'orario diurno per quello notturno). (AG)

Corte di Cassazione

Sentenza 2 aprile 2025, n. 12672